Cass. civ., sez. III, sentenza 08/11/2007, n. 23300
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394 cod. civ., a produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro. Tale situazione, riferendosi ad un vizio della volontà negoziale, deve essere riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative della iniziale convergenza d'interessi. (Nella fattispecie, la S. C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale non era stato ravvisato conflitto d'interessi in un caso di fideiussione concessa da società di capitali a imprenditore privato, socio della società di capitali e coniuge dell'amministratore unico e legale rappresentante, ritenendosi che la fideiussione corrispondesse sia all'interesse della società, avente ad oggetto la gestione del patrimonio immobiliare dei soci, che a quello dei due unici soci, a nulla rilevando il successivo mutamento della compagine sociale e la sopravvenuta assenza di corrispondenza tra l'interesse della società e dei soci e quella del terzo garantito).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P G B - Presidente -
Dott. F M - rel. Consigliere -
Dott. F G - Consigliere -
Dott. C D - Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SNTENZA
sul ricorso (n. 29104/03 R.G.) proposto da:
Rica Immobiliare s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore P M L, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tagliamento n. 14, presso l'avv. BARONE C M, che la difende unitamente all'avv. O R, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Intesa Leasing s.p.a.;
- intimata -
nonché sul ricorso (n. 686/04 R.G.) proposto da:
Intesa Leasing s.p.a., in persona del direttore generale dott. S C, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pompeo Magno n. 3, presso l'avv. Severio G, che lo difende anche disgiuntamente all'avv. M Z, giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
contro
Rica Immobiliare s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore P M L, elettivamente domiciliata in Roma, via Tagliamento n. 14, presso l'avv. C M Barone, che la difende unitamente all'avv. O R, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2304/03 del 24 giugno - 22 luglio 2003 (R.G. 2493/02);
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 3 ottobre 2007 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. C M Barone nonché l'avv. Anselmo Barone, per delega dell'avv. Ricci, per la ricorrente principale e l'avv. Saverio G per la ricorrente incidentale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso chiedendo l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale, con rigetto di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 8 novembre 1993 il Presidente del Tribunale di Milano ha ingiunto alla ditta Sporting Club di Pacifico A ed ai fideiussori PAVONCELLO Simonetta e Rica Immobiliare s.r.l. il pagamento in favore della Finscambi Leasing s.p.a. della somma di L. 65.186.065 oltre interessi e spese.
Tale importo era stato reclamato dalla Finscambi Leasing s.p.a. invocando l'inadempimento, da parte della debitrice principale, nel pagamento di canoni di leasing per l'arredamento del negozio gestito dalla stessa ditta garantita.
Avverso tale decreto ha proposto opposizione la Rica Immobiliare s.r.l. (della quale era legale rappresentante la stessa PAVONCELLO) eccependo da un lato, la nullità della fideiussione a sensi degli artt. 1418 e 2624 c.c., dall'altro, la sua annullabilità ai sensi dell'art. 1934 c.c., e la inefficacia per la estraneità all'oggetto sociale, e, da ultimo, la inopponibilità della stessa per difetto di rappresentanza e la decadenza ex art. 1957 c.c.. Ha chiesto, per l'effetto la società opponente la revoca del decreto con condanna della controparte al risarcimento del danno per violazione del dovere di buona fede.
Costituitasi in giudizio la Finscambi Leasing s.p.a. ha resistito alla proposta opposizione eccependo la totale infondatezza di tutte le eccezioni di controparte, chiedendone il rigetto. Svoltasi la istruttoria del caso con sentenza 3 giugno 2002 l'adito Tribunale ha escluso che la fideiussione fosse nulla a sensi degli artt. 1418 e 2624 c.c., posto che non era stata prestata per debiti propri dell'amministratore ma per debiti personali del terzo nell'esercizio della sua attività di impresa, ma ha accolto l'eccezione di annullabilità della fideiussione a sensi dell'art.1394 c.c., stante il conflitto di interessi esistente tra la Rica
Immobiliare e il suo legale rappresentante.
A parere del primo giudice - infatti - il contratto risultava stipulato per un interesse familiare e cioè per favorire - da parte della P - il coniuge A senza che da ciò ne derivasse alcuna utilità economica per la società garante. Tale conflitto, ha evidenziato quel giudice, era riconoscibile dalla Finscambi con una semplice visura camerale a mezzo della quale si sarebbe potuta rendere conto della diversità delle attività esercitate e dunque della estraneità della fideiussione agli scopi sociali, essendo pure presumibile che alla medesima fosse nota la situazione di coniugi o esistente tra le parti che avevano firmato contestualmente il contratto di leasing e la fideiussione.
Sulla scorta di tali assorbenti considerazioni il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, annullando la fideiussione sulla base della quale era stata azionata la pretesa monitoria. Gravata tale pronunzia dalla soccombente Intesa Leasing s.p.a. (già Finscambi Leasing), nel contraddittorio della Rica Immobiliare che ha chiesto il rigetto del gravame, la Corte di appello di Milano, con sentenza 24 giugno - 22 luglio 2003, in riforma della sentenza del primo giudice, ha rigettato la opposizione al decreto 8 novembre 1993, con condanna della appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, con atto 28 novembre 2003 la Rica Immobiliare s.r.l. in liquidazione, affidato a 4 motivi.
Resiste, con controricorso e ricorso incidentale, affidato a un unico motivo, la Intesa Leasing s.p.a., con atto 24 dicembre 2003. La Rica Immobiliare ha resistito, con controricorso al ricorso incidentale di controparte e ha presentato, altresì, memoria ex art.378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 2. Nel corso della discussione orale il difensore della Rica Immobiliare s.r.l. ha dichiarato di rinunciare al quarto motivo del proprio ricorso.
Attesa la ritualità della rinunzia la Corte non può che prendere atto della stessa, astenendosi - di conseguenza - dall'esaminare le censure sviluppate con detto motivo.
Deve ribadirsi, infatti, al riguardo, che a differenza della rinuncia al ricorso per cassazione, la rinuncia ad uno o più motivi di ricorso non esige un ulteriore speciale mandato o, in mancanza di esso, la sottoscrizione anche della parte, ma è rimessa alla discrezionalità tecnico-professionale del difensore, non realizzandosi in tal modo alcuno svuotamento sostanziale dell'impugnazione, attuato mediante un aggiramento della disciplina di cui all'art. 390 c.p.c. (che richiede non solo il consenso attivo della parte, ma anche l'acquiescenza della controparte), bensì una gestione pienamente discrezionale dell'impugnazione, dovuta a ragioni tecniche, e spesso necessaria per corrispondere ai mutamenti intervenuti negli orientamenti giurisprudenziali tra la proposizione del ricorso e la sua discussione in udienza pubblica (cfr., ad esempio, in tale senso, Cass. 15 maggio 2006, n. 11154). 3. Il primo giudice - ha evidenziato la sentenza ora oggetto di ricorso - ha ritenuto annullabile la fideiussione di cui è causa in quanto in asserito conflitto di interessi tra il rappresentante della società garante, P S e la società da essa rappresentata (Rica Immobiliare s.r.l.) che aveva prestato garanzia alla ditta individuale di cui era titolare il coniuge, A Pacifico. In particolare, con la sottoscrizione del contratto fideiussorio, la P avrebbe in realtà inteso curare solo ed esclusivamente il perseguimento di un interesse personale familiare senza che fosse ipotizzabile alcuna utilità economica per la società che amministrava e con il rischio - anzi - che potesse derivarle un danno come di fatti avvenuto.
Ora - premesso che non è censurata la decisione nella parte in cui è stato ritenuto riconoscibile l'ipotizzato conflitto di interessi da parte della società di leasing in grado (attraverso una semplice visura camerale) di prendere conoscenza dei dati identificativi della ditta individuale e della società garante - il punto criticato della sentenza - hanno evidenziato i giudici di secondo grado - riguarda il ragionamento seguito dal Tribunale che travisando i fatti non avrebbe tenuto presente che nella fattispecie non vi era conflitto, bensì convergenza di interessi tra rappresentante e rappresentato. L'appello, hanno concluso la loro indagine sul punto quei giudici, è fondato.
Infatti:
- perché possa parlarsi di conflitto di interessi occorre che il rappresentante persegua un fine egoistico incompatibile con quello del rappresentato di talché l'utilità conseguibile dal primo per sè medesimo o per il terzo possa correlativamente seguire un danno per il rappresentato;
- non ogni interesse che il rappresentante abbia nel negozio è vietato, ma solo quello che si dimostri in concreto inconciliabile con l'interesse proprio del rappresentato e - almeno potenzialmente - produttivo di pregiudizio nei confronti del secondo;
- il conflitto di interessi va apprezzato con riferimento al tempo del perfezionamento del contratto, restando irrilevanti le successive evenienze e solo la esistenza di un binomio danno - utilità contestuale al rilascio della garanzia è suscettibile di configurare la esistenza di un tale conflitto;
- bene può dirsi che all'epoca si profilava una corrispondenza di interessi e non un contrasto, nella misura in cui la Rica Immobiliare rappresentava la cassaforte di famiglia dei coniugi A-P e quindi una società che viveva dei loro proventi onde ogni intervento volto a favorire l'interesse dei singoli soci non poteva che confluire in quello della società;
- semmai l'interesse è venuto a configgere quando è mutata la compagine sociale e i nuovi soci hanno scoperto la situazione debitoria derivata dal mancato pagamento delle rate di prestito da parte del garantito, subendo la escussione della garanzia, con conseguente diminuzione patrimoniale della società. 4. Con il primo motivo la società ricorrente censura, nella parte de qua, la sentenza impugnata denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1371, 1394, 2090 c.c.;art. 324 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, (e) omessa o
quantomeno insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia".
Lamenta, in particolare, la ricorrente principale, trascritti molteplici passaggi della sentenza impugnata:
- "la macroscopica violazione commessa dalla Corte di appello del giudicato formatosi sulle statuizioni con cui il Tribunale ... aveva individuato gli elementi in base ai quali doveva e deve ritenersi sussistente, nella specie, il prospettato conflitto di interessi";
- "contrariamente a quanto contra legem ritenuto dalla Corte di appello, proprio la corretta applicazione dei suesposti principi di diritto di cui la corte di appello afferma di avere fatto applicazione induceva e induce a ritenere la fideiussione rilasciata per conto della Rica Immobiliare in data 22 ottobre 1986 viziata da un chiaro e evidente conflitto di interessi";
- "la