Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/12/2019, n. 31804
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Testo completo
a seguente SENTENZA sol ricorso 6479-2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
S A, elettivamente domiciliata in
ROMA VIA MONTEZEBIO
23, presso io studio dell'avvocato G A, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G B giusta delega in calce;
controricorrente - avverso la sentenza n. 36/2012 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA, depositata il 01/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2019 dal Consigliere Dott. M C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S D M che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avvocato C che si riporta agli atti;
udito per il controricorrente l'Avvocato A che si riporta agli atti. Rg 6479/2013
FATTO
Con sentenza nr 36 del 1.2.2012 la CTR di Genova respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di S A avverso la decisione della CTP di La Spezia con cui era stata dichiarata cessata la materia del contendere a seguito del passaggio in giudicato, nelle more del giudizio, della sentenza nr 130/2006 che aveva ritenuto definibile per condono, ex art 16 della legge 289/2002, la lite pendente su imposta principale di successione. Osservava il Giudice di appello che la contribuente aveva contestato, in qualità di legataria, la debenza della maggiore imposta richiestale con l'avviso di rettifica dell'Ufficio in relazione alla denuncia di successione presentata in data 11.1.2000 a seguito del decesso di S A. Rilevava che lo scopo del condono è quello di definire transattivamente la controversia sull'esistenza del presupposto impositivo, sicchè non era possibile per l'Ufficio procedere alla rettifica dei valori immobiliari ai fini dell'imposta complementare. Aggiungeva che congrui dovevano comunque ritenersi i valori dichiarati. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi a 4 motivi, cui resiste con controricorso e memoria integrativa la contribuente . Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 16 I. 289/02/33 e 34 del decreto legislativo 346/1990, in combinato disposto, in relazione all'art 360, co. 1^, nr 3 c.p.c. Osserva che, come emerge dagli atti di causa, l'avviso opposto in questa sede riguarda unicamente la rettifica di valori e la liquidazione di imposta complementare , diversamente dal precedente avviso relativo ad imposta principale ,la cui impugnativa è stata definita ex art 16 I. 289/02. Rileva, pertanto, che detta definizione concerneva unicamente la lite avente ad oggetto uno specifico atto impositivo, vale a dire l'imposta principale, sicchè non poteva ritenersi venuto meno il potere dell'Ufficio di rettificare i valori dichiarati nella denuncia di successione richiedendo una maggiore imposta. Sostiene infatti che gli effetti del condono sono solo ed esclusivamente quelli previsti dalla legge, e non possono essere ampliati in forza di una "totalizzante" natura
ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
S A, elettivamente domiciliata in
ROMA VIA MONTEZEBIO
23, presso io studio dell'avvocato G A, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G B giusta delega in calce;
controricorrente - avverso la sentenza n. 36/2012 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA, depositata il 01/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2019 dal Consigliere Dott. M C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S D M che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avvocato C che si riporta agli atti;
udito per il controricorrente l'Avvocato A che si riporta agli atti. Rg 6479/2013
FATTO
Con sentenza nr 36 del 1.2.2012 la CTR di Genova respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di S A avverso la decisione della CTP di La Spezia con cui era stata dichiarata cessata la materia del contendere a seguito del passaggio in giudicato, nelle more del giudizio, della sentenza nr 130/2006 che aveva ritenuto definibile per condono, ex art 16 della legge 289/2002, la lite pendente su imposta principale di successione. Osservava il Giudice di appello che la contribuente aveva contestato, in qualità di legataria, la debenza della maggiore imposta richiestale con l'avviso di rettifica dell'Ufficio in relazione alla denuncia di successione presentata in data 11.1.2000 a seguito del decesso di S A. Rilevava che lo scopo del condono è quello di definire transattivamente la controversia sull'esistenza del presupposto impositivo, sicchè non era possibile per l'Ufficio procedere alla rettifica dei valori immobiliari ai fini dell'imposta complementare. Aggiungeva che congrui dovevano comunque ritenersi i valori dichiarati. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi a 4 motivi, cui resiste con controricorso e memoria integrativa la contribuente . Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 16 I. 289/02/33 e 34 del decreto legislativo 346/1990, in combinato disposto, in relazione all'art 360, co. 1^, nr 3 c.p.c. Osserva che, come emerge dagli atti di causa, l'avviso opposto in questa sede riguarda unicamente la rettifica di valori e la liquidazione di imposta complementare , diversamente dal precedente avviso relativo ad imposta principale ,la cui impugnativa è stata definita ex art 16 I. 289/02. Rileva, pertanto, che detta definizione concerneva unicamente la lite avente ad oggetto uno specifico atto impositivo, vale a dire l'imposta principale, sicchè non poteva ritenersi venuto meno il potere dell'Ufficio di rettificare i valori dichiarati nella denuncia di successione richiedendo una maggiore imposta. Sostiene infatti che gli effetti del condono sono solo ed esclusivamente quelli previsti dalla legge, e non possono essere ampliati in forza di una "totalizzante" natura
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