Cass. civ., sez. VI, ordinanza 14/10/2020, n. 22252
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1585-2019 proposto da: BAIRES SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell'avvocato E D, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato P M;- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;- resistente - avverso la sentenza n. 2503/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 30/05/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. L D P. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle entrate di Milano per un importo di 609 euro relativo ad imposta di registro su decreti ingiuntivi;la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente;la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l'appello della parte contribuente osservando che non è necessaria una particolare motivazione dell'avviso di liquidazione in quanto la base imponibile è individuata nella somma di cui la parte richiede il pagamento in relazione alla quale è stata emessa l'ingiunzione, somma determinata quindi dalla parte stessa che, peraltro, deve fornire prova documentale della pretesa creditoria, mentre il calcolo dell'imposta si risolve nella mera applicazione dell'aliquota fissa prevista dalla legge alla base imponibile determinata come sopra, mentre, quanto alla mancata allegazione dell'atto tassato, l'avviso di liquidazione ne conteneva gli estremi, così come previsto dall'art. 54 del d.P.R. n. 131 del 1986, norma che invece non prescrive che alla liquidazione dell'imposta di registro sia allegato l'atto tassato;la parte contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle entrate non si costituiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2019 n. 01585 sez. MT - ud. 23-09-2020 -2- Considerato che con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art.360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), con riferimento alla mancata motivazione circa il calcolo dell'imponibile e dell'imposta. Con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), con riferimento alla mancata allegazione dell'atto tassato. I motivi, che per la loro stretta connessione possono essere affrontati congiuntamente, sono infondati. Secondo l'art. 7 dello Statuto del contribuente citato (chiarezza e motivazione degli atti), «Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione». Ebbene, la norma invocata dal contribuente va interpretata alla luce dell'intero sistema in cui si inserisce e in tale prospettiva la doglianza appare smaccatamente in contrasto con l'art. 10 proprio dello stesso Statuto del contribuente da quest'ultimo invocato. Tale norma stabilisce infatti che «I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede», e pertanto, alla luce dei principi espressi dagli artt. 3 (ragionevolezza), nonché alla luce del principio di solidarietà economica e sociale di cui all'art. 2 Cost. che deve reciprocamente ispirare i rapporti fra pubblica amministrazione e cittadino anche nei rapporti tributari (Cass. 9 maggio 2018, n. 11052;Cass. 17 gennaio 2018, n. 1009) la parte del rapporto tributario, sia essa il contribuente o la pubblica amministrazione, non può lamentare violazioni formali che non abbiano inciso realmente in negativo sulla sua sfera giuridica: il contribuente non ha infatti prospettato le Ric. 2019 n. 01585 sez. MT - ud. 23-09-2020 -3- ragioni per le quali l'omessa motivazione circa il calcolo dell'imposta o la mancata allegazione dell'atto tassato avrebbero comportato una lesione del diritto all'effettività della tutela giurisdizionale ed al giusto processo. Infatti, nei rapporti tra contribuente e pubblica amministrazione e salvi gli eventuali diritti dei terzi, la possibilità da parte del contribuente di denunciare vizi fondati sulla pretesa violazione di norme procedimentali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività amministrativa, ma garantisce solo l'eliminazione dell'eventuale pregiudizio da lui subito in conseguenza della denunciata violazione di norme che siano espressione del principio di buona andamento della pubblica amministrazione (Cass. 9 maggio 2018, n. 11052). Peraltro, con riferimento in particolare al primo motivo di impugnazione, secondo questa Corte, nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, effettuata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione dal contribuente, la cartella di pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminato dall'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi (Cass. 8 marzo 2019, n. 6812;in senso analogo Cass. 27 marzo 2019, n. 8508, secondo cui in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento ex art. 36-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 è congruamente motivata, quanto al calcolo degli interessi, mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato "ex lege", e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica): nella specie la CTR si è conformata ai suddetti principi laddove ha ritenuto sufficiente che l'avviso Ric. 2019 n. 01585 sez. MT - ud. 23-09-2020 -4- di liquidazione indicasse la base imponibile -individuata nella somma di cui la parte richiede il pagamento in relazione alla quale è stata emessa l'ingiunzione che va moltiplicata per l'aliquota fissa prevista dalla legge, risolvendosi così la determinazione dell'importo dovuto all'Agenzia delle entrate in una mera operazione matematica. Inoltre, sempre secondo questa Corte e con particolare riferimento al secondo motivo di ricorso, in tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass. n. 29968 del 2019) e nella specie tale conoscenza è pacifica dal momento che gli atti tassati sono decreti ingiuntivi richiesti dallo stesso contribuente. Ritenuto pertanto che i motivi di impugnazione sono entrambi infondati, il ricorso va rigettato;nulla va statuito in merito alle spese, non essendosi costituita l'Agenzia delle entrate.
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