Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 17/11/2021, n. 34932
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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14383/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;- ricorrente -contro DUSTY S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresenta- ta e difesa dall'Avv. S B, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. O R in Roma via Monte Zebio n.19;- intimata nel ricorso principale e opponente il diniego di definizione agevolata - nonché RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore;- intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Si- cilia, sez. staccata di Catania, n.5094/18/2015 depositata il 10 di- cembre 2015, non notificata, nonché avverso provvedimento di dinie- go di definizione agevolata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 25 giugno 2021 dal consigliere P G. Rilevato che: 1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, veniva accolto l'appello proposto dalla socie- tà Dy S.r.l. nei confronti dell'agente della riscossione di Catania Riscossione Sicilia S.p.a. e dell'Agenzia delle Entrate avverso la sen- tenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania n.9472/7/2014 che a sua volta aveva rigettato il ricorso avente ad oggetto la cartella ex art.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 emessa per il pagamento IRES e IRAP per il periodo di imposta 2006. 2. In particolare, la CTR riformava la decisione del giudice di prime cure, ritenendo a differenza di questi, che la cartella impugnata rien- trasse tra i pagamenti sospesi col provvedimento prefettizio adottato dal Prefetto di Catania in data 9 aprile 2008 ex art.20 comma 2 della I. n.44 del 1999, restando irrilevante il fatto che i pagamenti sospesi attenessero ad un debito per ravvedimento operoso o eventuale ra- teizzazione di un debito pregresso a differenza di quelli oggetto di controversia. 3. Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate per un unico motivo. La contribuente non svolge difese nel ricorso avverso la cartella di pagamento ma propone ricorso av- verso il diniego della definizione agevolata della controversia tributa- ria ai sensi degli artt. 6 e 7, comma 2 lett. b) e comma 3, del d.l. n.119 del 2018 per essere stato l'atto impugnato non condonabile in quanto atto di mera riscossione;avverso tale ricorso a diniego l'Agenzia ha depositato controricorso. L'agente della riscossione non ha svolto difese.
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