Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/2021, n. 09876
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CR DO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/10/2018 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Il procedimento si celebra con contraddittorio cartolare come previsto dall'art. 23 D.I. 28 ottobre 2020 n. 137 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ettore Pedicini ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Torino, confermava la responsabilità del ricorrente per il reato previsto dall'art. 642 cod. pen, consumato in Torino il 20 giugno 2011. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge: alla data in cui il pubblico ministero esercitava l'azione penale la soglia massima della pena prevista per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. era di cinque anni (la soglia di pena era stata elevata con D.I 24 gennaio 2012 n.1 ) sicché l'azione penale avrebbe dovuto essere esercitata con la "richiesta di rinvio a giudizio" e non con il "decreto di citazione diretta" riservato ai reati co pena edittale massima non superiore a quattro anni;
la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto corretta la scelta di procedere con citazione diretta sulla base del fatto che al ricorrente, tenuto conto di quanto prescritto dall'art. 2 cod. pen., avrebbe dovuto applicarsi una pena edittale massima di quattro anni, senza tenere in considerazione che la successione delle leggi nel tempo in ambito processuale è regolata dal principio del tempus regit actum;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle recidiva che la Corte di appello riteneva sulla base della esistenza dei precedenti, senza effettuare alcuna valutazione in ordine all'accrescimento della pericolosità
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1. In via preliminare il collegio rileva che l'illegittima applicazione dell'art. 550 cod. proc. pen, è stata regolarmente eccepita dal ricorrente entro il termine previsto dall'art.550 comma 3 cod. proc. pen. e respinta dal giudice monocratico innanzi al quale il ricorrente era stato citato a giudizio ai sensi dell'art. 550 cod. pen. Sempre in via preliminare il collegio osserva che la violazione delle regole previste dall'art. 550 cod. proc. pen. lede il diritto di difesa solo se l'illegittimità genera una contrazione della garanzie processuali attraverso l'eliminazione della fase dell'udienza preliminare;
diverso è il caso in cui l'errore nella scelta della forma di esercizio dell'azione penale renda il rito "più