Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/07/2009, n. 17466
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In materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente, ai sensi degli artt. 401 e 522 del d.lgs n. 297 del 1994 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Non possono configurarsi, infatti, né l'inerenza a procedure concorsuali (art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001), per l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, di un atto di approvazione finale che individui i vincitori - trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti da partecipazione a concorsi) in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili -, né altre categorie di attività autoritativa (art. 2, comma 1, dello stesso decreto legislativo) (Principio di diritto espresso nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. V P - Presidente di sezione -
Dott. E A - Presidente di sezione -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. L T M - Consigliere -
Dott. C F - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G L (GNNLCN65E71B455L), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato P P, che la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI LUCCA, COSTABILE RITA;
- intimati -
per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra le sentenze nn. 4170/2007 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la TOSCANA depositata il 22/11/2007 ed il provvedimento del TRIBUNALE di LUCCA depositato il 09/01/2008 (r.g. n. 1658/2007);
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 07/04/2009 dal Consigliere Dott. C F;
udito l'Avvocato Domenico CALVETTA per delega dell'avvocato Paolo Panariti;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l'A.G.O..
RITENUTO IN FATTO
1. Luciana Giannecchini denunzia conflitto di giurisdizione ex art. 362 c.p.c., premettendo:
di aver presentato, quale docente di scuola elementare inserita nella graduatoria definitiva provinciale, presso la provincia di *Lucca*, domanda di aggiornamento - permanenza, facendo valere il punteggio accumulato successivamente alla pubblicazione di tale graduatoria, onde ottenere la nomina in ruolo;
di non essere stata inserita, nella successiva graduatoria per gli anni 2007/2008 e 2008/2009, al 39.mo posto, come le sarebbe spettato, in quanto, secondo l'amministrazione scolastica, la domanda non era pervenuta;
di non aver quindi conseguito la nomina di docente di ruolo a tempo indeterminato, ottenuta per contro dagli altri docenti che in graduatoria occupavano le posizioni successive fino al 45. mo posto, dove era stata collocata la collega R C;
di aver impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana la anzidetta graduatoria nella parte in cui non risultava l'inserimento di essa ricorrente;
che il TAR aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, ritenendo che nelle controversie inerenti procedure concorsuali per l'assunzione ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, la giurisdizione del giudice amministrativo
sia limitata alle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate da una valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i vincitori, rappresenta l'atto terminale del procedimento, mentre ne restano escluse le fattispecie di inserimento in apposite graduatorie di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti, preordinato al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno disponibili;
che il ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto al Tribunale di Lucca, era stato rigettato per difetto di giurisdizione sul rilievo che la domanda investiva la fase concorsuale del procedimento, riguardando l'inserimento del docente in una graduatoria chiusa e ad esaurimento, dal quale poteva sorgere il diritto all'assunzione nell'ordine di graduatoria e nell'ambito dei posti determinati dall'amministrazione.