Cass. civ., sez. VI, ordinanza 03/07/2020, n. 13694
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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6319/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente -contro ACTUA SRL (C.F. 07503491008), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. AMBROGIO FALLARA, elettivamente domiciliata presso lo studio del Dott. F S in Roma, Via Nostra Signora di Lourdes, - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 6265/2018, depositata il 20 settembre 2018. N. 631 9 R.G. I di 4 Est. F. uino Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 febbraio 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D'Aquino. RILEVATO CHE La contribuente ha impugnato il diniego di rimborso di credito IVA dell'anno di imposta 2007 per intempestiva presentazione del modello VR, relativamente al quale l'Ufficio aveva ritenuto che tale circostanza comportasse la decadenza di cui all'art. 21, comma 2, d. Igs. 31 dicembre 1992, n 546. La CTP di Roma ha accolto il ricorso della contribuente e la CTR del Lazio, con sentenza in data 20 settembre 2018, ha rigettato l'appello dell'Ufficio, rilevando come l'Ufficio non avesse riproposto l'eccezione di decadenza e avesse insistito unicamente sulla questione della mancata prova del credito IVA, ritenendo in proposito provato il credito IVA, in quanto risultante dalla comunicazione di preavviso di irregolarità inviato dall'Ufficio. Propone ricorso per cassazione l'Ufficio affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria;resiste con controricorso parte contribuente. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. CONSIDERATO CHE 1 - Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 19, 30, 38-bis, 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e agli artt. 2697, 1729 cod. civ., ritenendo che il giudice di appello ha errato nel ritenere provato il credito alla luce della comunicazione di preavviso di irregolarità;deduce il ricorrente che la dizione «rimborso spettante» riguarda il mero esito formale della liquidazione a termini dell'art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, la quale attesta la correttezza dei dati esposti in dichiarazione all'esito di controllo formale, ma non attesta l'esistenza sostanziale del N. 631 .> I R.G. 2 di 4 Est. F. g, - ino 411" credito. Ritiene, pertanto, non provato il credito IVA da parte del contribuente.
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