Cass. civ., sez. I, sentenza 03/02/2023, n. 03316

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 03/02/2023, n. 03316
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03316
Data del deposito : 3 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ella CORTE D'APPELLO di LECCE, depositato il 24/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/2022 dal cons. TRICOMI LAURA;
lette le conclusioni scritte, ex art. 23 comma 8-bis d.l.n. 137/2020 convertito con modificazioni della legge n. 176/2020, del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale NECCHIA GIOVANNI BATTISTA che chiede il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 19 luglio 2011 il Tribunale di Brindisi dichiarò la chiusura del fallimento DA CIAONt dei F.11i C N e A SC e del socio illimitatamente responsabile N C, dichiarato con sentenza n.36/2003. Con ricorso del 22 settembre 2015 N C chiese di essere ammesso "al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali" ai sensi dell'art.142 legge fall., assumendo la ricorrenza dei requisiti richiesti e deducendo di non avere mai ricevuto notifica del provvedimento di chiusura del fallimento, del quale era venuto a conoscenza solo in data 9 settembre 2015. R.G.N. 19620/2016 Cons. est. L T Con decreto del 19 gennaio 2016 il Tribunale di Brindisi dichiarò inammissibile l'istanza perché proposta oltre il termine di un anno previsto dall'art.143 legge fall., termine che per il Tribunale doveva essere fatto decorrere dalla iscrizione del decreto di chiusura nel registro delle imprese. N C propose reclamo insistendo per l'ammissione alla procedura dell'esdebitazione. La Corte di appello di Lecce, con decreto del 24.6.2016, ha respinto il reclamo, disattendendo la tesi sostenuta dal reclamante, secondo il quale l'istanza di ammissione alla procedura di esdebitazione doveva ritenersi tempestiva perché il termine di cui all'art.143 legge fall., sulla scorta della lettura coordinata degli artt.143, 119 e 17 legge fall., doveva essere fatto decorrere dalla notifica nei suoi confronti del decreto di chiusura - notifica che nel caso di specie non vi era stata. La Corte distrettuale ha escluso che il decreto di chiusura del fallimento debba essere notificato al debitore fallito, perché l'art. 119 legge fall. farebbe rinvio alle sole forme della pubblicazione, e non anche a quelle di comunicazione, indicate dall'art.17 legge fall. e perché l'art.143 legge fall. si limita a far decorrere il termine annuale dalla pubblicazione di detto decreto. Ha, tuttavia, aggiunto - a parziale modifica della decisione di primo grado- che doveva ritenersi più corretto far decorrere il termine in questione, anziché dall'iscrizione del decreto di chiusura nel Registro Imprese, dal momento in cui esso acquista efficacia definitiva, per la mancata proposizione del reclamo ex art.119, terzo comma, legge fall., o per il rigetto dello stesso. Ha quindi osservato che,nel caso di specie contro il provvedimento di chiusura, pubblicato il 19 luglio 2011, non era stato proposto reclamo entro il termine di decadenza di cui all'art. 26, R.G.N. 19620/2016 Cons. est. Laura Tricomi quarto comma, I. fall., sicché l'istanza di esdebitazione avrebbe dovuto essere depositata entro il termine ultimo di un anno e novanta giorni dalla predetta data. C ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo, corroborato da memoria. Nessuno si è costituito tra gli intimati. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
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