Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/04/2022, n. 10899
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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26355/2014 proposto da: COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. A B ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. R C in Roma, Viale delle Milizie n. 2;- ricorrente -contro METRO ITALIA CASH AND CARRY s.p.a., in persona del legale rappresegtante prortempore, jappresentata e difesa dall'Avv. I ‘>1„all'Au'v. re.13,%tz,o CA,z,(ett n Satrèlla\(ed elettivamente domicieliata presso il suo studio in f edsKi 14Y,1 Viale Re ina-MargheriO n. a - controricorrente - sul ricorso iscritto al n. 6010/2015 proposto da: METRO ITALIA CASH AND CARRY s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. A S e F P ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Viale Pilsudski n. 118;- ricorrente- Contro COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. A B ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. R C in Roma, Viale delle Milizie n. 2;- controricorrente - - avverso le sentenze n. 1665/13/14, depositata il 18.7.2014 e n. 2620/01/14, depositata il 22.12.2014 della Commissione tributaria Regionale della Puglia udita la relazione della causa svolta nella adunanza pubblica del 02/03/2022 dal Consigliere Dott. S P;udite le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. F T che, quanto al ricorso iscritto al R.G. n. 26355/2014, ha concluso chiedendo raccoglimento del terzo, quarto ,3‘.1 y,3/4 rv, crt e sesto motivo con assorbimento idei—restanti' e, quanto al ricorso iscritto al R.G. n. 6010/2015, ha concluso chiedendo raccoglimento del ( rre. quarto motivo con p-sstrbimeng-dei restanti;udite le conclusioni rassegnate dall'Avv. A B per il Comune di Bari e dell'Avv. Alfredo Sardella per Metro Italia Cash and Carry s.p.a. Ritenuto in fatto 1. Con ricorsi riuniti dalla CTP di Bari, la Metro Italia Cash and Carry s.p.a. impugnava il diniego di detassazione, l'avviso di pagamento e la cartella di pagamento riferiti alla TARSU del 2010 e relativi all'area di vendita all'ingrosso di mq 9.749 sita nel Comune di Bari in cui operava la contribuente.2. Con ulteriore ricorso la Metro Italia Cash and Carry s.p.a. impugnava l'avviso di pagamento emesso a titolo di TARSU per l'anno 2012 relativo all'area sopra indicata. 3. La Commissione tributaria regionale (CTR) della Puglia, con sentenza n. 1665/13/14, depositata il 18.7.2014, relativa al primo gruppo di ricorsi, rigettava l'appello principale proposto dal Comune di Bari e quello incidentale proposto dalla Metro Italia Cash edn Cerry s.p.a. e, per l'effetto, confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto gli originari ricorsi della contribuente sul rilievo che non poteva computarsi ai fini del tributo richiesto l'area in cui venivano prodotti rifiuti speciali e da imballaggio terziario. 4. La medesima CTR, con sentenza n. 2620/01/14 del 22.12.2014, relativa al ricorso proposto dalla contribuente per l'anno 2012, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Bari, riformava la sentenza di primo grado e, per l'effetto, dichiarava dovuto il tributo per la medesima area. 5. Avverso tali sentenze il Comune di Bari e la contribuente hanno proposto ricorso per cassazione affidati, rispettivamente, a sette e a otto motivi. 6. Le medesime parti hanno deposito controricorsi avverso i ricorsi avversari. 7. In prossimità dell'udienza pubblica le parti hanno depositato memorie. Considerato in diritto 1. Alla luce della evidente connessione tra le cause - i cui ricorsi, seppur relativi a sentenze diverse, riguardano il medesimo oggetto, ovvero l'assoggettabilità a TARSU dell'area destinata a vendita all'ingrosso della contribuente riferita a diverse annualità di imposta - si dispone la riunione ex art. 274 c.p.c. sotto il numero più antico di ruolo. Ricorso iscritto al n. 26355/2014.2. Con il primo motivo il Comune di Bari denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza in relazione all'art. 112 c.p.c. La ricorrente rileva che la CTR, nel respingere l'appello proposto, si era limitata ad affermare che nell'area oggetto della denuncia di variazione avanzata dalla contribuente il 18.1.2010 si producevano rifiuti speciali e imballaggi terziari, senza tenere conto del fatto che la denuncia in esame si fondava sulla sussistenza dei presupposti impositivi per le tre categorie di rifiuti indicati: rifiuti assimilati agli urbani;assimilati ma non conferiti al servizio pubblico;imballaggi secondari e terziari sui quali era chiamata a decidere. 3. Con il secondo motivo il Comune di Bari denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 3, lett e);21, comma 2, lett g);18, comma 2, lett. d);35 e 57 del d.lgs. n. 22 del 1997, nonché degli artt. 184, comma 3, lett e);195, comma 2, e 218 del d.lgs. n. 152 del 2006. Il ricorrente, nel riprendere il testo della richiamata denunzia e nel riportate il testo delle norme indicate, rileva che la CTR ha violato quest'ultime in quanto non ha preso in considerazione il differente regime impositivo a cui esse sottopongono i diversi rifiuti in esse disciplinati, sussumendo «in solo due categorie di rifiuti (speciali e imballaggi terziari) quanto invece dedotto in giudizio, con la conseguenza di reputare identico regime per categorie diverse di rifiuti, in dispregio alla natura invece invocata e dedotta in giudizio». 4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art .43, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997 in relazione agli artt. 62, comma 3, e 70 del d.lgs. n. 507 del 1993. La sentenza della CTR viene censurata nella parte in cui ha ritenuto esente da imposizione TARSU i rifiuti da imballaggio prodotti dalla contribuente (terziari e secondari) ed oggetto della denuncia di variazione del 18.1.2010, in quanto in contrasto con l'art. 62 cit., il quale esonera dal pagamento dell'imposta esclusivamente i rifiuti speciali. 5. Con il quarto motivo viene denunciata, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 195, comma 2, lett e), d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione all'art. 1, comma 184, I. n. 296 del 2006. 4.1 Una prima parte della censura investe la decisione della CTR nella parte in cui ha riconosciuto l'esenzione dalla TARSU in presenza di rifiuti prodotti in area produttiva ex art. 195 cit. a fronte del tenore letterale della denuncia di variazione con la quale si invocava, ai fini esonerativi, la dimensione della superficie della struttura di vendita superiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 114 del 1998. 5.2 Con una seconda parte della censura viene rilevato che in materia di assimilazione e privativa comunale non era applicabile l'art. 195 cit. in ragione di quanto disposto dall'art. 1, comma 184, della I. n.296 del 2006 per effetto del quale, nelle more dell'approvazione dei regolamenti previsti dalla I. n. 152 del 2006 (in materia di criteri di assimilazione dei rifiuti a quelli urbani), doveva ritenersi ancora in vigore il d.lgs. n. 22 del 1997 e, dunque, validi i regolamenti comunali in materia. Nella specie, il Comune di Bari, con delibera n.156 del 2006 aveva approvato il regolamento TARSU il quale richiamava la precedente delibera n. 414 del 1989 con la quale aveva disciplinato la materia prevedendo i criteri quantitativi e qualitativi ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani nei quali rientravano quelli oggetto del presente giudizio. 6. Con il quinto motivo viene dedotta, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997 in relazione all'art. 21, comma 7, e agli artt. 10 e 49, del d.lgs. n. 22 del 1997 e all'art. 67, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993. Il ricorrente rileva che la CTR «assumendo apoditticamente e in violazione delle norme di diritto dettate in materia di classificazione dei rifiuti (...) la natura speciale e di imballaggi terziari dei rifiuti prodotti nell'intera area di vendita della società per mq 9.749, non considera il tema devoluto in giudizio alla luce dell'istanza del contribuente del 14.1.2010». In sostanza, a parere del ricorrente, la CTR ha indistintamente ritenuto che nell'area suddetta erano prodotti solo rifiuti da imballaggi terziari senza tener conto, anche alla luce della indicata denuncia, che in essa erano prodotti anche altri tipi di rifiuti da assoggettare alla privativa del Comune. 7. Con il sesto motivo viene denunciata, ex art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., l'omesso esame su fatto decisivo relativo alla insussistenza della delimitazione dell'area ove si producono esclusivamente rifiuti speciali. Il fatto decisivo di cui la CTR avrebbe omesso l'esame viene individuato dal ricorrente nell'onere per il contribuente di delimitare le aree nelle quali assume si producono solo rifiuti speciali;onere al quale, nel caso di specie, il contribuente non avrebbe adempiuto ma che non avrebbe impedito alla CTR, anche in contrasto con la denuncia di variazione del 14.1.2010, di affermare che nell'area oggetto di quest'ultima la contribuente produceva solo rifiuti speciali. 8. Con il settimo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. l'omesso esame su fatto decisivo rappresentato dalla presunta prova fornita dal contribuente circa lo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali prodotti mediante valida documentazione. Ricorso iscritto al n. 6010/2015.9. Con il primo motivo, la Metro Cash And Carry s.p.a., censura la sentenza della CTR nella parte in cui, in violazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 ha affermato che non poteva riconoscersi l'esenzione di imposta richiesta in quanto nell'area oggetto della relativa richiesta non si producevano esclusivamente rifiuti speciali, affermazione, quest'ultima, non richiesta dal legislatore con la norma
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