Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/09/2009, n. 19448

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La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa e quella di risarcimento danni da responsabilità aquiliana non sono intercambiabili, in quanto diverse per "causa petendi" e "petitum", poiché nella prima la causa dello spostamento patrimoniale non deve essere qualificata come antigiuridica e l'indennizzo deve essere ragguagliato alla minor somma tra l'arricchimento e il depauperamento; ne consegue che, promosso - da parte di un concessionario nei confronti di un altro concessionario - un giudizio di indebito arricchimento in relazione alla mancata fruizione di acque pubbliche, non è ammissibile in sede di legittimità, in quanto costituente domanda nuova, il motivo di ricorso con cui si faccia valere la violazione delle norme in materia di illecita captazione (o sottensione) di acque, poiché quest'ultima realizza un'ipotesi di illecito aquiliano permanente, risarcibile ai sensi degli artt. 45-47 del r.d. n. 1775 del 1933.

A norma dell'art. 202 del t.u. sulle acque, che opera un rinvio recettizio al codice di procedura civile del 1865, la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, che decida una questione di merito senza definire il giudizio, è impugnabile soltanto con la sentenza definitiva, poiché l'espressione "decisione interlocutoria" contenuta nel codice previgente deve interpretarsi come corrispondente alla nozione di sentenza che, pur decidendo il merito, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa, secondo le previsioni dell'art. 279, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.; ne consegue che, ove la sentenza definitiva sia impugnabile anche per vizio di motivazione - il che avviene per le pronunce alle quali si applica il d.lgs. n. 40 del 2006 - tale regime vale anche per la sentenza non definitiva, attesa la sua non autonoma impugnabilità.

Ai sensi dell'art. 204 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (t.u. delle acque) - che opera un rinvio recettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura civile del 1865 - qualora il Tribunale superiore delle acque pubbliche abbia omesso di pronunciarsi su di una domanda, l'impugnazione esperibile non è il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, previsto dagli artt. 200-202 del medesimo t.u., bensì l'istanza di rettificazione rivolta al medesimo Tribunale superiore.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/09/2009, n. 19448
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19448
Data del deposito : 10 settembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M S - Primo Presidente -
Dott. V P - Presidente di sezione -
Dott. P E - Presidente di sezione -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. G U - rel. Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. N A - Consigliere -
Dott. L T M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ENEL PRODUZIONE S.P.A. (GIA? ENEL GREEN POWER S.P.A. ED ERGA S.P.A.), IN PROPRIO E QUALE PROCURATRICE DI ENEL S.P.A., (05617841001) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONSERRATO

34, presso lo studio dell?avvocato M G, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente ?
contro
ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE E.A.S. (00112200829), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

EMILIA

88, presso lo studio dell?avvocato V SEFANO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente ?
e contro
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER LA PROSECUZIONE DELL?INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO;



- intimato -


avverso le sentenze nn. 167/07 e 170/03 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositate rispettivamente il 12/11/2007 e il 22/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 16/06/2009 dai Consigliere Dott. G U;

uditi gli avvocati Gianfranco MAZZULLO, Fabrizio POLLARI MAGLIETTA per delega dell?avvocato Stefano VINTI;

udito il P.M. in persona dell?Avvocato Generale Dott.

NARDI

Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L?ENEL conveniva davanti al TRAP presso la Corte di appello di Palermo l?EAS ed il Commissario governativo per la prosecuzione dell?intervento straordinario nel Mezzogiorno per ottenerne la condanna al pagamento di un indennizzo per l?acqua prelevata in eccesso dal bacino artificiale dell?Aneipa, poi destinata ad uso potabile. A sostegno della domanda, si deduceva che l?EAS era stato autorizzato alla derivazione delle acque sulla base di una convenzione del 15.9.1969, che stabiliva tra l?altro, l?obbligo di pagamento di un indennizzo per la minore quantita? di acqua derivabile ad uso idroelettrico;
che la convenzione aveva assunto carattere definitivo;
che, in conformita? a quanto ivi previsto, la controversia era stata rimessa ad un collegio arbitrale, che aveva liquidato l?importo di L. 829.600.971, pronuncia questa annullata poi dalla Corte di appello di Catania, con sentenza passata in giudicato nelle more del giudizio.
L?EAS, costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda attorea. L?adito TRAP emetteva due sentenze, la prima non definitiva di condanna generica e la seconda, definitiva, con cui condannava l?EAS al pagamento della somma complessiva di L.

7.546.407.397 a titolo di indebito arricchimento;
il criterio prescelto per la liquidazione del danno era commisurato al vantaggio derivato all?EAS in conseguenza del risparmio dei costi di gestione che l?ente stesso avrebbe dovuto sopportare per gestire una centrale idrica.
L?EAS proponeva appello avverso entrambe le sentenze;
si costituiva

ENEL

Green Power, anche quale procuratrice di ENEL spa che, che, nel chiedere il rigetto della impugnazione proposta ex adverso, proponeva a sua volta appello incidentale.
Il TSAP, con due sentenze, la prima non definitiva, in data 22.12.2003 e la seconda definitiva, in data 12.11.2007, perveniva al riconoscimento, a titolo di indebito arricchimento, di un importo, pari a Euro 2.231,00 per ciascun anno, oltre interessi a decorrere dal 1 gennaio dell?anno successivo, ed alla reiezione dell?appello incidentale.
Avverso entrambe le decisioni propone ricorso per Cassazione l?ENEL, Produzione spa, sulla base di quattro motivi, nei confronti della sentenza non definitiva, e di due, nei confronti della sentenza definitiva, illustrati anche con memoria;
resiste con controricorso L?EAS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi quattro motivi di ricorso investono la sentenza non definitiva;
con il primo motivo il ricorrente lamenta il vizio di omessa motivazione, in quanto la sentenza impugnata affermava "la mancata riproposizione dell?azione contrattuale di inadempimento proposta in via principale e respinta dai primi giudici", mentre, diversamente da tale affermazione, l?azione contrattuale di adempimento era stata riproposta de ERGA (dante causa di ENEL) con impugnazione incidentale.
Il motivo e? inammissibile.
La mancata percezione dell?esistenza di una impugnazione incidentale in merito alla domanda di adempimento contrattuale si risolve in un travisamento del fatto da parte del giudice di appello, nonostante la contraria opinione del ricorrente.
Infatti, sussiste il travisamento del fatto, e non il vizio di motivazione della sentenza impugnata, quando l?errore e? costituito dall?inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo. Tale errore non costituisce motivo di ricorso per Cassazione, ma di revocazione, ai sensi dell?art. 395 c.p.c., n. 4, comportando un accertamento di merito, non consentito al giudice di legittimita? (v. Cass. 10.3.2006, n. 5251;
Cass. 13.11.2006, n. 24166 e molte altre). Nella fattispecie, la sentenza impugnata si e? limitata a rilevare che non era stata riproposta l?azione di inadempimento contrattuale in sede di appello;
non si tratta quindi di un giudizio fattuale, cui il giudice e? giunto a seguito di una valutazione, il cui percorso argomentativo sarebbe stato omesso, ma di mancata percezione della proposizione di una impugnazione.
In ogni caso, il motivo e? egualmente inammissibile anche se lo si volesse ritenere una censura di omessa pronunzia si di una domanda e cioe? come violazione dal principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 204, comma 2, (T.U. delle acque), disciplina speciale applicabile nel caso che ne occupa per il rinvio recettizio alla stessa norma del codice previgente (in tal senso, SS. UU. 14.12.1981, n. 1775 e, sul problema in genere del rinvio, recettizio o formale al c.p.c. del T.U. acque cfr. SS. UU. 23.12.2004, nn. 28837 e 28838, 23.4.2001, n. 170, 29.1. 2001, n. 34, con molte altre) per l?omessa pronuncia opera la disciplina speciale di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 204 (SS. UU. 10.7.2006, n. 15617). Nella fattispecie, la norma speciale prevede il solo rimedio della istanza di rettificazione al TSAP che ha deciso la causa senza pronunciarsi su una domanda e la relativa procedura, cosi?
precludendo il ricorso per Cassazione di cui agli artt. 200 e 202 del citato T.U..
Con il secondo motivo di ricorso avverso la sentenza non definitiva, il ricorrente lamenta la falsa applicazione dell?art. 2041 c.c., la violazione della L. n 24 del 1942 (istitutiva dell?EAS) e la violazione dell?art. 132 c.p.c., n 4, ai sensi dell?art. 360 c.p.c., n.

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