Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/01/1975, n. 5
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L'Obbligo imposto al prefetto, dagli artt 105 e 106 del RD 27 luglio 1934 n 1265 e dall'art 2 del regolamento approvato con RD 30 settembre 1938 n 1706, di bandire il concorso per l'assegnazione della farmacia rimasta vacante per morte del precedente titolare, essendo stabilito da norme di Azione, non corrisponde ad un diritto soggettivo, ma ad un mero interesse legittimo dei privati interessati a che il concorso venga bandito. Pertanto, la domanda del figlio del titolare deceduto della farmacia, intesa all'annullamento dei provvedimenti con i quali la pa, invece di disporre un nuovo concorso, abbia assegnato la stessa farmacia al secondo classificato nel precedente concorso vinto dal farmacista defunto, appartiene alla Competenza del giudice amministrativo, per essere rivolto alla tutela di una posizione di mero interesse legittimo, rispetto alla quale il diritto di preferenza assoluta, riconosciuto all'istante, nella graduatoria del nuovo concorso, dall'art 10 7 del citato decreto del 1934, e che e concretamente configurabile soltanto in relazione ad un concorso gia bandito ed espletato, integra, al momento della proposizione della suddetta domanda, soltanto una semplice aspettativa atta a giustificare l'insorgenza dell'interesse occasionalmente protetto. Ne la controversia potrebbe essere attribuita al giudice ordinario sul presupposto che l'annullamento del provvedimento di assegnazione a favore del secondo classificato nel precedente concorso inciderebbe sul diritto soggettivo di vendere la farmacia spettante a tale soggetto a norma della successiva legge 2 aprile 1968 n 475 , in quanto, per effetto retroattivo dell'annullamento, questo stesso soggetto non potrebbe essere piu considerato, all'entrata in vigore di tale legge, come titolare della farmacia e, quindi, in condizione di acquisire il suddetto diritto soggettivo.*