Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/04/2021, n. 10107

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In presenza di una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, non è accoglibile la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in quanto viene in rilievo un difetto di rilevanza della questione, potendo infatti il giudice unionale rifiutarsi di statuire su domande in via pregiudiziale se è manifesto che l'interpretazione richiesta non ha rapporto con l'effettività o l'oggetto del giudizio principale.

In tema di esonero dell'esecutore testamentario dal suo ufficio, il provvedimento del presidente del tribunale è reclamabile davanti al presidente della corte d'appello, ma la decisione assunta da quest'ultimo non è impugnabile per cassazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., mancando dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale; non rileva in senso contrario la denuncia di un vizio di giurisdizione o competenza, posto che la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo mutua la natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può aver autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/04/2021, n. 10107
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10107
Data del deposito : 16 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

1 0107-21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [SUCCESSIONI Dott. F T - Presidente - Dott. B V - Presidente - Ud. 23/03/2021 - Dott. E L B -- Presidente - PU R.G.N. 28600/2019 Dott. D S - Consigliere - hon 10.107 Rep. Dott. G M S - Consigliere - G4 Dott. A G - Consigliere - Dott. M M - Consigliere - Dott. C M - Consigliere - Dott. M C - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28600-2019 proposto da: AKA GIORGIA CARLOTTA ELISABETTA, AKA MERAUD ALICIA SEVERINE, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA OVIDIO, 32, presso lo studio dell'avvocato M A, rappresentate e difese dagli avvocati FRANCESCA CAPPELLINI, CARLO POLI giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

126 -21

contro

VAN DER ZWET CIUS PETRUS MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CORSO 47, presso lo studio dell'avvocato V G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A D F giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 29/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/2021 dal Consigliere Dott. M C;
Lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Lette le memorie depositate dalle parti in prossimità dell'udienza;
RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE 1. Aka Bernardus Henricus Josephus, cittadino olandese, da anni residente in Italia, è deceduto in Impruneta il 1 gennaio 2016 e con testamento pubblico raccolto dal notaio Timmers di Lisse (Olanda), redatto in lingua olandese, istituiva eredi ✓ universali le figlie Aka Meraud Alicia Severine e Aka Giorgia Carlotta Elisabetta, entrambe residenti in Italia, nominando esecutore testamentario il dott. Cornelius Petrus Maria Ven der Zwet, che era stato il suo commercialista e consulente fiscale. Il testamento all'art. 2 prevede espressamente che la successione sia regolata dal diritto ereditario dei Paesi Bassi, ed oltre all'istituzione come eredi delle due figlie, espressamente risulta la diseredazione degli altri figli non riportati al punto 7.1 del testamento, disponendo che, ove la successione in favore delle figlie non sortisse effetto, la stessa Ric. 2019 n. 28600 sez. SU - ud. 23-03-2021-2- è devoluta "con rappresentazione nella successione" alle sorelle, nominativamente indicate nello stesso articolo 7. 2. Con ricorso indirizzato al Tribunale di Firenze, e depositato in data 29/06/2018, le eredi testamentarie hanno chiesto la sospensione e la revoca dell'incarico di esecutore testamentario del Van der Zwet, denunciando gravi scorrettezze ed irregolarità nell'adempimento dell'incarico e nella gestione della massa ereditaria, anche avuto riguardo alle condizioni economiche delle ricorrenti, studentesse in giovane età e prive di autonome risorse economiche. Si è costituito l'esecutore testamentario che ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore di quello olandese a norma dell'art. 6 del Reg. UE n. 650/2012 in materia di successioni transnazionali, contestando nel merito la fondatezza delle accuse rivoltegli. Il Tribunale, con decreto del 3 dicembre 2018, ha dichiarato la propria incompetenza ai sensi della previsione invocata dal resistente, ritenendo che il giudice olandese fosse più adatto alla decisione della causa, giudice da individuarsi territorialmente sula base della legge olandese prescelta dal testatore. In particolare, deponevano a favore di tale scelta la redazione del testamento in Olanda, l'accettazione dell'eredità perfezionatasi in Olanda, la confezione del testamento in lingua olandese, la collocazione di parte dei beni relitti, oltre che in Italia, in Olanda, e tra questi quelli di maggior valore, le consistenti pretese erariali dell'autorità fiscale olandese, la redazione in Olanda del certificato successorio europeo, la particolare complessità oggettiva dell'eredità.

3. Avverso tale decreto le ricorrenti hanno proposto reclamo insistendo per l'accoglimento della originaria domanda. Ric. 2019 n. 28600 sez. SU - ud. 23-03-2021-3- Nella resistenza dell'esecutore, la Corte d'Appello di Firenze, in persona del Presidente, con decreto n. 1356 del 29 luglio 2019, ha rigettato il reclamo, condannando le reclamanti al pagamento delle spese del procedimento di reclamo. Ad avviso della Corte d'Appello la questione prioritaria da affrontare era quella della competenza a decidere del giudice italiano o olandese, apparendo condivisibile la soluzione già assunta dal Tribunale in favore del giudice straniero. La scelta fatta dal testatore di redigere il testamento in lingua olandese assoggettando la successione alla legge di tale paese, inducevano a radicare, nel rispetto della volontà testamentaria, la controversia in Olanda, ricorrendo le condizioni per derogare al criterio generale di determinazione della competenza legato alla residenza del de cuius. Non necessariamente la scelta della legge applicabile alla successione coinvolge anche quella del foro, ma la necessità per il giudice italiano, ove chiamato a decidere la causa, di dover applicare un diritto straniero, creerebbe notevoli problemi di gestione del contenzioso. Tale circostanza emergeva dalle stesse difese delle reclamanti che evidenziavano la loro stessa mancata conoscenza della lingua paterna e le difficoltà di rapporti con l'esecutore testamentario, difficoltà che sarebbero esasperate ove la cognizione restasse in capo al giudice italiano. Questi, oltre ad avere poca dimestichezza con la lingua ed il diritto stranieri, avrebbe anche la necessità di far ricorso a traduttori per rendere comprensibile una notevole mole di documenti redatti in olandese, con il rischio di fraintendimenti e difettose interpretazioni delle sfumature linguistiche e tecniche degli atti. Ric. 2019 n. 28600 sez. SU - ud. 23-03-2021 -4- Il Regolamento in tema di successione ha tenuto conto di tale eventualità, consentendo al giudice dello stato di residenza, per ragioni di opportunità, di declinare la propria competenza, essendo l'individuazione come giudice competente di quello della legge scelta per la disciplina della successione, un criterio di carattere non eccezionale da applicare in modo restrittivo, bensì uno strumento volto ad assicurare la convergenza tra la legge sostanziale applicabile ed il foro dinanzi al quale radicare la controversia (come appunto confermato dal 27° considerando del regolamento). La coerenza che deve tendenzialmente esistere tra forum e ius può avere delle controindicazioni, ad esempio nella ubicazione dei beni caduti in successione, ma nella specie questa non ricorre, in quanto, a prescindere dal valore intrinseco dei beni, il patrimonio in Italia è costituito essenzialmente da immobili, facilmente gestibili ed alienabili tramite un emissario qualificato in loco, mentre in Olanda ha sede una società di capitali della quale il de cuius era unico socio, che richiede ben maggiori attenzioni. Né può inficiare tale valutazione la deduzione secondo cui tale società sarebbe priva di valore, posto che diviene ancor più opportuno che l'amministrazione ovvero la liquidazione avvengano a cura di un porofessionista locale, nel caso di specie scelto dal testatore. Quanto alle incombenze tributarie, le stesse si presentano in entrambi gli stati, sicché non può costituire un criterio 平 orientativo della scelta il fatto che i beni in Italia siano sottoposti a tassazione, in quanto chiunque sarà chiamato a gestire il patrimonio dovrà inevitabilmente confrontarsi con le due legislazioni tributarie. Ric. 2019 n. 28600 sez. SU - ud. 23-03-2021-5- E' pur vero che per le ricorrenti sarebbe più vantaggioso relazionarsi con un giudice italiano, ma avuto riguardo all'orizzonte soggettivo della successione, l'intervenuta diseredazione di due delle figlie naturali del testatore, entrambe residenti e radicate in Olanda, pone la necessità di dover tenere conto delle aspettative successorie delle stesse, vantando in base alla legge olandese, un diritto di credito privilegiato nei confronti dell'asse. Al rigetto del reclamo ha quindi fatto seguire le regolazione delle spese di lite, in base al principio della soccombenza.

4. Per la cassazione del decreto della Corte d'Appello di

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