Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2023, n. 09667
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SRESTABHIVATTHANA MR R, nato il 25/01/1986 avverso la sentenza del 02/05/2022 del GIUDICE di PACE di BIELLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere T L;Lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, M F L, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 maggio 2022 del Giudice di Pace di Biella, l'imputato S M R è stato condannato alla pena di C 5.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 10 bis D. Lgs. n. 286 del 1998, per essersi illegalmente trattenuto sul territorio dello Stato pur essendo privo di permesso di soggiorno o di titolo equivalente;accertato in Biella il 24/11/2020. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. G T, deducendo violazione di legge processuale - con riferimento all'art. 420 quater cod. proc. pen. - per l'erronea dichiarazione di assenza dell'imputato e la mancata sospensione del processo. Censura il ricorrente che il giudice non abbia compiuto alcuna verifica della regolare costituzione in giudizio dell'imputato, sicché non avrebbe dovuto procedere in sua assenza, considerato che la mera elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non è condizione sufficiente ad assicurare la conoscenza del processo da parte dell'interessato, mancando ulteriori elementi da cui dedurre l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'assistito.
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