Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 27/01/2022, n. 2377
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La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine.
Sul provvedimento
Testo completo
02377 . 22 CU LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: Oggetto Dott. D C Presidente ICI RISCOSSIONE Dott. G M S Consigliere Dott. L P Consigliere Dott.ssa R R Consigliere Ud. 12/1/2022 CC Consigliere relatore R.G.N. 26637/2014 Dott. G L S ha pronunciato la seguente Rep. 9042377 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26637/2014 R.G., proposto DA la “SOCIETÀ FINANZIARIA IMMOBILIARE ABRUZZESE S.a.s.", con sede in Roma, in persona del socio accomandatario gerente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. M M e dall'Avv. A M, entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente giudizio;
RICORRENTE
CONTRO
Roma Capitale (già Comune di Roma), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. D R e dall'Avv. A C, [con studio in Roma, ove PRESSO LAVVOCATURA CAPITOLINA 83 elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al 2027 controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE E h "EQUITALIA SUD S.p.A.", con sede in Roma, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore;
INTIMATA 1 AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma il 31 marzo 2014 n. 2025/28/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) dell'11 gennaio 2022 dal Dott. G L S;
RILEVATO CHE: La “SOCIETÀ FINANZIARIA IMMOBILIARE ABRUZZESE S.a.s." ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma il 31 marzo 2014 n. 2025/28/2014, la quale, in controversia avente ad oggetto una cartella di pagamento per l'ICI relativa agli anni 2003 e 2004, ha accolto l'appello proposto dal Comune di Roma nei confronti della medesima e dell^EQUITALIA SUD S.p.A." avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 18 febbraio 2013 n. 58/29/2013, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che l'ente impositore avesse provato la rituale notifica dei prodromici avvisi di accertamento alla contribuente e che la conseguente cartella di pagamento fosse legittima. Roma Capitale (già Comune di Roma) si è costituita con controricorso, mentre INEQUITALIA SUD S.p.A." è rimasta intimata. Rinviata la causa a nuovo ruolo con ordinanza 2 interlocutoria per consentire la definizione agevolata della lite, la contribuente non si è avvalsa di tale facoltà.
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 50 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto l'insussistenza del difetto di rappresentanza processuale del Comune di Roma, essendo stato sottoscritto l'appello da dirigente responsabile dell'Ufficio Tributi e non dal Sindaco.
2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 57 e 58 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto la rituale produzione della documentazione relativa alla notifica degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella di pagamento.
3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Legge 20 novembre 1982 n. 890, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto la ritualità di un'unica notifica per i due avvisi di accertamento prodromici alla cartella di pagamento, non tenendo conto che non era stata provata la comunicazione della raccomandata informativa.
RITENUTO CHE:
1. Il primo motivo è infondato.
1.1 Con specifica attinenza alla censura in esame, questa Corte ん ha più volte affermato (Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2007, n. 1915;
Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2007, n. 14637;
Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2015, n. 19445;
Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2016, n. 26719;
Cass., Sez. 5^, 27 marzo 2019, n. 8532;
Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34289) che l'art.
3-bis, 3 comma 1, del D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 maggio 2005 n. 88, in vigore dall'1 giugno 2005, sostituendo l'art. 11, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 sul contenzioso tributario, dispone che l'ente locale, nei cui confronti è proposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi (o, in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l'ufficio tributi). L'art.
3-bis, comma 1, del D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 maggio 2005 n. 88, estende ai processi in corso la suddetta disposizione, relativa alla legittimazione processuale dei dirigenti locali. Ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, poi, l'autorizzazione alla lite non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione;
ma lo statuto comunale (atto a contenuto normativo, direttamente conoscibile dal giudice) o anche i regolamenti municipali, nei limiti in cui ad essi espressamente rinvii lo stesso statuto, possono affidarla ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, od anche, con riguardo all'intero contenzioso, al dirigente dell'ufficio legale, così come possono esigere detta autorizzazione (della giunta o del competente dirigente), altrimenti non necessaria (tra le tante: Cass., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 17550;
Cass., Sez. Un., 16 giugno 2005, nn. 12868, 12869 e 12871;
Cass., Sez. Un., 3 ottobre 2006, n. 21330;
Cass., Sez. 5^, 3 ottobre 2006, n. 21330;
Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2012, n. 23553;
Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2013, n. 14389;
Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2015, n. 24996;
Cass., Sez. 6^-5, 22 gennaio 2016, nn. 1194 e 1195;
Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2016, n. 8869;
Cass., Sez. 2^, 19 marzo 2019, n. 7673). 4 1.2 Discende da questa premessa l'affermazione della capacità processuale del Dirigente Responsabile del Dipartimento II - Politiche delle Entrate - U.O. Accertamenti e controlli fiscali del Comune di Roma, legittimato a proporre appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma senza bisogno dell'autorizzazione della Giunta Municipale, non risultando disposizioni in tal senso dallo statuto comunale. Infatti, tale statuto, approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 17 luglio 2000 n. 122 (successivamente integrato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 19 gennaio 2001 n. 22), prevede, all'art. 24, comma 1, che: «Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresenta l'Ente»;
stabilisce poi, all'art. 34, comma 4, che: «I Dirigenti promuovono e resistono alle liti anche in materia di tributi comunali ed hanno il potere di conciliare e transigere». Quindi il regolamento, approvato con deliberazione adottata dalla Giunta Municipale il 25 febbraio 2000 n. 130 (disciplina interna del contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie), dispone, all'art. 3, che i dirigenti hanno il potere di decisione autonoma sulla scelta di resistere, intervenire ed agire nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie, valutando tutti gli aspetti della controversia in fatto e in diritto, e il potere di rappresentanza diretta del comune sottoscrivendo gli atti processuali.
1.3 In conclusione, secondo lo statuto ed i regolamenti dell'amministrazione capitolina, il sindaco deve ritenersi - in virtù dell'art. 24, comma 1, dello statuto comunale ed in conformità all'art. 50, comma 2, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (portante il "Testo unico degli enti locali") - principale legittimato a rappresentare il Comune di Roma (come, peraltro, era stato già specificamente riconosciuto dalle Sezioni 5 Unite di questa Corte: Cass., Sez. Un., 16 giugno 2005, n. 12868) ed a conferire la procura speciale al difensore. Analoghi poteri di rappresentanza processuale, senza necessità di particolari autorizzazioni, sono tuttavia conferiti ai dirigenti, in subiecta materia, limitatamente ai giudizi davanti alle commissioni tributarie (Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2016, n. 26719;
Cass., Sez. 5^, 27 marzo 2019, n. 8532;
Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34289).
2. Anche il secondo motivo è infondato.
2.1 Con orientamento consolidato, che questo Collegio ritiene di