Cass. civ., sez. I, ordinanza 05/05/2022, n. 14213
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22770/2015 proposto da Equitalia Centro S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro Fontane n. 161, presso lo studio dell'avv. S R, rappresentata e difesa dagli avv.ti M C e G P, per procura a margine del ricorso, ricorrente;contro curatela del fallimento Laterizi Torres S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Filippo Turati n. 86, presso lo studio dell'avv. M N, rappresentata e difesa dall'avv. P C, per procura speciale in calce al controricorso, contro ricorrente avverso il decreto del Tribunale di Sassari depositato il 31.7.2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17.3.2022 dal Cons. A Z. FATTI DI CAUSA Equitalia Sardegna S.p.A. - poi incorporata in Equitalia Centro S.p.A. - propose domanda di ammissione al passivo dell'insolvente Laterizi Torres S.p.A. per complessivi C 9.635.469,43 sulla base di numerose cartelle esattoriali Il giudice delegato accolse parzialmente la domanda, con esclusione dell'importo di C 2.938.943,15 relativo a crediti ritenuti prescritti - in accoglimento della relativa eccezione del curatore - perché le pertinenti cartelle di pagamento erano state notificate più di cinque anni prima della dichiarazione di fallimento;inoltre, con riferimento agli interessi, il giudice delegato ammise al passivo la somma di C 1.212.674,69, tutta in chirografo, disattendendo la domanda di parziale ammissione in privilegio (per C 981.891,80), in mancanza di un prospetto che permettesse la verifica dei conteggi effettuati dalla parte ricorrente. Equitalia Centro S.p.A. propose opposizione sostenendo, da un lato, che il termine di prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, una volta notificata e non opposta la cartella di pagamento, è quello decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.;dall'altro lato, che il termine era stato interrotto dall'iscrizione di ipoteca in data 30.11.2009. Quanto agli interessi, la parte ricorrente corresse la domanda, indicando in C 149.825,67 la richiesta di ammissione in privilegio e in C 1.062.849,02 quella di ammissione in chirografo. Il Tribunale di Sassari respinse l'opposizione, condannando parte opponente alla rifusione delle spese di lite. Contro il decreto del tribunale Equitalia Centro S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La curatela del fallimento Laterizi Torres S.p.A. ha resistito con controricorso - chiedendo che l'impugnazione di controparte sia dichiarata inammissibile o, in subordine, respinta nel merito, con vittoria di spese - e ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni con memoria depositata nei termini. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La curatela del fallimento Laterizi Torres S.p.A. eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso perché tardivo, evidenziando che esso venne consegnato all'ufficio postale per la notificazione il 14.9.2015, mentre i trenta giorni di cui all'art. 99, comma 12, legge fall, sarebbero scaduti il 12.9.2015, senza che si possa tenere conto della sospensione feriale, perché i crediti recati dalle cartelle esattoriali sarebbero tutti relativi a contributi previdenziali. A prescindere da qualsiasi considerazione sulla fondatezza della ritenuta inapplicabilità della sospensione feriale dei termini processuali, l'eccezione è comunque infondata per l'assorbente motivo che il 12.9.2015 era un sabato, con conseguente spostamento del termine per il compimento di atti processuali svolti fuori dall'udienza al lunedì successivo, appunto il 14.9.2015, ai sensi dell'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 I. 335/1995, 2946 ie. 2953 c.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.». 2.1. Il motivo è incentrato sulla pretesa applicazione estensiva o analogica dell'art. 2953 c.c. (prescrizione decennale dell'actio iudicati, a prescindere dall'eventuale previsione di un termine di prescrizione più breve per il credito oggetto di condanna con sentenza passata in giudicato) al cred to iscritto a ruolo e recato da cartella di pagamento notificata al debitore e non opposta nel termine di legge. 2.2. Il motivo è inammissibile. Sul punto è intervenuta, almeno a partire dalla sentenza n. 25790/2009 delle Sezioni 4 Unite, costante e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, confermata più recentemente da Cass. s.u. n. 23397/2016 e da molteplici pronunce successive delle sezioni semplici (ord. n. 31817/2018;sent. n. 5577/2019;ord. n. 11335/2019;ord. n. 11760/2019;ord. n. 1826/2020;sent. n. 25028/2020), secondo cui «la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve ... in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.» 2.2.1. Non offrendo l'esame del motivo elementi per mutare tale orientamento, la declaratoria di inammissibilità si impone, ex art. 360bis, n. 1, c.p.c.
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