Cass. pen., sez. VII, ordinanza 17/09/2019, n. 38309

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 17/09/2019, n. 38309
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38309
Data del deposito : 17 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: M AO nato a DECIMOMANNU il 10/02/1969 avverso la sentenza del 12/11/2018 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere G D G;

RILEVATO IN FATTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Cagliari ha dichiarato la penale responsabilità di A M in ordine al reato di cui all'art. 727 bis cod. pen. e a quello di cui all'art. 697 stesso codice, e, ritenuta la continuazione e considerato più grave il primo reato, lo ha condannato, con l'aumento per la continuazione, alla pena di euro 3.200,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza M propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore. Col primo motivo di impugnazione viene denunciata inosservanza dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen.. Si rileva che mentre nel capo di imputazione si contestava a M l'uccisione almeno di un esemplare di cervo sardo, nel corso dell'udienza il pubblico ministero, in considerazione dell'andamento dell'istruttoria dibattimentale, procedeva ad effettuare la contestazione "per avere ucciso, o, quantomeno, dopo l'uccisione commessa da ignoti, detenuto un esemplare di cervo sardo". Essendo il fatto contestato diverso rispetto a quello descritto in imputazione, il Giudice avrebbe dovuto, secondo il difensore, data la tempestiva
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