Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2018, n. 27009

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In tema di contributi previdenziali, l'accertamento sulla qualità soggettiva della parte obbligata contenuto in una sentenza passata in giudicato estende i propri effetti ai periodi contributivi cronologicamente successivi, in riferimento ai quali può ritenersi, salva prova contraria, la persistenza della medesima condizione. (Fattispecie relativa all'accertamento giudiziale dell'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2018, n. 27009
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27009
Data del deposito : 24 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

27009/ 18 AUTA 'B! T I R I D E T N 2401 2010 E S E - Oggett U W REPUBBLICA ITALIANA O B E T N E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E - E N O I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Z R.G.N. 24798/2014 A R T S I Cron. 27009 G E SEZIONE LAVORO R E T N E S Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E Rep. Presidente Ud. 05/06/2018 Dott. ANTONIO MANNA Consigliere FU Dott. ENRICA D'ANTONIO - Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO Rel. Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24798-2014 proposto da: LL IL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GROENLANDIA 31, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MARGIOTTA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro 2018 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 2299 80078750587, in persona del legale SOCIALE C. F. rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE ΜΑΤΑΝΟ, EMANULE DE ROSE giusta delega in calce alla copia del ricorso notificata;
- resistente nonchè

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., già EQUITALIA GERIT S.P.A C.F. 11210661002;
intimata avverso la sentenza n. 3230/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/04/2014 R. G. N. 3898/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica. udienza del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo assorbiti gli altri;
udito l'Avvocato MARGIOTTA STEFANO;
udito l'Avvocato D'ALOISIO CARLA. n. r.g. 24798/2014 LI S./ Equitalia s.p.a/Inps FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza n.3230 del 2014, la Corte d'appello di Roma, dato atto che nelle more del giudizio era intervenuto provvedimento di sgravio a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma n. 9140 del 2010 emessa tra le stesse parti, per i medesimi codici tributo oggetto del giudizio e relativa agli anni dal 2000 al 2005, ha ritenuto venuto meno per tali aspetti l'interesse ad impugnare in capo al LI ex dipendente del Ministero delle Finanze in quiescenza, ed ha, per la ulteriore contribuzione pretesa dall'Inps, rigettato l'impugnazione proposta dallo stesso VI LI avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto la sua opposizione avverso la cartella notificatagli il 6 febbraio 2008 con la quale l'INPS aveva preteso il pagamento di complessivi Euro 15.876,31 per contributi commercianti dal 2000 al 2005. 2.L'opposizione era fondata sulla negazione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti in ragione del fatto che, per l'attività di consulenza tributaria ed informatica svolta dal LI in favore del CAAF Confagricoltura Pensionati s.r.l., lo stesso era già iscritto alla Gestione separata lavoratori autonomi e non ricorrevano i presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti. Avverso tale iscrizione, seguita ad accertamento d'ufficio, l'interessato aveva pure proposto ricorso amministrativo rimasto senza riscontro.

3. La Corte territoriale, elencati i sei motivi d'appello e precisato che con provvedimento di sgravio del 28 aprile 2011, in esecuzione della sentenza n. 9149 del Tribunale di Roma, resa in altro giudizio tra le medesime parti e passata in giudicato, l'INPS aveva rinunciato a parte del credito oggetto di causa per ragioni corrispondenti ai medesimi codici tributo e periodi della controversia in atto pendente, ha rigettato, per il resto della contribuzione pretesa, l'impugnazione giacché non poteva ritenersi ammissibile la domanda di condanna dell'Inps alla restituzione dei contributi versati presso la Gestione ем де 1 n. r.g. 24798/2014 LI S./ Equitalia s.p.a/Inps separata e non risultava proposta la necessaria domanda tesa ad ottenere la riduzione dei contributi ai sensi dell'art. 59, comma 15, I. n. 449 del 1997;
inoltre, erano stati tardivamente proposti i profili di nullità della notifica e di decadenza dall'iscrizione a ruolo, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi regolate dall'art. 617 cod. proc.