Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/07/2009, n. 17466

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente, ai sensi degli artt. 401 e 522 del d.lgs n. 297 del 1994 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Non possono configurarsi, infatti, né l'inerenza a procedure concorsuali (art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001), per l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, di un atto di approvazione finale che individui i vincitori - trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti da partecipazione a concorsi) in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili -, né altre categorie di attività autoritativa (art. 2, comma 1, dello stesso decreto legislativo) (Principio di diritto espresso nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/07/2009, n. 17466
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17466
Data del deposito : 28 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. V P - Presidente di sezione -
Dott. E A - Presidente di sezione -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. L T M - Consigliere -
Dott. C F - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G L (GNNLCN65E71B455L), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato P P, che la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI LUCCA, COSTABILE RITA;

- intimati -

per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra le sentenze nn. 4170/2007 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la TOSCANA depositata il 22/11/2007 ed il provvedimento del TRIBUNALE di LUCCA depositato il 09/01/2008 (r.g. n. 1658/2007);

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 07/04/2009 dal Consigliere Dott. C F;

udito l'Avvocato Domenico CALVETTA per delega dell'avvocato Paolo Panariti;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l'A.G.O..
RITENUTO IN FATTO

1. Luciana Giannecchini denunzia conflitto di giurisdizione ex art. 362 c.p.c., premettendo:
di aver presentato, quale docente di scuola elementare inserita nella graduatoria definitiva provinciale, presso la provincia di *Lucca*, domanda di aggiornamento - permanenza, facendo valere il punteggio accumulato successivamente alla pubblicazione di tale graduatoria, onde ottenere la nomina in ruolo;

di non essere stata inserita, nella successiva graduatoria per gli anni 2007/2008 e 2008/2009, al 39.mo posto, come le sarebbe spettato, in quanto, secondo l'amministrazione scolastica, la domanda non era pervenuta;

di non aver quindi conseguito la nomina di docente di ruolo a tempo indeterminato, ottenuta per contro dagli altri docenti che in graduatoria occupavano le posizioni

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi