Cass. pen., sez. II, sentenza 10/02/2023, n. 05773
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Finanza Ideale spa nella persona del rappresentante legale pro tempore avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli il 23 Aprile 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M D B;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore P M che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui Finanza ideale spa. chiedeva l'ammissione del credito di 2.764.433,04 C, già riconosciuto con sentenza del Tribunale di Nola il 19 luglio 2012 a titolo di risarcimento in favore del fallimento dell'Istituto geriatrico Centro meridionale e in danno di B S, F P e B R R, al passivo della confisca dei beni di B R R;
il tribunale ha ritenuto la detta istanza tardiva in quanto depositata oltre 180 giorni dalla data in cui è divenuto definitivo il decreto di confisca.
2.Avverso detto provvedimento propone ricorso il rappresentante legale della società Finanza ideale spa deducendo quattro motivi di ricorso:
2.1violazione di legge penale e processuale e in particolare degli articoli 1 commi 199 e 205 della legge 228/2012 e 611 cod. proc.pen. poiché l'articolo 1 pone il termine a pena di decadenza di 180 giorni dalla definitività della confisca per la presentazione della domanda di ammissione, ma tale termine non decorre dalla data dell'udienza camerale celebratasi dinanzi alla Suprema Corte il 5 ottobre 2021, ma dal deposito della relativa sentenza,
udita la relazione svolta dal Consigliere M D B;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore P M che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui Finanza ideale spa. chiedeva l'ammissione del credito di 2.764.433,04 C, già riconosciuto con sentenza del Tribunale di Nola il 19 luglio 2012 a titolo di risarcimento in favore del fallimento dell'Istituto geriatrico Centro meridionale e in danno di B S, F P e B R R, al passivo della confisca dei beni di B R R;
il tribunale ha ritenuto la detta istanza tardiva in quanto depositata oltre 180 giorni dalla data in cui è divenuto definitivo il decreto di confisca.
2.Avverso detto provvedimento propone ricorso il rappresentante legale della società Finanza ideale spa deducendo quattro motivi di ricorso:
2.1violazione di legge penale e processuale e in particolare degli articoli 1 commi 199 e 205 della legge 228/2012 e 611 cod. proc.pen. poiché l'articolo 1 pone il termine a pena di decadenza di 180 giorni dalla definitività della confisca per la presentazione della domanda di ammissione, ma tale termine non decorre dalla data dell'udienza camerale celebratasi dinanzi alla Suprema Corte il 5 ottobre 2021, ma dal deposito della relativa sentenza,
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