Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/03/2023, n. 09034

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/03/2023, n. 09034
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09034
Data del deposito : 30 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19029-2022 proposto da: QUIRICO PIERGIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE CASTRENSE

7, presso lo studio dell'avvocato D B, rappresentato e difeso dall'avvocato F M;
-ricorrente -

contro

Ric. 2022 n. 19029 sez. SU -ud. 21-02-2023 -2- CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA;
-intimato - avverso la sentenza n. 99/2022 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 13/06/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Consigliere E S;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale F S, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte vogliano rigettare il ricorso.

Fatti di causa

1. A seguito di esposto e successiva apertura di procedimento penale per truffa aggravata, il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Distretto della Corte di Appello di Roma, con delibera del 6 giugno 2018, approvò il seguente capo di incolpazione nei confronti di P Q: «1. in violazione dell’art. 6 (Dovere di lealtàe correttezza), dell’art. 7 cod. deont. prev. (Dovere di fedeltà), dell’art. 35 cod. deont. prev. (Rapporto di fiducia) e dell’art. 38 cod. deont. prev. (Inadempimento al mandato) per aver falsamente prospettato ai Signori U A e A A di poter agire in via giudiziale per far ottenere alla Signora A A il risarcimento del danno subito, quale parte offesa non costituita parte civile, nel processo per il delitto di cui all’art. 609 quater, 1° e u.c. c.p., acquisendone la relativa fiducia ed informandoli che avrebbe provveduto ad intentare il relativo giudizio davanti al Tribunale di Campobasso, affermando successivamente che la causa era stata iscritta a ruolo, inducendo altresì in errore i predetti esponenti e procurandosi così il complessivo ingiusto profitto di € 9.250 corrispondente alle somme in contanti che si faceva Ric. 2022 n. 19029 sez. SU -ud. 21-02-2023 -3- consegnare dal Signor U A (in particolare € 5.600 quale “cauzione per deposito atti”, € 3.000 per “spese e bolli” ed € 650 per “spese relative al giudizio civile”), a cui comunicava, nel dicembre 2011, che la sentenza civile, a definizione dell’asserito giudizio, era stata decisa con esito positivo dal Tribunale di Campobasso, con corrispondente danno patrimoniale per gli esponenti, ai quali prometteva in seguito con numerosi messaggi SMS, l’imminente pagamento della somma di € 680.000 indicata dal medesimo segnalato quale risarcimento del danno, il tutto aggravato dall’abuso di prestazione d’opera. In Isernia, dal giugno al dicembre 2011. 2. In violazione dell’art. 6 (Dovere di lealtà e correttezza) e dell’art. 21 cod. deont. prev. (Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti) per essersi presentato ai Signori U A e A A quale avvocato – mentre in realtà risultava iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati con delibera del 19.09.2005 e abilitato all’esercizio del patrocinio dinanzi ai Tribunali ed ai Giudici di Pace, nei modi e con i limiti esistenti per le soppresse Preture, con delibera del 02.10.2006. In Isernia, dal giugno al dicembre 2011». Con sentenza del 14 gennaio 2019 il Q venne condannato alla pena di mesi quattro per il reato di truffa. Nei confronti del medesimo il Consiglio Distrettuale di Disciplina irrogò in data 18 marzo 2019 la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per un periodo di mesi diciotto.
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