Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2023, n. 01338

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2023, n. 01338
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01338
Data del deposito : 16 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da L G G, nato a Sapri il 11/09/1982 avverso la sentenza del 15/09/2020 del Tribunale di Lagonegro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M R;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale N L, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le richieste del difensore della parte civile M S, avv. F M, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese, dichiarandosi antistatario;
lette le richieste del difensore, avv. A P, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in subordine, la compensazione delle spese processuali tra le parti private;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Lagonegro ha confermato la sentenza del 18 ottobre 2019 del Giudice di pace di Sala Consilina che aveva affermato la penale responsabilità di G L G per i reati di lesione personale e minaccia e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della persona offesa M S, costituitosi parte civile.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso G L G, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di norme processuali stabilite a pena di decadenza ed in particolare la violazione degli artt. 79, comma 1, 484, 546, comma 1, lett. e), n. 3, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 79, comma 2, 178, lett. c), e 598 cod. proc. pen. nella parte in cui è stato rigettato il motivo di appello volto a denunciare l'illegittimo rigetto dell'eccezione di tardività della costituzione della parte civile. Con l'atto di appello si era dedotto che la costituzione della parte civile era tardiva in quanto avvenuta dopo l'accertamento, per la prima volta, della regolare costituzione delle parti. Difatti all'udienza di prima comparizione del 24 giugno 2016 era stata dichiarata l'assenza dell'imputato, era stata depositata la nomina del suo difensore di fiducia ed il difensore della persona offesa aveva depositato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
la persona offesa, invece, era rimasta assente e non si era costituita. Il processo era stato rinviato all'udienza del 13 gennaio 2017 in cui la parte civile si era costituita tardivamente. Sebbene la questione avesse costituito oggetto di uno specifico motivo di appello, sul punto il Tribunale non aveva motivato in alcun modo, pur essendo la decadenza della persona offesa dalla facoltà di costituirsi parte civile rilevabile in qualsiasi stato e grado del procedimento.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al nesso causale ed all'elemento soggettivo del reato di lesione personale. Su tali punti il Tribunale ha asserito che la caduta della persona offesa è derivata da una spinta e non dall'essere il S scivolato accidentalmente e che sussisterebbe il dolo eventuale. Sostiene il ricorrente che non è dato individuare una sua condotta in relazione alla quale egli possa aver accettato il rischio che il S subisse le lesioni personali riportate rei referto medico. Anche laddove la caduta del S fosse riconducibile ad una sua spinta, non potrebbe ritenersi che egli avesse anche previsto che dalla caduta sarebbero derivate le lesioni. Il Tribunale non aveva motivato sull'elemen1:o soggettivo.
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