Cass. pen., sez. V trib., sentenza 28/04/2023, n. 17807

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 28/04/2023, n. 17807
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17807
Data del deposito : 28 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTICH UMBERTO nato a FORMIA il 25/01/1968 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere F C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L G che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito l'avvocato F SACCHI, che ha illustrato i motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa il 21 gennaio 2022, riformava, solo quanto alla riduzione delle pene accessorie fallimentari, la decisione del G.u.p. del Tribunale capitolino che in sede di giudizio abbreviato aveva accertato la responsabilità penale di U S e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti del danno di particolare gravità e della pluralità di fatti di bancarotta, lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione, con sospensione condizionale. S, amministratore unico dal 16.7.2009 al 2.6.2012 della società Plast Ecology S.p.A. dichiarata fallita dal Tribunale di Roma in data 21 novembre 2013, è stato ritenuto responsabile in ordine ai seguenti capi di imputazione: a) bancarotta fraudolenta impropria per aver cagionato con dolo e per effetto di operazioni dolose il fallimento della società, attraverso due operazioni, avvenute la prima in data 6 luglio 2011, con la stipula di contratto di affitto di ramo d'azienda, per il quale si obbligava a corrispondere a titolo di canone annuale la somma di euro 180.000,00 oltre IVA a Thermoplast S.p.a., società in liquidazione e che versava all'epoca in conclamato stato di decozione tanto che veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza il successivo 17 ottobre 2011;
la seconda operazione interveniva quattro mesi dopo, il 16 novembre 2011, e consisteva nell'acquisto dell'impianto fotovoltaico installato sul suddetto sito produttivo da parte della Esperian S.r.l., società comunque riconducibile alla proprietà della Thermoplast in liquidazione, al prezzo di euro 2.615.627,69 oltre IVA, che veniva corrisposto mediante l'accollo del mutuo chirografario dell'importo originario di euro 3.477.360,00 concesso dalla la Banca Popolare di Vicenza, da rimborsare entro il 31.12.2022 attraverso n.153 rate mensili, di importo variabile tra gli euro 25.500,00 ed euro 27.000,00, i cui ricavi (crediti da energia elettrica) però venivano ceduti dalla THERMOPLAST S.p.A. in liquidazione all'ente bancario. Tali operazioni venivano valutate gravemente antieconomiche e determinanti il dissesto della società, in quanto la Plast Ecology subiva poi il sequestro dell'impianto fotovoltaico da parte dell'autorità giudiziaria di Vicenza, nonché un'azione revocatoria da parte della curatela della medesima Thermoplast;
b) bancarotta fraudolenta per distrazione consistente in prelievi ingiustificati dalle casse sociali quali "restituzioni finanziamento socio", prelievi bancari allo sportello, oltre che attraverso l'utilizzo di carta di credito per spese personali, per un importo complessivo pari ad euro 307.139,54, nell'arco temporale dal 11 novembre 2011 al 28 giugno 2012, in prossimità del fallimento e allorquando la società versava in stato di conclamato dissesto;
c) ulteriori operazioni dolose cagionanti il fallimento, consistenti nella sistematica omissione di versamenti fiscali e contributivi, sottraendosi sin dall'inizio dell'attività sociale al pagamento delle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto per complessivi euro 496.711,71 e procurandosi così di fatto un'artificiosa competitività di mercato;
d) bancarotta fraudolenta documentale, per omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie, quali il libro soci, libro inventari, bilanci per gli anni 2011, 2012, 2013, nonché conti mastro e schede contabili per il periodo 2012-2013, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, rendendo così impossibile la ricostruzione del patrimonio.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di U S consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 121, 438, 442 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in relazione alla mancata acquisizione di una memoria difensiva. La Corte di appello avrebbe errato, sia nel non censurare la mancata acquisizione della consulenza di parte, oggetto della richiesta di rito abbreviato condizionato rigettata dal Gup, suscettibile di acquisizione anche nella fase precedente l'ammissione del rito speciale;
sia anche per non aver acquisito l'elaborato nel corso del giudizio di appello. Per altro, avendo la Corte di appello disatteso la doglianza con una motivazione contraddittoria, affermando astrattamente la possibilità di acquisire la memoria 'se contenente argomentazioni di carattere tecnico sul significato probatorio di dati processuali presenti in atti', non provvedendovi poi, pur risultando la stessa rispondente a tali caratteristiche.

4. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. 216, comma, 223, commi 1 e 2, n. 2, 217 legge fall., nonché vizio di motivazione, in ordine alla omessa riqualificazione delle condotte in bancarotta semplice. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia dato conto della prova del dolo, offrendo una motivazione che configura al più la colpa cosciente, dalla quale deriverebbe la richiesta riqualificazione. Quanto alle due operazioni di acquisizione cagionanti il fallimento, la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine al dolo eventuale, in ossequio ai criteri richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, nonché in ordine al palese rischio di revoca delle predette operazioni, a seguito del fallimento della cedente Thermoplast, non prevedibile ex ante, non valutando altresì l'assenza di esperienza imprenditoriale dell'imputato, la durata limitata della attività quale amministratore, l'assenza di altri operazioni rischiose, il fine di incremento dei ricavi con l'impianto fotovoltaico, il danno procurato allo stesso imputato. Quanto alle condotte di presunti prelievi ingiustificati e all'omissione dei versamenti fiscali, la Corte territoriale non avrebbe tenuto in conto, in violazione di legge, che l'omesso versamento non aveva determinato il depauperamento, in quanto forma di finanziamento dell'attività sociale, qualora non si fosse verificata l'imprevedibile difficoltà conseguente al sequestro dell'autorità giudiziaria vicentina, avendo S per altro restituito circa 80nnila euro a fronte di prelievi per 43mila euro, rinunciando al compenso a lui spettante, quale amministratore, di circa 50mila euro per l'attività svolta da gennaio a giugno del 2012.Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, la Corte non avrebbe valutato come non siano imputabili al ricorrente le condotte successive alla dismissione della carica di amministratore, né avrebbe dato conto del dolo specifico e generico richiesto per le due condotte di bancarotta documentale contestate, dal che avrebbe dovuto conseguire la riqualificazione in bancarotta documentale semplice.

5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto manifestamente infondato il primo motivo e versato in fatto il secondo.

6. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, a seguito di tempestiva richiesta del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.

5 -duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRIT1-0 1. Il ricorso è parzialmente fondato, in relazione alle condotte contestate ai capi a) e d), infondato nel resto.

2. Quanto al primo motivo, corretta è la valutazione della Corte di appello in relazione alla doglianza relativa all'omessa acquisizione da parte del Gup, in sede di richiesta di giudizio abbreviato condizionato, della memoria contenente la stima delle emergenze contabili tratte dalle risultanze probatorie. L'imputato, dopo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, accedeva al rito "puro". E bene, pacifico è il principio per cui è preclusa all'imputato — che dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato abbia optato per il rito abbreviato "secco" - la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo "in limine litis", ai sensi dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di prove integrative (Sez. 2, n. 13368 del 27/02/2020, Ruggiero, Rv. 278826 - 01;
Sez. 1, n. 37244 del 13/11/2013, dep. 2014, Altamura, Rv. 260532 - 01;
Sez. 3, n. 27183 del 05/06/2009, Fabbricini, Rv. 248477 - 01). Pertanto in fondato è il primo profilo di doglianza. Quanto al secondo profilo, la censura riguarda l'omessa acquisizione della consulenza di parte quale memoria: la Corte di appello per un verso evidenzia che non era stata avanzata richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. con l'atto di appello, che censurava solo la decisione del Gup di rigetto dell'istanza di rito abbreviato condizionato. Premesso quanto in precedenza evidenziato sugli effetti dell'accesso al rito non condizionato, non è censurabile la mancata acquisizione da parte della Corte di appello anche perché in sintonia con il principio per il quale nel giudizio di appello, avverso la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato non condizionato, l'assunzione di nuove prove è possibile solo qualora queste non si riferiscano a circostanze di fatto anteriori al processo e conosciute dall'imputato, trattandosi altrimenti, di prove che avrebbero dovuto formare oggetto di una richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria da sottoporre al relativo vaglio di ammissibilità (Sez. 5, n. 33870 del 07/04/2017, Crescenzo, Rv. 270474 - 01;
conf. N. 49324 del 2016 Rv. 268363 - 01). Quanto alla richiesta di acquisizione dell'elaborato tecnico, richiesto solo in sede di conclusioni, la Corte con motivazione corretta e logica rigetta l'istanza: infatti, nel giudizio di appello, la consulenza tecnica non può essere introdotta ed acquisita come memoria ex art. 121 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 10968 del 18/12/2018, dep. 13/03/2019, Picchiottino, Rv. 275769 - 01, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione dei giudici di merito di non prendere in considerazione il contributo del consulente di parte, contenuto in una "memoria tecnica" allegata all'atto di appello, in assenza di richiesta di rinnovazione istruttoria). Né la motivazione è illogica, come invece deduce il motivo, in quanto il riferimento alla «esposizione di argomentazioni di carattere tecnico sul significato probatorio di dati processuali già presenti in atti» non può intendersi come relativo a una consulenza tecnica, come esplicitamente invece qualifica la memoria la Corte territoriale, dato il carattere tecnico valutativo, aggiuntivo e non riepilogativo di elementi probatori, come emerge dallo stesso ricorso, in quanto 'stima' delle risultanze. Infine, non è stata dedotta dal ricorrente la decisività della memoria. Per la denuncia dell'omessa valutazione di memorie difensive, pena la genericità del motivo di impugnazione, va dedotta la decisività del contenuto della memoria per la ricostruzione del fatto (fra le altre, Sez. 5, Sentenza n. 24437 del 17/01/2019, Arnneli, Rv. 276511, in motivazione, la Corte ha precisato che l'omessa valutazione di memorie difensive non costituisce causa di nullità della decisione, ma può unicamente incidere sulla tenuta logico-giuridica della motivazione).Il motivo è pertanto manifestamente infondato e per altro generico.
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