Cass. pen., sez. VII, ordinanza 17/09/2019, n. 38309
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: M AO nato a DECIMOMANNU il 10/02/1969 avverso la sentenza del 12/11/2018 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere G D G;RILEVATO IN FATTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Cagliari ha dichiarato la penale responsabilità di A M in ordine al reato di cui all'art. 727 bis cod. pen. e a quello di cui all'art. 697 stesso codice, e, ritenuta la continuazione e considerato più grave il primo reato, lo ha condannato, con l'aumento per la continuazione, alla pena di euro 3.200,00 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza M propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore. Col primo motivo di impugnazione viene denunciata inosservanza dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen.. Si rileva che mentre nel capo di imputazione si contestava a M l'uccisione almeno di un esemplare di cervo sardo, nel corso dell'udienza il pubblico ministero, in considerazione dell'andamento dell'istruttoria dibattimentale, procedeva ad effettuare la contestazione "per avere ucciso, o, quantomeno, dopo l'uccisione commessa da ignoti, detenuto un esemplare di cervo sardo". Essendo il fatto contestato diverso rispetto a quello descritto in imputazione, il Giudice avrebbe dovuto, secondo il difensore, data la tempestiva eccezione del medesimo, con ordinanza trasmettere gli atti al Pubblico ministero. Non avendolo fatto, avrebbe leso il diritto alla difesa dell'imputato, che si sarebbe visto improvvisamente accusato di un fatto diverso. Col secondo motivo di ricorso si denunciano violazione dell'art.131 bis cod. pen. e vizio di motivazione. Si rileva che, nonostante esplicita richiesta da parte del difensore di assoluzione quantomeno ai sensi del comma 2 dell'art. 530 cod. proc. pen., il Giudice ha omesso del tutto di motivare circa il mancato riconoscimento dell'art. 131 bis cod. pen.. La difesa insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.
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