Cass. civ., sez. I, sentenza 21/10/1988, n. 5715

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In tema di riconoscimento di figlio naturale da parte di persona coniugata, il decreto del giudice, adottato a norma dell'art. 268 cod. civ., che, in vista dell'autorizzato Esercizio dell'Azione di impugnazione del riconoscimento preveduta dagli artt. 74, comma secondo, legge 4 maggio 1983, n. 184 e 264, comma secondo, cod. civ., disponga l'allontanamento del figlio da chi lo ha riconosciuto per tale, ha natura di provvedimento di volontaria giurisdizione, non impugnabile per Cassazione ex art. 111 cost., perché privo di contenuto oggettivamente decisorio e di idoneità a produrre gli effetti del giudicato, trattandosi di atto volto unicamente a regolare gli interessi del minore in via interinale e perciò suscettibile d'essere in qualsiasi momento revocato e modificato. ( Conf 3403/85, mass n 441070).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 21/10/1988, n. 5715
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5715
Data del deposito : 21 ottobre 1988

Testo completo

In tema di riconoscimento di figlio naturale da parte di persona coniugata, il decreto del giudice, adottato a norma dell'art. 268 cod. civ., che, in vista dell'autorizzato Esercizio dell'Azione di impugnazione del riconoscimento preveduta
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