Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2023, n. 17877
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: G M, nato a DURAZZO (ALBANIA) il 06/01/1988 avverso l'ordinanza del 07/06/2022 del TRIB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere T L;
letta la requisitoria del Procuratore generale, A C, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7/6/2022, il Tribunale cautelare di Ancona, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza della Corte di appello in sede del 10/5/2022 che imponeva a M G l'obbligo di dimora nel comune di Fermo, con prescrizioni accessorie di permanenza notturna nell'abitazione e di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Ha rilevato l'impugnata ordinanza che permangono le esigenze cautelari connesse alla gravità dei precedenti penali del G, nonostante la sua giovane età, confermate dalla duplice violazione del divieto di ingresso nel territorio dello Stato, ivi dedicandosi a commettere reati in materia di stupefacenti;
l'imputato è stato giudicato con sentenza di secondo grado, con motivazione da depositarsi, e quando la pronuncia diventerà irrevocabile, sarà eseguita la misura dell'espul- sione, già applicata: fino a quel momento, persiste l'esigenza di circoscrivere la libertà di movimento dell'appellante. Si è altresì rilevato che né la condizione di coniuge di cittadina italiana - già esistente all'atto dell'arresto - né quella di adottato da parte di cittadino italiano valgono a scalfire il quadro cautelare così apprezzato, anzi il cognome della moglie è stato utilizzato dal G per aggirare i controlli e le segnalazioni di polizia, riferite ai molteplici alias dei quali egli si è avvalso nel tempo.
2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Alessandro Ciarrocchi, deducendo violazione di legge e difetto assoluto di motivazione con riferimento ai presupposti della misura cautelare e con specifico riguardo all'art. 292, lett. c), cod. proc. pen.
2.1. Censura il ricorrente che sia l'ordinanza della Corte di appello che quella qui impugnata sono carenti di
letta la requisitoria del Procuratore generale, A C, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7/6/2022, il Tribunale cautelare di Ancona, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza della Corte di appello in sede del 10/5/2022 che imponeva a M G l'obbligo di dimora nel comune di Fermo, con prescrizioni accessorie di permanenza notturna nell'abitazione e di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Ha rilevato l'impugnata ordinanza che permangono le esigenze cautelari connesse alla gravità dei precedenti penali del G, nonostante la sua giovane età, confermate dalla duplice violazione del divieto di ingresso nel territorio dello Stato, ivi dedicandosi a commettere reati in materia di stupefacenti;
l'imputato è stato giudicato con sentenza di secondo grado, con motivazione da depositarsi, e quando la pronuncia diventerà irrevocabile, sarà eseguita la misura dell'espul- sione, già applicata: fino a quel momento, persiste l'esigenza di circoscrivere la libertà di movimento dell'appellante. Si è altresì rilevato che né la condizione di coniuge di cittadina italiana - già esistente all'atto dell'arresto - né quella di adottato da parte di cittadino italiano valgono a scalfire il quadro cautelare così apprezzato, anzi il cognome della moglie è stato utilizzato dal G per aggirare i controlli e le segnalazioni di polizia, riferite ai molteplici alias dei quali egli si è avvalso nel tempo.
2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Alessandro Ciarrocchi, deducendo violazione di legge e difetto assoluto di motivazione con riferimento ai presupposti della misura cautelare e con specifico riguardo all'art. 292, lett. c), cod. proc. pen.
2.1. Censura il ricorrente che sia l'ordinanza della Corte di appello che quella qui impugnata sono carenti di
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