Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/11/2018, n. 29088
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Testo completo
ESPOSIZIONE DEL FATTO
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1. La società I. ITALIA s.p.a impugnava l'avviso relativamente all'anno di imposta 2008, con cui la società I. srl, in qualità di concessionaria per il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sulla pubblicità per il Comune di Casalpusterlengo, accertava l'omesso versamento dell'imposta di pubblicità sui pannelli dei distributori automatici di alimenti e bevande localizzati nelle aree di accesso ai binari della stazione ferroviaria del medesimo comune, eccependo la carenza di motivazione dell'atto impositivo in relazione ai criteri di applicazione della tariffa, nonchè l'insussistenza del presupposto oggettivo per l'applicazione dell'imposta, trattandosi di distributori localizzati in aree accessibili solo ai viaggiatori e la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, il quale prevede l'esenzione dall'imposta per le insegne inferiori a cinque metri che contraddistinguono la sede in cui si svolge l'attività.
La CTP di Lodi accoglieva il ricorso con sentenza appellata dalla società di riscossione Con sentenza n. 59/43/2012 la CTR della Lombardia rigettava l'appello, sul presupposto che, benchè la stazione avesse la natura di luogo aperto al pubblico, l'intima correlazione tra i box di distribuzione delle bevande e l'attività di trasporto giustificava l'esenzione dal tributo, sostenendo l'equiparabilità, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1 bis, dei distributori alla sede della società.
La società concessionaria propone ricorso per cassazione sorretto da tre motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe emessa dalla CTR della Lombardia.
La contribuente resiste con controricorso, illustrato con memorie difensive. La ricorrente deposita memorie ex art. 378 c.p.c..
Il P.G. conclude per l'accoglimento del ricorso.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO
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2. Con il primo motivo, l'ente ricorrente lamenta ex art. 360 c.p.c., n. 5 la contraddittorietà della motivazione per avere il decidente sì riconosciuto la stazione ferroviaria come luogo aperto al pubblico, per poi escluderla dall'applicazione dell'imposta.
p..3. Con la seconda censura si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 62, nonchè dell'art. 9 del regolamento del comune di Casalpusterlengo, il quale riproduce integralmente il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1, censurando la pronuncia impugnata per aver riconosciuto la sussistenza di una stretta correlazione tra l'attività