Cass. pen., sez. III, sentenza 13/09/2021, n. 33803
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DUGAN BUNO nato il 10/05/1938 avverso l'ordinanza del 01/09/2020 del TRIB. LIBERTA' di GORIZIA udita la relazione svolta dal Consigliere A A;
lette le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva dell'AVV. PIERLUIGI FABBO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATI-0 1.11 sig. B D ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 01/09/2020 del Tribunale di Gorizia che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 07/08/2020 del GIP del medesimo tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria, tra gli altri, del reato di cui all'art. 137, d.lgs. n. 152 del 2006, ha ordinato il sequestro preventivo dell'impianto di proprietà della società della società «Calcestruzzi Trieste S.r.l.» da lui legalmente rappresentata.
1.1.Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 137, d.lgs. n. 152 del 2006, e 321 cod. proc. pen. Osserva che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, la realizzazione di una vasca di ispessimento fanghi in assenza di autorizzazione non è in alcun modo sussumibile nel paradigma della fattispecie incriminatrice che sanziona l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi.
1.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 137, d.lgs. n. 152 del 2006, e 321 cod. proc. pen. sotto il diverso ed ulteriore profilo che gli scarichi erano già esistenti alla data dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006. 1.3.Con il terzo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 137, d.lgs. n. 152 del 2006, e 321 cod. proc. pen., sotto l'ulteriore profilo della inesistenza dello scarico in senso tecnico trattandosi di impianto a circuito chiuso che non dà luogo a scarico finale.
1.4.Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. sotto il profilo della mancanza del "periculum in mora" in quanto per le opere realizzate in violazione della normativa urbanistica ha chiesto il rilascio del permesso in sanatoria ed ha inoltre adeguato gli impianti alla normativa antinfortunistica.
2.Con memoria trasmessa via PEC, il difensore fiduciario del ricorrente, AVV. PIERLUIGI FABBO, ha contraddetto la richiesta del PG di rigetto del ricorso insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e proposto per motivi non consentiti dalla legge nella fase di legittimità.
2.E' necessario ribadire che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.
2.1.Come più volte affermato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure caute/ari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen,, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di
lette le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva dell'AVV. PIERLUIGI FABBO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATI-0 1.11 sig. B D ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 01/09/2020 del Tribunale di Gorizia che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 07/08/2020 del GIP del medesimo tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria, tra gli altri, del reato di cui all'art. 137, d.lgs. n. 152 del 2006, ha ordinato il sequestro preventivo dell'impianto di proprietà della società della società «Calcestruzzi Trieste S.r.l.» da lui legalmente rappresentata.
1.1.Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 137, d.lgs. n. 152 del 2006, e 321 cod. proc. pen. Osserva che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, la realizzazione di una vasca di ispessimento fanghi in assenza di autorizzazione non è in alcun modo sussumibile nel paradigma della fattispecie incriminatrice che sanziona l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi.
1.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 137, d.lgs. n. 152 del 2006, e 321 cod. proc. pen. sotto il diverso ed ulteriore profilo che gli scarichi erano già esistenti alla data dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006. 1.3.Con il terzo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 137, d.lgs. n. 152 del 2006, e 321 cod. proc. pen., sotto l'ulteriore profilo della inesistenza dello scarico in senso tecnico trattandosi di impianto a circuito chiuso che non dà luogo a scarico finale.
1.4.Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. sotto il profilo della mancanza del "periculum in mora" in quanto per le opere realizzate in violazione della normativa urbanistica ha chiesto il rilascio del permesso in sanatoria ed ha inoltre adeguato gli impianti alla normativa antinfortunistica.
2.Con memoria trasmessa via PEC, il difensore fiduciario del ricorrente, AVV. PIERLUIGI FABBO, ha contraddetto la richiesta del PG di rigetto del ricorso insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e proposto per motivi non consentiti dalla legge nella fase di legittimità.
2.E' necessario ribadire che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.
2.1.Come più volte affermato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure caute/ari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen,, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di
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