Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/2014, n. 5030
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In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha l'obbligo di affidare in custodia all'albergatore gli oggetti di valore di sua proprietà, mancando una specifica previsione normativa in tal senso; se, tuttavia, il cliente non si avvalga di tale facoltà e le cose vengano sottratte, egli può ottenere il ristoro non del danno integrale ma solamente entro il limite massimo stabilito dall'art. 1783, terzo comma, cod. civ., salvo che non provi la colpa dell'albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o di collaborazione, ai sensi dell'art. 1785 bis cod. civ.
In ipotesi di sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo e non consegnate in custodia, il limite del risarcimento dovuto dall'albergatore, secondo la dizione dell'ultimo comma dell'art. 1783 cod. civ., è commisurato al prezzo di locazione dell'alloggio per giornata, ovvero al corrispettivo complessivo e non a quello "pro quota" dovuto dal singolo cliente.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. B G M - Presidente -
Dott. M M - rel. Consigliere -
Dott. F R - Consigliere -
Dott. C F M - Consigliere -
Dott. V E - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13508/2008 proposto da:
SEAR DI M P N & C SAS 00213270465, in persona del suo amministratore e legale rappresentante M P N, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 426, presso lo studio dell'avvocato S A, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato D G F giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
B T S, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato P S, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato T M giusta delega in calce;
- controricorrente -
e contro
ZURIGO ASSIC SA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1457/2007 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/11/2007 R.G.N. 1636/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2014 dal Consigliere Dott. M M;
udito l'Avvocato A SMATI;
udito l'Avvocato SIMONETTA PARADISI per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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1 - Con sentenza in data 14 maggio 2003 il Tribunale di Lucca respinse la domanda proposta da B T Simonetta, che aveva chiesto la condanna di SEAR Hotel Augustus di Maschietto Perolo Nino & C. S.a.s. e di Minerva Assicurazioni S.p.A. (poi Zurigo Assicurazioni S.A.) a risarcirle i danni conseguenti al furto subito il 19 luglio 1988, allorché ignoti erano penetrati all'interno della dipendenza ubicata nel parco del complesso immobiliare alberghiero, sito in Forte dei Marmi, da lei occupata con i propri familiari e le avevano sottratto denaro e gioielli.
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2 - Con sentenza in data 25 settembre - 17 novembre 2007 la Corte d'Appello di Firenze condannò la SEAR a pagare in favore della B T la somma di Euro 60.252,00, oltre accessori e spese, mentre condannò l'appellante a rimborsare alla Zurigo le spese del grado.
La Corte territoriale osservò per quanto interessa: la B T non aveva consegnato all'albergatore i propri gioielli pur essendo tale servizio operante presso la direzione;
non sussisteva la responsabilità illimitata ex recepto e non era tata provata alcuna colpa concreta della SEAR, neppure sotto il profilo della imprudente omissione di accorgimenti idonei;
ma non sussisteva neppure una delle figure di esonero della responsabilità dell'albergatore ex art. 1785 c.c., non essendo l'evento derivato da fatto esclusivo della cliente;
il danno doveva essere risarcito facendo riferimento al prezzo di locazione dell'alloggio per giornata, pari ad Euro 602,52, con la conseguenza che per la SEAR il limite di responsabilità era pari alla somma indicata.
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3 - Avverso la suddetta sentenza la SEAR ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La B T ha resistito con controricorso e presentato memoria.
La Zurigo non ha espletato attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
.1.1 - Il primo motivo lamenta vizio di motivazione con riguardo al capo della pronuncia in cui si reputa erronea "l'interpretazione" di SEAR S.a.s. della deposizione testimoniale di K M J, di poi valutata dalla Corte di merito con argomentazioni insufficienti, illogiche, incoerenti e contraddittorie.
La censura attacca il capo della sentenza relativo alla interpretazione della deposizione testimoniale della K, baby sitter alle dipendenze della resistente: la Corte territoriale ha ritenuto che costei fosse incorsa in un evidente equivoco circa la formulazione del capitolo nella parte in cui aveva riferito che il 30 luglio la B aveva con sè i gioielli, spiegando che la medesima e altra teste avevano dichiarato che la vacanza si era protratta dal 30 giugno al 30 luglio e che i gioielli furono sottratti da ignoti il 19 luglio.
.1.2 - L'interpretazione delle dichiarazioni dei testimoni, il coordinamento delle medesime con le altre risultanze processuali, la valutazione delle prove, rientrano nella competenza esclusiva del giudice di merito, il quale ha il solo onere di dare conto delle proprie scelte.
La ricorrente si attesta su