Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 15/06/2018, n. 15879
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9087/2011 R.G. proposto da A A, A P, A P, B L, B R, B G, B R, B E, C G, C R, C C, C M F, C F, D M M, D I, F A, F G, F N, G B, I S, L A, M A, M F, M A, M C, M G, N M R, R L, T A M, tutti rappresentati e difesi dall'avv. A G , presso cui sono elettivamente domiciliati in Roma alla via A. Gramsci n.14;
ricorrente -
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
-controricorrente- avverso la sentenza n. 88/18/10 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione n.18, emessa il 27 settembre 2010, depositata il f s & 1C-10 IrgingrEaDOSI e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2018 dal Consigliere A G;
RILEVATO CHE:
1. i ricorrenti indicati in epigrafe ricorrono con sei motivi contro l' Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 88/18/10 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione n.18, emessa il sc-r-rer-kE 712-1 2'g settembre 2010, depositata il 1-119:tugn1=3 e non notificata, che ha rigettato l'appello dei contribuenti, in controversia concernente l'impugnativa dei provvedimenti di diniego del rimborso delle ritenute IRPEF sull'assegno di confine percepito dal 2001 dai ricorrenti in qualità di dipendenti della dogana di Chiasso residenti in Svizzera;
2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Lombardia, sul presupposto che la natura non retributiva dell'assegno di confine non lo esentasse dall'Irpef e che, anzi, ai sensi degli artt. 46 e 48 D.P.R. n.917/86, fosse ricompreso nelle somme erogate in dipendenza del rapporto di lavoro, riteneva che lo stesso rientrasse nella base imponibile, richiamando anche una precedente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 13953/04), secondo cui l'assegno di confine non era assoggettabile ad imposta, non perché non avesse natura retributiva, ma perché lo escludeva espressamente l'art.3, comma 3, lett.c) d.P.R. n.917/86, come integrato dall'art.5 D.Lgs. n. 314/97, che ne ha stabilito l'esenzione fino al 31 dicembre 2000;
concludeva, quindi, la C.T.R. nel senso che, a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2000, gli assegni non godevano più dell'esenzione;
riteneva, infine, che gli assegni di confine, essendo erogati dall'amministrazione italiana in favore di propri dipendenti con nazionalità italiana, fossero imponibili in Italia, sia ai sensi dell'art.19 della Convenzione Italia Svizzera del 9/3/76, sia a norma dell'art.2, comma 1, D.P.R. n.917/86, escludendo che vi fosse una violazione del divieto di doppia imposizione o del principio costituzionale di eguaglianza rispetto ad assegni esenti percepiti da altre categorie professionali;
3. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 30 maggio 2018, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;
4. a seguito del ricorso dei contribuenti, l'Agenzia delle Entrate si è costituita, resistendo con controricorso;
5. l'Agenzia delle Entrate ha depositato memorie;
CONSIDERATO CHE:
1.1. con il primo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 L. n.425/89 ed artt. 46 e 48 T.u.i.r., in relazione all'art.360, comma 1, n.3, c.p.c.;
secondo i ricorrenti, il giudice di appello, nel riconoscere la natura non retributiva dell'assegno e la sua assoggettabilità all'Irpef, avrebbe violato sia la legge n.425/1989, che espressamente esclude la natura retributiva dell'assegno, sia le norme citate del T.u.i.r. , che definiscono le componenti del reddito da lavoro dipendente, senza aver considerato che la disciplina speciale ha portata derogatoria delle norme di carattere generale;
con il secondo motivo, i ricorrenti
ricorrente -
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
-controricorrente- avverso la sentenza n. 88/18/10 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione n.18, emessa il 27 settembre 2010, depositata il f s & 1C-10 IrgingrEaDOSI e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2018 dal Consigliere A G;
RILEVATO CHE:
1. i ricorrenti indicati in epigrafe ricorrono con sei motivi contro l' Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 88/18/10 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione n.18, emessa il sc-r-rer-kE 712-1 2'g settembre 2010, depositata il 1-119:tugn1=3 e non notificata, che ha rigettato l'appello dei contribuenti, in controversia concernente l'impugnativa dei provvedimenti di diniego del rimborso delle ritenute IRPEF sull'assegno di confine percepito dal 2001 dai ricorrenti in qualità di dipendenti della dogana di Chiasso residenti in Svizzera;
2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Lombardia, sul presupposto che la natura non retributiva dell'assegno di confine non lo esentasse dall'Irpef e che, anzi, ai sensi degli artt. 46 e 48 D.P.R. n.917/86, fosse ricompreso nelle somme erogate in dipendenza del rapporto di lavoro, riteneva che lo stesso rientrasse nella base imponibile, richiamando anche una precedente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 13953/04), secondo cui l'assegno di confine non era assoggettabile ad imposta, non perché non avesse natura retributiva, ma perché lo escludeva espressamente l'art.3, comma 3, lett.c) d.P.R. n.917/86, come integrato dall'art.5 D.Lgs. n. 314/97, che ne ha stabilito l'esenzione fino al 31 dicembre 2000;
concludeva, quindi, la C.T.R. nel senso che, a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2000, gli assegni non godevano più dell'esenzione;
riteneva, infine, che gli assegni di confine, essendo erogati dall'amministrazione italiana in favore di propri dipendenti con nazionalità italiana, fossero imponibili in Italia, sia ai sensi dell'art.19 della Convenzione Italia Svizzera del 9/3/76, sia a norma dell'art.2, comma 1, D.P.R. n.917/86, escludendo che vi fosse una violazione del divieto di doppia imposizione o del principio costituzionale di eguaglianza rispetto ad assegni esenti percepiti da altre categorie professionali;
3. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 30 maggio 2018, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;
4. a seguito del ricorso dei contribuenti, l'Agenzia delle Entrate si è costituita, resistendo con controricorso;
5. l'Agenzia delle Entrate ha depositato memorie;
CONSIDERATO CHE:
1.1. con il primo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 L. n.425/89 ed artt. 46 e 48 T.u.i.r., in relazione all'art.360, comma 1, n.3, c.p.c.;
secondo i ricorrenti, il giudice di appello, nel riconoscere la natura non retributiva dell'assegno e la sua assoggettabilità all'Irpef, avrebbe violato sia la legge n.425/1989, che espressamente esclude la natura retributiva dell'assegno, sia le norme citate del T.u.i.r. , che definiscono le componenti del reddito da lavoro dipendente, senza aver considerato che la disciplina speciale ha portata derogatoria delle norme di carattere generale;
con il secondo motivo, i ricorrenti
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