Cass. civ., SS.UU., ordinanza 01/03/2023, n. 06100

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 01/03/2023, n. 06100
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06100
Data del deposito : 1 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

iere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12224-2022 proposto da: R IIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G G e C M;
-ricorrente -

contro

Sez. U–

RG

12224/2022 camera di consiglio24.1.2023 COMUNE DI MINERBIO, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BARNABA TORTOLINI

30, presso lo studio del dott. A P, rappresentato e difeso dagli avvocati F G e F M;
-controricorrente - nonchè

contro

XL INSURANCE COMPANY SE;
-intimata - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 15609/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere M F;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale C M, il quale conclude chiedendo che la Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso e conseguentemente dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo.

FATTI DI CAUSA

1. — Con citazione notificata il 9 dicembre 2020 R s.p.a. ha convenuto in giudizio il Comune di Minerbio onde sentirlo condannare al risarcimento del danno prodotto da asserite illegittime modalità esecutive di un’opera pubblica ― una rotatoria , sostitutiva di un precedente intersezione a «T»,posta nell’immediata prossimità del proprio insediamento industriale ― le quali sarebbero state introdotte «in via di mero fatto»: gli interventi di cui si è lamentata l’ attrice consistevano nell’introduzione dell’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti dalla sua area privata che si immett eva no sulla strada pubblica e nella edificazion e di una «penisola» rialzata in corrispondenza della zona zebrata posta all’ingresso della rotatoria, Sez. U–

RG

12224/2022 camera di consiglio24.1.2023 tale da ostacolare il transito dei mezzi che eranodiretti nella proprietà dell’istante o provenivanoda essa. L’attrice ha inoltre domandato , in via alternativa, per l’ipotesi in cui si fosse accertato che la perdita di funzionalità del proprio passo carrabile fosse conseguenza legittima e inevitabile di un atto autoritativo del Comune, che la medesima somma richiesta a titolo risarcitorio le venisse riconosciuta quale indennizzo, a norma dell’art. 44 d.P.R.n. 327/2001. Il Comune di Minerbio si è costituito in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario 2. ― Riguardo a tale controversia, introdotta avanti al Tribunale di Bologna, R ha proposto un regolamento preventivo di giurisdizione illustrato da memoria . Resiste con controricorso il Comune di Minerbio.

XL

Insurance Company SE, società che è stata parte nel giudizio di merito, quale chiamata in causa (citata in giudizio dal Comune), non ha svolto difese. Il Pubblico Ministero ha concluso per la giurisdizione del giudice amministrativo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Deduce la ricorrente di essere titolare di una autorizzazione all’apertura e all’esercizio del passaggio sulla pubblica via interessata ai lavori concernenti la rotatoria e che il proprio accesso era venuto a perdere, per effetto dell’opera realizzata, la propria funzione, divenendo incompatibile con le esigenze di transito dei propri mezzi.Osserva che tale conseguenza si era determinata per effetto di due modifiche del progetto in i ziale : la pres cri zione dell’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli in uscita dal proprio stabilimento e la costruzione della «penisola» rialz a ta collocata dove, in precedenza, era situata la linea di arresto per i veicoli che provenivano dalla propria area privata;
tali misure ― aggiunge la ricorrente ― erano state introdotte «in via di fatto» , non essendo state previste in alcun elaborato progettuale. La società istante sottolinea come in forza dell’attuale assetto viariosi fosse determinato Sez. U–

RG

12224/2022 camera di consiglio24.1.2023 l’effetto di una «sostanziale inibizione dell’uscita dei mezzi diretti a destra e dell’entrata dei mezzi provenienti sempre da destra». Rileva che tali modalità esecutive del progetto non eranostate interessate da alcuna deliberazione da parte del Comune e dovevano ritenersi perciò estranee al perimetro della progettazione dell’opera pubblica e della sua approvazione. Osserva che la delibera n. 42/2020, richiamata da controparte, non conteneva alcuna variazione progettuale, né aveva adottato alcun attoincidente sulle modalità di fruizione del passaggio carraio;con tale delibera ― sostiene la società istante ― il Comune si era limitato ad intervenire sul contratto di appalto consentendo all’appaltatore di adottare modalità esecutive diverse da quelle contemplatenel progetto approvato. La giurisdizione del giudice ordinario è affermata anche con riguardo alla domanda alternativa, svolta per l’ipotesi in cui fosse accertato che le misure adottate integrino effettiva espressione della spendita di potestà pubblicistiche. Rileva la ricorrente che la limitazione sofferta dalle proprie facoltà di accesso alla via pubblica genererebbeun danno permanente suscettibile di essere ristorato col domandato indennizzo: onde la relativa controversia sarebbedevoluta al giudice ordinario. 2. ― Occorre premettere che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione(Cass. Sez. U. 31 luglio 2018, n. 20350;
cfr. pure, tra le tante: Cass. Sez. U. 7 settembre 2018, n. 21928 ;
Cass. Sez. U. 15 settembre 2017, n.21522;
Cass. Sez. U. 11 ottobre 2011, n. 20902;
in principio è del Sez. U–
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