Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/2006, n. 17178
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Nel rito del lavoro, i mezzi istruttori, preclusi alle parti, possono essere ammessi d'ufficio, ma suppongono, tuttavia, la preesistenza di altri mezzi istruttori, ritualmente acquisiti, che siano meritevoli dell'integrazione affidata alle prove ufficiose. Peraltro, l'indisponibilità, che consente la produzione tardiva di documenti suppone che, al momento fissato, a pena di preclusione o decadenza, per la loro produzione, fosse oggettivamente impossibile disporne, trattandosi di documenti la cui formazione risulti, necessariamente, successiva a quel momento. Ne esulano, pertanto, le certificazioni che, pur avendo per oggetto circostanze di fatto quali, con riferimento a prestazioni assistenziali, i requisiti socio-economici al fine dell'accesso all'assegno di invalidità, preesistenti a quel momento, siano state formate, tuttavia, solo successivamente (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto prodotta tardivamente, nel corso del giudizio di appello, la prova documentale circa il possesso, da parte del ricorrente, dei requisiti socio-economici al fine della prestazione assistenziale richiesta).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS AS, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO SALVIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO e il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12 rappresentati e difesi dall'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, ope legis;
- controricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, GIOVANNA BIONDI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 1011/03 della Corte d'Appello di POTENZA, depositata il 04/12/03 - R.G.N. 936/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/06 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Potenza confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede - che aveva rigettato la domanda proposta da AS TO contro il Ministero dell'interno, il Ministero del tesoro (ora Ministero dell'economia e delle finanze) e l'INPS, per ottenere l'assegno di invalidità civile, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva del Ministero del tesoro - essenzialmente in base al rilievo che la prova documentale del requisito reddituale era stata prodotta - tardivamente - nel corso del giudizio d'appello e, comunque, "il c.t.u. di primo grado ha pienamente valutato le infermità dell'appellante (TO) con un giudizio ampiamente e congruamente motivato alla stregua degli accertamenti in atti, che appaiono esaurienti, persuasivi e condotti con retti criteri tecnici". Avverso la sentenza d'appello AS TO propone ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo.
Soltanto l'intimato Ministero del tesoro (ora Ministero dell'economia e delle finanze) resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 420, 437 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5) - TO AS censura la sentenza impugnata - per avere confermato il rigetto della propria domanda, diretta ad ottenere l'assegno di invalidità civile, in base ai rilievi che, da un lato, i certificati attestanti il possesso dei requisiti socio-economici erano stati prodotti tardivamente, nel corso del giudizio d'appello, senza indicarli nel ricorso introduttivo dello stesso giudizio