Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2023, n. 24751

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2023, n. 24751
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24751
Data del deposito : 8 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

e SENTENZA sul ricorso proposto da: VELTRI MARIO nato a COSENZA il 15/05/1974 avverso l'ordinanza del 07/12/2022 del TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. G Z, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 7 dicembre 2022, rigettava l'istanza di riesame presentata nell'interesse di V M, confermando il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari aveva disposto nei confronti di V, indagato per i reati di truffa contestati ai capi 12-18-20-22 della rubrica, il sequestro della somma di euro 865.598,44 a carico di V (nel periodo in cui era dipendente della farmacia Di Donato) ed euro 18.000,54 (nel periodo in cui era dipendente della farmacia Gabriele), 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di V, lamentando che i giudici del riesame avevano completamente omesso di valutare gli assunti difensivi svolti a corredo della richiesta di riesame, ed in particolare lo specifico motivo teso ad evidenziare la nullità del provvedimento applicativo per difetto assoluto di motivazione in ordine al richiesto periculum in mora, mancando nel provvedimento del giudice per le indagini preliminari la motivazione tanto con riferimento alla tipologia del sequestro quanto ai beni che ne formavano oggetto;
sul punto il Tribunale del Riesame si era soffermato brevemente sulla denunciata insussistenza del periculum sostenendo la operatività, nel caso di specie, del cd. "principio solidaristico" in considerazione della contestata partecipazione al sodalizio criminoso, nonché la corretta quantificazione della somma oggetto di sequestro, attraverso incondivisibili opinamenti di ricostruzione del profitto, denegando la confacenza nella specie della sentenza n. 15322/2022, mai richiamata dalla difesa nei motivi di gravame, operando quindi una illegittima e sintomatica commissione tra la impugnativa di V e quella di altri indagati, ritenendo che le evidenziate questioni di sproporzione tra i beni oggetto di sequestro e profitto del reato fossero attinenti alla fase puramente esecutiva devoluta all'Ufficio di Procura e non già al sindacato di legittimità dell'ordinanza;
il punto che si evidenziava con la presente impugnazione era che il provvedimento applicativo del sequestro era nullo per difetto assoluto di motivazione in ordine al richiesto requisito del periculum in mora. Il difensore presentava poi note di trattazione scritta, nelle quali insisteva per l'accoglimento del ricorso.
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