Cass. civ., sez. II, sentenza 26/03/2009, n. 7372

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In considerazione del modesto valore delle controversie soggette alla giurisdizione equitativa e dell'intenzione del legislatore di approntare per esse una metodica decisionale celere e, per quanto possibile, vicina alla giustizia del caso singolo, deve ritenersi che la categoria dei principi informatori della materia - vincolanti per il giudice di pace a seguito della sentenza n. 206 del 2004 della Corte costituzionale - si riferisce ai canoni fondamentali che ispirano la disciplina di un istituto. (Nella specie, la S.C., - in relazione alla vendita di un'auto usata che aveva presentato improvvisi guasti, fatti riparare dall'acquirente senza informare il venditore - ha confermato la sentenza del giudice di pace, resa secondo equità, che aveva condannato il venditore al rimborso, escludendo che tra i principi informatori della materia possa rientrare l'obbligo per il consumatore di informare sempre e comunque il venditore prima di eseguire la riparazione, obbligo previsto dall'art. 1519-quater cod. civ., applicabile "ratione temporis" alla controversia).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 26/03/2009, n. 7372
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7372
Data del deposito : 26 marzo 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - rel. Consigliere -
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 11912/2006 proposto da:
LL AUTO DI LL TI LL NZ & ZZ ND SNC, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore LL TI, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 56, presso lo studio dell'avvocato BONELLI BENITO, rappresentato e difeso dall'avvocato CHIOINI FABRIZIO;

- ricorrente -

contro
NI MA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 12, presso lo studio dell'avvocato MEUCCI MARINA, rappresentato e difeso dall'avvocato CIARROCCA ANTONIO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 289/2005 della GIUDICE DI PACE di SANT'ELPIDIOA MARE, depositata il 30/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2008 dal Consigliere Dott. D'ASCOLA PASQUALE;

udito l'Avvocato BONELLO Fernando, con delega depositata in udienza dell'Avvocato CHIOINI, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso e della memoria;

udito l'Avvocato CIARROCCA Antonio, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30 novembre 2005, notificata l'8 febbraio 2006, il giudice di pace di Sant'Elpidio a Mare accoglieva la domanda proposta da AR IN avverso la snc LL Auto corrente in Porto Sant'Elpidio e condannava guest'ultima al pagamento della somma di Euro 388,00. Il giudicante riteneva dovuta la garanzia per vizi in relazione alla vendita di un AUveicolo "usato", che aveva presentato un guasto improvviso durante un viaggio e che era stato riparato presso la più vicina officina, senza preventivamente avvertire il venditore.
La LL AU ha proposto ricorso per cassazione notificato il 7 aprile 2006, affidandosi a due motivi. IN ha resistito con controricorso. Inizialmente trattata in camera di consiglio a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., la causa è stata discussa in pubblica udienza, dopo il deposito di memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo lamenta erronea applicazione del principio di equità di cui all'art. 113 c.p.c., e vizi di motivazione. Richiamando

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