Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/08/2022, n. 30806
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS AD UA AZ nato il [...] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico. o, in persona del Sostituto Procuratore DELA CARDIA , che ha copcluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
1. La corte d'appello di Genova, con sentenza del 14/9/2020, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della Spezia a carico di LY AD FO IZ, con cui r il predetto era ritenuto responsabile dei reati di cu\./i gli artt. 589-bis, commi 1 e 6, cod. pen.i 189, commi 6 e 7, cod. strada, 369 cod. pen. con condanna alla pena anni quattro di reclusione. Alla stregua di quanto ritenuto dai giudici di merito sulla base delle prove raccolte nel giudizio, l'imputato investì il pedone MA Bruna mente attraversava la strada, avendo luce semaforica verde. Dopo l'investimento l'LY non ottemperò all'obbligo di fermarsi e di prestare soccorso alla vittima. In seguito all'accadimento del fatto istigò il suo dipendente FI IK ad autoaccusarsi dell'investimento.
2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo di difensore, formulando i seguenti motivi di doglianza. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 189, comma 7 cod. pen. La Corte di merito avrebbe offerto sul punto una motivazione incongrua, affermando che "l'investitore deve presidiare il luogo dell'incidente allo scopo di adottare tutte le cautele necessarie a limitare il danno riportato dalla vittima". In realtà, per la sussistenza del reato di omissione di assistenza, di cui al comma 7 dell'articolo 189 cod. strada, è necessario che la persona investita abbia effettivamente bisogno di aiuto. La necessità di aiuto viene meno nel caso di assenza di lesioni, di morte, o di soccorso prestato da altri, non essendo più utile, in tali casi, l'ulteriore intervento dell'obbligato. Tali circostanze non possono essere ritenute ex post, ma devono essere obiettivamente constatate dall'investitore (così Sez. 4, n. 5416/200). Alla luce di tali principi, risulterebbe evidente come il reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada non sussista, posto che il sinistro è avvenuto in luogo affollato e la vittima è stata immediatamente soccorsa dai presenti. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 369 e 49 cod. pen. La Corte d'appello di Genova erra nel ritenere sussistente il reato di autocalunnia. È noto come, secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, l'idoneità offensiva della condotta tipica del reato di cui all'art. 369 cod. pen. venga meno qualora la ritrattazione dell'incolpazione intervenga senza soluzione di continuità con la presentazione della falsa denuncia e nel medesimo contesto, prima cioè che l'amministrazione della giustizia sia in qualche modo sviata o ostacolata;
in tal caso, viene meno il carattere lesivo della stessa condotta autocalunniatrice per inidoneità dell'azione, ai sensi dell'art. 49 cod. pen. (così Sez. VI, n. 37016/2003). Ciò è pacificamente avvenuto nel caso di specie, essendo intercorso un brevissimo lasso di tempo tra l'autoincolpazione da parte dello FI e la successiva indicazione, da parte sua, del vero responsabile del sinistro, senza che ciò abbia in alcun modo compromesso le attività degli organi accertatori. III) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 589-bis, comma 6, cod. pen. La Corte d'appello di Genova avrebbe ritenuto erroneamente sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 589-bis, comma 6, cod. pen. E stato accertato come, al momento del sinistro, l'LY fosse titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata dalle autorità egiziane in data 30/01/2017. Il titolo abilitativo era in effetti privo di validità sul territorio nazionale. A mente dell'art. 135, comma 14, cod. strada, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea hanno l'obbligo di convertirla entro un anno dal giorno dell'acquisizione