Cass. civ., sez. I, sentenza 21/11/2003, n. 17688

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 21/11/2003, n. 17688
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17688
Data del deposito : 21 novembre 2003

Testo completo

ESENTE DALL'IMPOSTA DI BO.LO. DI REGISTRO E DA OGNI ALTRA TASSA (Art. 19 Legge 6 marzo 1987 n.74) REPUBBLICA ITALIANA NOME DE POPG4 7 6 88 / 03 LA RT SU R MA SEZIONE PRIMA CIVILE OGGETTO: Scioglimento del matrimonio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. A S PRESIDENTE R.G.N.1744/2001 Dott. U V CONSIGLIERE Dott. M A CONSIGLIERE Dott. S D P

CONSIGLIERE

Cron. 35469 Dott. P G

CONSIGLIERE

Rel. Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 7.4.2003 SENTENZA sul ricorso proposto da . : L R, elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia n.48, presso lo studio dell'Avv. S C che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso · RICORRENTE · - CONTRO G M, elettivamente domiciliata in Roma, Circonvallazione Clodia n.29, presso lo studio dell'Avv. B P che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del controricorso

- CONTRORICORRENTE -

4 1 3 0 9 0 2 avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n.3215/00 pubblicata il 20.10.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.4.2003 dal Consigliere Dott. P G. Uditi i difensori delle parti. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C D, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 12.6.1995, L R, premesso di avere contratto matrimonio in data 11.1.1978 con G M dal quale era nata in quello stesso anno la figlia E e premesso altresì di essersi consensualmente separato dalla moglie con verbale omologato dal Tribunale di Roma il 23.4.1990, chiedeva che il medesimo giudice pronunciasse lo scioglimento del suindicato matrimonio, domandando inoltre che, fermi こ restando l'affidamento della minore alla madre e la corresponsione del contributo di lire 400.00 mensili per il mantenimento della predetta pattuiti in sede di separazione, venisse ridotta al solo 50% la parte a carico di esso ricorrente delle spese scolastiche, mediche e sportive relative alla figlia e fossero poste a totale carico della moglie le spese relative alla casa familiare. Costituendosi in giudizio, la convenuta non si opponeva alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, ma chiedeva l'assegnazione per intero dell'abitazione coniugale (della quale il marito, all'atto della separazione, aveva mantenuto il godimento parziale, circoscritto al vano studio e ad un bagno) e la corresponsione di un contributo al mantenimento della figlia pari a lire 2.000.000 mensili, nonché di un assegno di divorzio pari a lire 2.500.000 2 mensili, oltre alla metà delle spese mediche per la figlia stessa. Il Tribunale adito, con sentenza del 13.6/19.7.1997, pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e, parzialmente modificando le condizioni della separazione, determinava in lire 1.500.000 mensili, oltre alla metà delle spese mediche, il contributo dovuto dal padre per il mantenimento della figlia, revocava l'assegnazione della casa familiare alla M ed imponeva all'ex marito di corrispondere a quest'ultima un assegno di divorzio pari a lire 1.000.000 mensili. Avverso la decisione, proponeva appello il R, chiedendo che, dei due emolumenti sopra indicati, il primo fosse ridotto a lire 560.000 mensili ed il secondo venisse escluso. Resisteva nel grado l'appellata, domandando il rigetto dell'impugnazione principale e spiegando, a propria volta, appello incidentale per mezzo del quale chiedeva l'assegnazione dell'abitazione familiare. La Corte territoriale di Roma, con sentenza del 7.6/20.10.2000, escludeva l'obbligo del R di corrispondere un assegno di divorzio alla M, assegnava la casa coniugale a quest'ultima e

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