Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/1988, n. 281

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La maggiorazione del contributo di malattia di cui all'art. 1, ultimo comma, d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538 e successive modificazioni ed integrazioni, dovute (ex art. 14 legge 11 novembre 1983 n. 638 di conversione del d.l. n. 463 del 1983) dai soggetti iscritti in appositi albi od elenchi professionali di cui all'art. 2229 cod. civ., i quali abbiano esercitato ed esercitino effettivamente la libera professione, anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione, e per i quali, prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978 n. 833, erano istituite apposite casse o gestioni per l'Assicurazione di malattia, è dovuta - non già a decorrere dall'1 gennaio 1983 - ma dall'1 gennaio 1980, attesa la natura interpretativa, e non invece innovativa, della citata disposizione dell'art. 14, così come riconosciuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 167 del 1986. ( V 5872/87, mass n 454269).*

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 32, 38 e 97 cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 57 e 76 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istitutiva del servizio sanitario nazionale), 3 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980 n. 33 (sul finanziamento del servizio sanitario nazionale), 12, sesto comma, del d.l. 29 luglio 1981 n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981 n. 537 (sul contenimento della spesa previdenziale e sull'adeguamento delle contribuzioni), 14, primo e quarto comma, della legge 26 aprile 1982 n. 181 (legge finanziaria del 1982), 4, quarto comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638 (contenente misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria) e 33 della legge 27 dicembre 1983 n. 730 (legge finanziaria per l'anno 1984), nella parte in cui consentono, per i liberi professionisti, iscritti in appositi albi od elenchi professionali di cui all'art. 2229 cod. civ., misure differenziate di contribuzione di malattia, rispetto a quelle imposte ad altre categorie di soggetti, poiché, alla stregua dei principi fissati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 167 del 1986, la denunciata disparità di imposizione contributiva è giustificata dalla gradualità del processo, avviato con la riforma sanitaria (di cui alla citata legge n. 833), di omogeneizzazione delle pregresse discipline relative alle varie categorie di assistiti soggetti al contributo di malattia. Ne' è violato il disposto dell'art. 53 cost. Perché il detto sistema di contribuzione per malattia conserva carattere solidaristico e non ha connotazioni tributarie, atteso anche che la duplice contribuzione, sul reddito da libera professione e su quello da pensione o da lavoro dipendente, si concretizza in distinti prelievi riferiti ad attività e redditi assolutamente diversi, correlandosi non arbitrariamente alle attività professionali regolate mediante tenuta di albi ed elenchi. ( Conf 5872/87, mass n 454267).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/1988, n. 281
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 281
Data del deposito : 15 gennaio 1988

Testo completo

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 32, 38 e 97 cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 57 e 76 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istitutiva del servizio sanitario nazionale), 3 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980 n. 33 (sul finanziamento del servizio sanitario nazionale), 12, sesto comma, del d.l. 29 luglio 1981 n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981 n. 537 (sul contenimento della spesa previdenziale e sull'adeguamento delle contribuzioni), 14, primo e quarto comma, della legge 26 aprile 1982 n. 181 (legge
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