Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2023, n. 12794

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2023, n. 12794
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12794
Data del deposito : 27 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C AO nato a CANOSA DI PUGLIA il 04/10/1986 avverso la sentenza del 07/06/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere E P;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, A C, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Letta la memoria difensiva del difensore di fiducia, avv. C D P, per il ricorrente, pervenuta in data 24 dicembre 2022, con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 giugno 2022 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, ha applicato ex art.444 cod. proc. pen., su richiesta delle parti, all'imputato, riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato di cui all'art.479 cod. pen, aggravato dalla circostanza di cui all'art.61 n.2 (Capo 2), e il reato di cui all'art.615 ter primo e secondo comma nn.1 e 3. (Capo 1) e con la diminuente del rito, la pena di anni uno e mesi due di reclusione.Le imputazioni hanno ad oggetto l'abusiva introduzione del ricorrente, carabiniere scelto in servizio presso la Centrale operativa del Comando provinciale carabinieri di Lodi, nel sistema informatico SDI in uso alle forze di polizia interrogandolo in relazione al nominativo di una donna con la quale intratteneva una relazione sentimentale, attestando falsamente che il motivo della interrogazione era legato ad una richiesta operativa di una pattuglia di carabinieri.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia e procuratore speciale, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con l'unico motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione alla espressione della volontà dell'imputato. In particolare, il ricorrente lamenta che il giorno antecedente l'udienza il difensore e procuratore speciale trasmetteva telematicamente una richiesta di applicazione pena, previamente concordata con il Cassandro, con pena finale di mesi dieci di reclusione e sospensione condizionale della pena. Nella ipotesi di mancato consenso del Pubblico ministero in relazione alla richiesta di applicazione della pena, l'imputato formulava richiesta subordinata di ammissione al rito abbreviato. Nel corso dell'udienza preliminare, a fronte del mancato consenso del Pubblico ministero di udienza rispetto alla pena così determinata, uno dei difensori munito di procura speciale raggiungeva un accordo con il Pubblico ministero in relazione ad una pena diversa non soltanto in relazione alla quantificazione della pena finale ( anni 1 e mesi 2 di reclusione piuttosto che mesi 10 di reclusione), ma anche in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente evidenzia che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass.9/10/2008, Senese), il procuratore speciale non può travalicare il mandato espressamente conferitogli e qualora accada, l'eventuale omologa da parte del giudice di un accordo diverso da quello per il quale vi era stato espresso mandato, comporta la nullità della sentenza pronunziata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. Si sarebbe verificato, in tal caso, un vizio relativo alla volontà dell'imputato in ordine all'accordo, motivo per il quale è possibile proporre ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. peri.
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