Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2020, n. 04950
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da S L, nato il 29/09/1953 a Roma avverso l'ordinanza del 04/07/2019 del Tribunale di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere M R;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito il difensore, Avv. A G, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4/7/2019 il Tribunale dell'Aquila ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di Chieti in data 14/6/2019, con cui è stata applicata nei confronti di S P la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai delitti di peculato di cui ai capi 1) e 4), riguardanti distrazione di somme dì Università telematica Leonardo da Vinci (UNIDAV), e del delitto di autoriciclaggio di cui al capo 5), riferito all'impiego di somme rivenienti dal delitto sub 4). 2. Ha proposto ricorso il S tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo si deduce mancanza di motivazione in ordine alla qualificazione dei fatti sub 1) e 4), erroneamente ritenuti riconducibili alla fattispecie del peculato, ma integranti il delitto di appropriazione indebita. Segnala come il Tribunale avesse del tutto omesso di esaminare il tema specificamente sollevato. Rileva ancora come nell'ordinanza genetica fosse stata ravvisata la natura pubblicistica di UNIDAV e della Fondazione D'Annunzio, di cui UNIDAV era emanazione, ma sulla base di un orientamento superato dalla diversa opinione della dottrina e dei giudizi amministrativi. Espone il ricorrente pareri del Consiglio di Stato in ordine ai presupposti per la qualificazione delle Università libere come organismi di diritto pubblico, sottolineando come UNIDAV sia priva dei relativi caratteri, e invoca inoltre il parere pro-ventate del prof. Tedeschini, che aveva parimenti escluso che l'Università telematica potesse essere inquadrata tra gli organismi di diritto pubblico. In ogni caso, sottolineando come solo nel dicembre del 2018 l'Università degli Abruzzi avesse mostrato di voler riassorbire UNIDAV, dopo che nel 2015 era stato dato corso alla gara per la ricerca di un partner privato, in grado di sostenere e finanziare l'Università telematica, gara aggiudicata nel 2016, rileva il ricorrente che nell'arco di tempo dal 2016 al dicembre 2018, in cui si erano verificati i fatti, non si sarebbe potuto comunque ravvisare un ente con maggioritaria partecipazione pubblica, il che avrebbe impedito di ravvisare la connotazione pubblicistica necessaria per configurare il delitto di peculato. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione al capo 1). Il Tribunale non aveva dato conto del concorso del ricorrente, quale extraneus, nel delitto di peculato di cui al capo 1): in ogni caso, anche valorizzando la conversazione con la Z del 29 marzo 2018, non si sarebbe potuto ravvisare un contributo arrecato dal ricorrente alla condotta appropriativa, che si era verificata il giorno precedente e di cui il ricorrente era stato in quell'occasione posto a conoscenza, ma solo con riguardo alla successiva attività di ausilio e copertura svolta dal ricorrente attraverso la predisposizione del falso accordo quadro, recante la data apparente del 1/8/2016, ciò che avrebbe potuto semmai integrare il delitto di favoreggiamento. 2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al capo 4).fr( Il Tribunale non aveva fornito risposta a specifiche censure, volte a segnalare che qualche attività era stata svolta dalla società ISSI facente capo al ricorrente e tale da giustificare i trasferimenti di somme oggetto di contestazione. Solo dopo l'udienza del giudizio di riesame erano stati acquisiti in sede di indagini difensive elementi idonei a comprovare l'attività svolta da ISSI, elementi elencati e allegati al ricorso. Il Tribunale aveva omesso di motivare anche in ordine alle deduzioni formulate con riguardo alla conversazione con la Z del 4/7/2018, da cui emergeva che il lavoro svolto era a conoscenza dei componenti del C.d'A. di UNIDAV nonché il fatto della preesistenza dell'incarico. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione al delitto di riciclaggio. Il Tribunale non aveva considerato che, come rilevato di recente dalla Corte di cassazione, l'ipotesi di non punibilità di cui al quarto comma dell'art. 648-ter.1 cod. pen- è integrata nel caso in cui l'agente utilizzi o goda il provento del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere alcuna operazione atta a ostacolare l'identificazione della provenienza. Nel caso di specie vi era un rapporto diretto tra profitto del peculato e gestione dell'impresa del S, tale da escludere un occultamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato. 1.1. Il Tribunale non ha fornito una specifica risposta in ordine alla richiesta di riqualificazione formulata in sede di riesame nell'interesse del S, ma sul punto si era già pronunciata l'ordinanza genetica, che aveva affrontato il tema della qualificazione dell'ente e dei soggetti, delineando un percorso volto a suffragare l'assunto della ravvisabilità in capo a Z L -membro del consiglio di amministrazione dell'Università telematica Leonardo da Vinci (UNIDAV) e legale rappresentante in sostituzione del presidente Mvasi- della qualità di incaricato di pubblico servizio, necessaria per poter ravvisare il contestato delitto di peculato, nel quale, secondo l'ipotesi accusatoria, ha concorso anche il ricorrente S L. In ogni caso viene in rilievo una questione giuridica valutabile ex se in sede di legittimità, in quanto non implicante una previa analisi di profili involgenti il fatto. E proprio in tale prospettiva il motivo risulta comunque infondato.
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