Cass. civ., sez. VI, ordinanza 29/05/2019, n. 14753
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2125-2018 proposto da: \T:NrZIANA KNURGIA RISORSN IDRICI ii 1.ERRITORIO .\ NIBI UNTI SURVIZI - SPA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in R( )\l VIA UGO CAR( LIS 34/B, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO CVCCON i . che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDIWA PASQUALIN;
74
- ricorrente -
Contro
SD( J NH ARI ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VI
OTRANTO
36, presso lo studio dell'avvocato mizio 1.\SS.\NO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato I ',NRICO CORNI1,10;
- Cantroricorrente - avverso la sentenza n. 1371/2017 del TRIBUNALI'. di VVNI7.1.\, depositata il 08/06/2017, . udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRITA. Ric. 2018 n. 02125 sez. M3 - ud. 31-01-2019 Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: NN RO conveniva davanti al giudice di pace la Veritas, s.p.a., quale gestore del servizio di igiene ambientale del comune, per la restituzione dell'IVA indicata come corrisposta indebitamente sulla tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, c.d. TIA 1, e sulla tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, c.d. TIA 2, da considerare non corrispettivi di servizi ma tributi e come tali non assoggettabili alla suddetta imposta indiretta;
il giudice di primo grado accoglieva la domanda, con sentenza confermata dal tribunale che, per quanti qui ancora rileva, riteneva l'assimilabilità della c.d. TIA 1 con la cd. TIA 2, la prima pacificamente considerata tributo, la seconda da qualificare tale, nonostante l'indicazione legislativa contraria presente nell'art. 14, comma 33, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, alla luce di un'ermeneutica sistematica e teleologica complessiva, valorizzando i richiami del menzionato art. 238, per la determinazione dell'importo dovuto, agli indici reddituali e a voci estranee al singolo servizio, la natura obbligatoria della prestazione tale anche per chi potrebbe non avvantaggiarsi del servizio in questione, nonché l'omogeneità dei parametri della c.d. TIA 2 rispetto a quelli della c.d. TIA 1, in mancanza di una generale normativa attuativa che li avesse idoneamente distinti;
avverso questa decisione ricorre per cassazione la Veritas s.p.a. formulando un motivo, avversato da controricorso;
parte ricorrente ha depositato memoria;
Rilevato che: con l'unico motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, e 14, comma 33, del decreto legge n. 78 del 2010, citato, RG n 2125 del 2018 Cons. rel. Rau o