Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2022, n. 39119
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OL EZ nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE di APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Sabrina PASSAFIUME, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria dell'avvocato Costantino D'ANGELO, nell'interesse dell'imputato ricorrente, che insiste per l'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 -
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che, all'esito del giudizio ordinario, aveva dichiarato IO LA colpevole dei reati a lui ascritti, per avere, in qualità di Presidente del Consorzio automobilistico LA, contraffatto, detenuto o comunque acquistato o ricevuto al fine di metterle in circolazione marche da bollo contraffatte, e per avere contraffatto 10 certificati medici, condannandolo, ritenuta la continuazione, alla pena di giustizia.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Costantino D'Angelo, il quale svolge due motivi.
2.1. Con il primo, denuncia vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, con riguardo all'affermazione di colpevolezza del ricorrente, a tanto essendo pervenuti entrambi i giudici di merito solo in virtù del ruolo di Presidente, senza funzioni operative, del Consorzio, che è gestito, invece, da tale ON Carmela, e nonostante non vi sia coincidenza del numero di codice rinvenuto su alcune pratiche oggetto della contraffazione con quello proprio del Consorzio, il quale non risponde delle pratiche svolte e istruite da altre autoscuole consorziate.
2.2. Con il secondo motivo, la Difesa ricorrente denuncia violazione degli artt. 453 - 459 cod. pen., e degli artt. 81 - 477 - 482 cod. pen.. Si sostiene, sulla base del richiamato orientamento giurisprudenziale, l'insussistenza dei reati, non essendo stata dimostrata la partecipazione del ricorrente alla attività di falsificazione, emergendo, dalla relazione del consulente del P.M., come l'attività decettiva abbia riguardato il solo valore facciale dei bolli, non essendo stati essi creati ex novo.
3. Si reitera, inoltre, l'eccezione di incompetenza territoriale già proposta con il gravame di merito, in favore dell'A.G. di Isernia dove ha sede il Consorzio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1.Non ha pregio la deduzione difensiva veicolata con il primo motivo di ricorso, con cui si sostiene il travisamento delle prove nel quale sarebbero incorsi entrambi i giudici di merito nella attribuibilità dell'attività di falsificazione al ricorrente.
1.1. Invero, la responsabilità dell'imputato, lungi dall'essere fondata sulla mera circostanza che egli fosse il presidente del Consorzio automobilistico, è stata ricostruita, nelle conformi decisioni di merito, sulla base di altri elementi, logicamente valorizzati, sulla premessa dell'accertata falsità, costituiti: dall'essere stati rinvenuti, i valori bollati e i certificati falsi, all'interno degli uffici della autoscuola denominata 'LA IO s.r.l.'