Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2019, n. 14963

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2019, n. 14963
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14963
Data del deposito : 4 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: BALDE IBRAHIMA nato il 14/09/1969 avverso la sentenza del 12/12/2017 del GIUDICE DI PACE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA P che ha concluso chiedendo Il PG conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore L'Avv. V D conclude per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso del Procuratore Generale. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 12 dicembre 2017 il Giudice di Pace di Brescia condannava alla pena di giustizia B I per il reato di cui al D. Lgs. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter.

2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia che lamenta difetto assoluto di motivazione in merito alla concessione all'imputato delle attenuanti generiche, meramente e semplicemente indicate nel dispositivo del provvedimento impugnato.

3. Il ricorso è fondato. La funzione di dosimetria della pena assolta dalle circostanze attenuanti generiche non può essere utilizzata come strumento per adeguare puramente e semplicemente la valutazione di gravità del reato all'insondabile ed immotivato sentire del giudice. Il loro riconoscimento, infatti, non può mai prescindere dalla ricorrenza di specifici elementi, della cui sussistenza è necessario che il giudice dia atto in motivazione, trattandosi di attività discrezionale il cui esercizio deve poter essere sindacato in ogni fase del giudizio. Va, pertanto, ribadito l'insegnamento costante di questa Corte regolatrice secondo il quale in tema di attenuanti generiche, essendo la ragion d'essere della relativa previsione normativa quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, necessitando, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (tra le molte e da ultimo, Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017 Lamin, Rv. 271315). Non v'è dubbio che nel caso di specie il Giudice di Pace non abbia adempiuto l'obbligo motivazionale da cui era gravato, atteso che la decisione di concedere all'imputato le attenuanti generiche non è stata in alcun modo giustificata nella sentenza, seppure nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Nè la base giustificativa di tale decisione può ricavarsi implicitamente dalla restante motivazione del provvedimento impugnato o anche solo da quella dedicata alla dosimetria della pena irrogata, il discorso giustificativo della decisione essendo stato condensato nella seguente affermazione "vista l'acquisizione della documentazione in atti risulta comprovata la responsabilità penale dell'imputato", sicché in alcun modo emergono apprezzamenti del giudicante sulla concreta gravità del fatto contestato o sulla personalità dell'imputato tali da poter essere interpretati, per l'appunto, come una implicita valutazione della necessità di procedere ad un adeguamento del trattamento sanzionatorio.
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