Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2005, n. 4927

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In forza di quanto stabilito dall'art. 5, dodicesimo comma, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 (convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863), i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti - non solo al fine dell'accesso ai benefici di carattere finanziario e creditizio, nonchè dell'assoggettamento agli obblighi derivanti dal collocamento obbligatorio, ma anche al fine della qualificazione dell'azienda come artigiana - in proporzione dell'orario riferito alle ore lavorative ordinarie nell'azienda con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2005, n. 4927
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4927
Data del deposito : 7 marzo 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P D - Presidente -
Dott. A M - Consigliere -
Dott. M G - rel. Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. D A S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GUERRINO FABBRI TITOLARE DELLA "L R", elettivamente domiciliato in Roma, Via G.B. Vico n. 31, presso l'avv. S E unitamente all'avv. M B che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. in persona del presidente, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati P C, F C e F F in virtù di procura a margine del controricorso;



- controricorrente -


avverso il decreto della Corte d'appello di Bologna n. 4949/01 del 3 novembre 2001. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21 dicembre 2004 dal Dott. G M;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C R il quale ha concluso per l'accoglimento del secondo e del quinto motivo di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1 - La Commissione Regionale per l'Artigianato della Regione Emilia - Romagna (d'ora innanzi: Commissione regionale), accogliendo il ricorso del signor Guerrino Fabbri, titolare della L R, disponeva che quest'ultima fosse riammessa all'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane, dal quale era stata cancellata in data 28 luglio 1998.
Il provvedimento era fondato sul rilievo che i limiti numerici stabiliti dall'art. 4, legge 8 agosto 1995, n. 443, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione provinciale, erano stati oltrepassati solo nel periodo estivo, per particolari (e momentanee) esigenze produttive.
Il ricorso dell'INPS era respinto dal Tribunale di Bologna, in base alla considerazione che, trattandosi di lavanderia ad acqua, i limiti numerici non erano quelli stabiliti dall'art. 4, lett. b), per le imprese che lavorano in serie, ma quelli (più elevati) fissati dalla lettera a) dello stesso articolo.
Detto decreto era però riformato dalla Corte territoriale che, pur riconoscendo che i limiti dimensionali prescritti erano quelli individuati dal Tribunale, rilevava che neppure tali limiti erano stati rispettati nella lavanderia gestita dal Fabbri. Quest'ultimo aveva fatto presente che numerosi lavoratori erano occupati a tempo parziale e aveva chiesto che ciascuno di essi fosse computato (solo) per il 50% di ogni unità di lavoro. La richiesta era stata però respinta dalla Corte, anche in considerazione del fatto che il contratto di lavoro non era stato stipulato per iscritto. 1.1 - Il ricorrente chiede la cassazione di tale decreto con cinque motivi illustrati con memoria.
L'INPS resiste.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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