Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2021, n. 42612

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2021, n. 42612
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42612
Data del deposito : 19 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. GR AN, nato ad [...] il [...] 2. PA DO, nato ad [...] il [...] 3. TA FR, nato ad [...] il [...] 4. NE IP, nato ad [...] il [...] 5. NA EL, nato ad [...] il [...] 6. ET PA, nato a [...] il [...] 7. LI PE, nato ad [...] il [...] 8. LI FR, nato ad [...] il [...] 9. SG IC, nato ad [...] il [...] 10.AR DO nato ad [...] il [...] 11.AL EN, nato ad [...] il [...] 12. LL GA, nata ad [...] il [...] 13.GR DR, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 18/09/2020 della Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN Costantini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla disposta confisca per GR AN, LL GA e GR DR e per l'inammissibilità nel resto e dei restanti ricorsi;
uditi i difensori: - l'avvocato Dante Claudio Cioce, difensore di fiducia di GR AN, LL GA e GR DR, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
- l'avvocato Giangregorio De Pascalis, difensore di fiducia di PA DO, TA FR, NE IP, LI FR e AL EN, che si è riportato ai rispettivi motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. GR AN, GA LL, GR DR, PA DO, TA FR, NE IP, NA EL, LI FR, SG IC, ET PA, LI PE, SG DO e AL EN, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, per quel che in questa sede rileva, statuendo in sede di rinvio della Seconda Sezione di questa Corte del 6 febbraio 2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani del 6 aprile 2017: 1) ha confermato la condanna di GR AN per i delitti di ricettazione delle armi da guerra utilizzate nelle rapine aggravate ex art. 648 cod. pen. contestati ai capi C) e D), nonché la ricettazione dell'autovettura Porsche di provenienza illecita di cui al capo N), con complessiva rideterminazione della pena e conferma della confisca ex art. 12 -sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con nnod., dalla I. 7 agosto 1992, n. 356, delle disponibilità finanziarie e dei beni in sequestro intestati rispettivamente ad GR AN, GR DR (classe '93) e LL GA conformemente a quanto disposto dalla sentenza del Tribunale di Trani;
2) ha confermato la condanna nei confronti di PA DO in merito al delitto di ricettazione dell'autovettura Porsche di cui al capo N) con rideterminazione della pena;
3) ha confermato la condanna nei confronti di TA FR per i delitti di ricettazione delle armi di cui al capo C) e dell'autovettura Porsche di cui al capo N), con rideterminazione della pena;
4) ha confermato la condanna nei confronti di NE IP in merito ai delitti di ricettazione delle armi di cui al capo C) e dell'autovettura Porsche di cui al capo N), con rideternninazione della pena;
5) ha confermato la condanna nei confronti di NA EL in merito ai delitti di ricettazione delle armi di cui ai capi C) e D) e dell'autovettura Porsche di cui al capo N), con rideterminazione della pena;
6) ha confermato la condanna nei confronti di ET PA per i delitti di ricettazione delle armi di cui ai capi C) e D) e dell'autovettura Porsche di cui al capo N), con rideterminazione della pena;
7) ha confermato la condanna nei confronti di LI PE per i delitti di ricettazione delle armi di cui ai capi C) e D) e dell'autovettura Porsche di cui al capo N), con rideterminazione della pena;
8) ha confermato la condanna nei confronti di LI FR per i delitti di ricettazione delle armi di cui ai capi C) e D) e dell'autovettura Porsche di cui al capo N), con rideterminazione della pena;
9) ha confermato la condanna nei confronti di SG IC per i delitti di ricettazione delle armi di cui ai capi C) e D) e dell'autovettura Porsche di cui al capo N), con rideterminazione della pena;
10) ha confermato la condanna nei confronti di SG DO per i delitti di ricettazione delle armi di cui ai capi C) e D) e dell'autovettura Porsche di cui al capo N), con rideterminazione della pena;
11) ha confermato la condanna nei confronti di AL EN per il delitto di ricettazione delle armi di cui al capo C), con rideterminazione della pena.

2. GR AN, LL GA ed GR DR, LL ed GR DR in qualità di terzi interessati alla disposta misura di sicurezza, per il tramite dei difensori avvocati PE Renato Cioce e Claudio Dante Cioce, deducono i motivi di seguito indicati.

2.1. Violazione di legge in ordine alla sussistenza del delitto di ricettazione dell'autovettura Porsche Cayenne di cui al capo N) e travisamento della prova dichiarativa con particolare riferimento alle propalazioni di FI PE. La Corte di appello avrebbe inopinatamente esteso il possesso dell'autovettura oggetto di ricettazione a tutto il gruppo, ponendo a fondamento di tale ricostruzione le dichiarazioni del collaboratore di giustizia FI PE. Il dato probatorio, in tal modo travisato, non terrebbe conto della carenza di elementi a sostegno di un preesistente mandato ad acquistare il mezzo di provenienza furtiva conferito da GR che non ha mai utilizzato l'auto;
lo stesso collaboratore aveva affermato che l'autovettura era stata consegnata a EL NA e a FR ICmarino, circostanza che non consente di valorizzare, ai fini della ritenuta responsabilità, la conoscenza dell'origine furtiva del mezzo. In tal senso militerebbe giurisprudenza di questa Corte che esclude il reato di ricettazione a carico chi, pur nella consapevolezza della provenienza illecita, ne faccia uso. Il delitto di ricettazione, reato istantaneo, si consuma al momento dell'illecita ricezione da parte di distinti soggetti, con conseguente insussistenza di prefigurare una ulteriore responsabilità in capo al successivo prenditore;
né risulta, a detti fini, rilevante che il mezzo sia stato rinvenuto all'interno di un capannone attribuito in via presuntiva ad GR, circostanza che non dirime la determinante questione connessa al pregresso e distinto momento di consumazione del delitto. Si deduce il travisamento della prova là dove la Corte di appello non prenderebbe in esame le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia PE FI che aveva indicato con precisione i possessori a cui le armi venivano distribuite nella fase che aveva preceduto la realizzazione della rapina. La distribuzione delle armi non sarebbe determinante ai fini della ritenuta integrazione del delitto in assenza di un possesso uti dominus in capo al soggetto.

2.2. Con riferimento alla confisca disposta ex art. 240-bis cod. pen. si deduce l'omessa motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla dedotta sussistenza di una preclusione processuale fondata sui decreti n. 70/2012 e 50/2016 (rectius: n. 15/2016) del Tribunale di Trani. Nonostante in sede di gravame fosse stata ampiamente posta la questione connessa alla preclusione derivante dalla decisione assunta dal Tribunale di Trani che nel corso del procedimento di prevenzione aveva apprezzato un apporto economico del padre del ricorrente e la legittimità degli acquisti effettuati dal nucleo familiare dell'GR, la Corte territoriale si sarebbe limitata a fornire una risposta solo con riferimento alla prospettata questione di incostituzionalità dell'art. 12 -sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con nnod., dalla I. 7 agosto 1992, n. 356, oltre ad affermare, in maniera apodittica, l'insufficienza della legittimità formale ed apparente degli acquisti per evitare la confisca. Scarna risposta che si sottraeva alle questioni poste in quella sede e che erano tese a dimostrare la capacità reddituale del padre che poteva fare affidamento sui redditi provenienti dall'azienda agricola personalmente condotta. Altra misura di prevenzione (n. 15/2016), seguita a quella annullata dal Tribunale di Trani, avrebbe avuto analoga sorte proprio in ragione dell'accertata disponibilità economica del padre del proposto, che avrebbe contribuito con donazioni alla ristrutturazione dell'immobile sito in Lagnone Santa Croce e ad acquistare direttamente ed intestare al figlio l'immobile di contrada Lama Corvo, che conduceva personalmente in locazione.

2.3. Omessa motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alle dichiarazioni dibattimentali rese da GR DR sugli apporti personali, affermazioni che confermavano il dato già rilevato con il decreto n. 50/2016 (rectius: 15/2016) del Tribunale di Trani e quanto emerso all'esito della perizia espletata in dibattimento.

2.4. Omessa motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla capacità finanziaria, alla proporzionalità degli acquisti avvenuti in epoca anteriore ai reati che costituiscono il presupposto per l'applicazione dell'art. 12 -sexies, d.l. 306/1992. Il ricorrente osserva che l'abitazione di Andria, sita in via Lagnone S. Croce, è stata acquistata nell'ottobre 2007, con mutuo ipotecario oltre che con i proventi della vendita avvenuta nel marzo precedente di altro immobile. Non sarebbero stati presi in esame, pertanto, i notevoli apporti economici per complessivi euro 140.000 versati dal padre tramite assegni. La mancata dimostrazione della provvista è stata fatta ricadere sul ricorrente, nonostante il padre avesse confermato tali elargizioni in sede dibattimentale. Sarebbe stata carente la prova di una effettiva fonte illecita di guadagno ed anzi, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia PE FI, che aveva riferito dell'impiego dei proventi della rapina nel restauro di un capannone mai sottoposto ad ablazione, confermerebbe che i profitti illeciti non furono impiegati nella ristrutturazione del bene oggetto di confisca. La circostanza che l'acquisto dei beni ed il loro restauro fosse terminato in epoca di gran lunga precedente rispetto alla commissione del reato, porterebbe ad escludere il richiesto ambito di "ragionevolezza temporale", giusto quanto è dato scorgere nella motivazione della decisione della Corte costituzionale n. 24/2019 che è intervenuta su detto aspetto. In ordine all'acquisto del terreno sito in Contrada Lama Corvo dirimenti risulterebbero le

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