Cass. civ., sez. III, ordinanza 30/03/2023, n. 08998

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 30/03/2023, n. 08998
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08998
Data del deposito : 30 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 28564/2020R.G. proposto da: ITALFONDIARIO S.P.A., inpersona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di mandataria di Castello Finance s.r.l.,elettivamente domiciliata in Roma,Viale di Villa Grazioli n. 15 , presso lo studio de gli avv .ti B e G G, che la rappresen ta no e dife nd ono come da procura in calce al ricorso -ricorrente -

contro

SABA

84s.r.l. e COMPAGNIA GESTIONE COMMERCIALE s.r.l. , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Via Angelo Baldassarr i n. 36 , presso lo studio dell'avvocato U L,rappresentate e dife se dall’avv. U M , come da procur e a margine del controricorso -controricorrenti - N. 28564/20R.G. avverso la sentenza n. 6281 /20 20 del T ribunale di R oma , depositata il 17.4.2020;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 10.1.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija .

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza ex art. 669-terdeciesc.p.c. depositata il 13.5.2015 , il Tribunale di Roma dispose la sospensione dell’esecuzione immobiliare avviata con pignoramento effettuato nell’anno 2000 da Intesa Gestione Crediti s.p.a.

contro

Compagnia Gestione Commerciale s.r.l. (di seguito, Co.Ge.Com.). Per l’effetto, la Saba 84 s.r.l.– terza detentrice d ei beni immobili pignorat i - chiese al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma di ordinare al custode giudiziario la restituzione di tutti i canoni di locazione corrispostigli dai conduttori degli stessi immobili, da essa Saba 84 s.r.l. loro concess i in locazione con contratto del 18.3.1993 (in favore di Elettronica Elettronova s.r.l.), e con contratto del 1.3.2002 (in favore di Ideal Garden di Brencio Rosanna). Il giudice dell’esecuzioneaccolse detta istanza con decreto del 2.11.2015, provvedendo in conformità. Proposta opposizione ex art. 617 c.p.c. dalla creditrice procedente Italfondiario s.p.a., nella qualità di mandataria di Castello Finance s.r.l. (frattanto divenuta cessionaria del credito), il giudice dell’esecuzione - con ordinanza dell’11.3.2016, resaai sensi dell’art. 618 c.p.c. – confermò il decreto opposto relativamente ai canoni di cui al contratto del 18.3.1993, sospendendo invece l’efficacia esecutiva del provvedimento quanto ai canoni derivanti dal contratto di locazione dell’1.3.2002. Introdotto dall’opponente il giudizio di merito, il Tribunale di Roma –dopo aver precisato che l’oggetto dell’opposizione N. 28564/20R.G. andava individuato nel decreto del 2.11.2015, in quanto direttamente incidente “sulle posizioni giuridiche soggettive delle parti”- rigettò tout court l’opposizione con sentenza del 17.4.2020;
in particolare, il Tribunale rilevò che – contrariamente all’assunto della creditrice oppo nente – il soggetto non proprietario degli immobili, quale appunto la Saba 84 s.r.l., ben può concederli in locazione a terzi, solo essendo obbligato a garantirne il pacifico godimento al conduttore;
aggiunse che l’art. 2912 c.c., che descrive l’oggetto del pignoramento, ricomprende in esso i soli frutti civili dovuti al debitore esecutato, ma non anche quelli legittimamente riscossi dai terzi estranei alla procedura esecutiva. Ricorre ora per cassazione Italfondiario s.p.a., nella qualità di mandataria di Castello Finance s.r.l., affidandosi ad un solo motivo, cui resistono con unico controricorso Saba 84 s.r.l. e Compagnia Gestione Commerciale s.r.l., che hanno pure spiegato ricorso incidentale, fondato su un solo motivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE RICORSO PRINCIPALE

1.1 –Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 820 e 2912 c.c., nonché degli artt. 65 e 560 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per essersi il Tribunale limitato a richiamare giurisprudenza sulla validità delcontratto di locazione concluso dal mero detentore del bene, negando però che i frutti civili del bene stesso fossero ricompresi nell’ambito dell’oggetto del pignoramento;
aggiunge la ricorrente che, una volta effettuato il pignoramento, la pattuizione è bensì valida, ma inopponibile al creditore pignorante. N. 28564/20R.G.

RICORSO INCIDENTALE

1.2 –Con l’unico motivo Saba 84 e Co.Ge.Com. lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché della Tabella n. 2 di cui al D.M. n. 55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale liquidato le spese in misura inferiore a quanto richiesto con nota spese del 7.1.2020, depositata telematicamente. 2.1 –L’eccezione di invalidità della procura speciale ad litem rilasciata agli avv.ti B e G G, sollevata dalle controricorrenti, è stata dalle stesse rinunciatain memoria. In ogni caso (ed anche al di là della giurisprudenza richiamata dalle controricorrenti, fra cui Cass., Sez. Un., n. 29175/2020), la procura in questione è valida: la firma autografa di A C, procuratore speciale di Italfondiario s.p.a. abilitato in forza di procura autenticata in data 3.7.2020 (all. 4 al ricorso), risulta asseverata con firma digitale dall’avv. B Gargani, e la copia (anch’essa digitale) trasmessa alle controricorrenti è certificata conformeall’originale dallo stesso legale, con firma autografa , in calce al ricorso;
tanto basta, giacché la stessa relata di notifica ai sensi dell’art.

3-bisdella legge n. 3/1994 è firmata digitalmente. 2.2 – Va nno poi respint e anche le ulteriori eccezioni sollevate dalle controricorrenti. Iniziando da quella di inammissibilità del ricorso per pretesa violazione dei requisiti di contenuto-forma di cui all’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c., va invero rilevato che la ricorrente ha esposto le vicende essenziali inerenti ai contratti di locazione conclusi da Saba 84 s.r.l.;
ha dedotto che l’istanza di N. 28564/20R.G. restituzione dei canoni venne da questa avanzata a seguito di sospensione dell’esecuzionedisposta dal Tribunale in sede di reclamo ex art. 669 - terdecies c.p.c. ( il che implica necessariamente che si tratti di sospensione per gravi motivi, ex art. 624, comma 1, c.p.c.);
ha specificamente indicato quali conclusioni essa ha rassegnato nel giudizio di merito, e le ragioni per cui e sse sono state disattese;
ancora, ha riporta to una chiara critica al la sentenza impugnata, affermando che, ai sensi dell’art. 2912 c.c. , nel l’oggetto del pignoramento non possono non rientrareanche i frutti civili della cosa pignorata anche se locata da soggetto diverso dal proprietario, come nella specie: ciò in quanto – richiamando si il principio (apparentemente) affermato da Cass. n. 29491/2019 –il contratto è bensì valido tra le parti, ma inopponibile al creditore pignorante (successivo), cui solo può opporsi l’adempimento estintivo del conduttore in buona fede;
infine, ha indicato specificamente la collocazione di alcuni documenti richiamati in ricorso. Quest’ultimo, pertanto, è in linea con i dettami di contenuto-forma di cui all’art. 366, comma 1,c.p.c., contenendo una sintetica e sufficiente esposizione dei fatti sostanziali e processuali ed una adeguata indicazione delle censure mosse al provvedimento impugnato e dei vizi da cui questo sarebbe affetto, ed infine l’idonea “localizzazione” della documentazione su cui si fonda il ricorso. D’altra parte, è principio ampiamente ricevuto quello per cui “l'adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall'art. 366 c.p.c. non è fine a sé stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti” (Cass. n. 1150/2019);
ciò significa che, ove anche nel ricorso siano richiamati documenti, la conoscenza del cui contenuto non occorre ai fini della decisione N. 28564/20R.G. (giacché, evidentemente, il ricorrente non si duole dell'omessa o erronea sua valutazione da parte del giudice di merito), ben può omettersi di indicarne la collocazionee l’epoca di produzione, ai sensi del citato art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché la decisione richiesta alla Corte può senz’altro essere adottata anche prescindendone. Per la medesima ragione, va pure rigettata l’ulteriore eccezione di improcedibilità per pretesa violazione dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. 3.1 – Ciò posto, i l ricorso principale è fondato , seppur anche in forza di argomenti parzialmente diversi da quelli offerti da Italfondiario. Del resto, è noto che questa Corte di legittimità ben può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti (da ultimo, Cass. n. 18775/2017;
Cass. n. 20994/2018;
Cass. n. 2811/2020;
Cass. n. 5611/2021;
Cass. n. 26991/2021;
Cass. n. 18421/2022) e sul punto non si sia formato il giudicato interno (Cass. n. 4272/2021). Occorre anzitutto rilevare che la sentenza i mpugnata , nell’individuare (correttamente) l’oggetto dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla creditrice procedente nel decreto del 2.11.2015, ma nel rigettare tout court l’opposizione stessa, ha pure implicitamente revocato l’ordinanza ex art. 618 c.p.c. del 11.3.2016, che in qualche modo aveva corretto il tiro rispetto a quanto statuito in un primo tempo dal giudice dell’esecuzione, circa la richiesta restitutoria dei canoni avanzata da Saba 84. Sul punto, è appena il caso di precisare che nessuna conseguenza può derivare – come pretenderebbe ro le controricorrenti – dalla mancata proposizione del reclamo da parte di N. 28564/20R.G. Italfondiario, giacché, a prescindere da ogni altra considerazione, le sorti dei provvedimenti indilazionabili ed urgenti resi dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 618 c.p.c. dipendono comunque dalla decisione adottatasull’opposizione formale, all’esito del giudizio di merito. Da ciò discende che occorre confrontarsi con una tale statuizione, al netto di quanto pure opinato, in proposito, da tutte le partiodierne contendenti: si tratta quindi di scrutinare la sentenza impugnata in relazione alla valuta zione di conformità a leggedel decreto del 2.11.2015, con essa espressa, naturalmente nei
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