Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2023, n. 01418
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso n. 13108/2019 proposto da: S F, legalmente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato A D;- ricorrente -contro FAE Immobiliare S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Ferrari 12, presso lo studio dell'avvocato S S, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G V;F D C, in qualità di socio della società D.G.F. Immobiliare Sri, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe Ferrari 12, presso lo studio dell'avvocato S S, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G V;- controricorrenti - nonché contro L C;- intimata - avverso la sentenza n. 2713/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/10/2018;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal Consigliere FRANCESCO M C;udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale S D M, che si riporta alle conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso;udito l'Avvocato E M;udito l'Avvocato G V.FATTI DI CAUSA 1. S F convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Parma, la DGF Immobiliare s.r.l. e la FAE Immobiliare s.r.l. chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., l'atto del 9 dicembre 2008 di vendita del compendio immobiliare di proprietà della società DGF di cui l'attrice era socia, compiuto in favore della società FAE. A sostegno della domanda espose, tra l'altro, che il pregiudizio da lei subito, che dava titolo all'espletamento dell'azione revocatoria, era costituito dalla diminuzione di valore della sua quota sociale, già emersa in sede di accertamento tecnico preventivo, conseguente al fatto che la vendita era avvenuta ad un prezzo molto inferiore al suo valore reale;circostanze, queste, ben note alla compagine sociale che aveva disposto l'atto di vendita. Si costituì in giudizio la società DGF, chiedendo il rigetto della domanda, mentre la FAE Immobiliare rimase contumace. Nel corso del giudizio la società DGF fu cancellata dal registro delle imprese e il contraddittorio fu integrato nei confronti dei soci, fra i quali si costituì F D C. Il Tribunale rigettò la domanda in base al fondamentale rilievo per cui l'attrice non aveva agito per la conservazione della garanzia patrimoniale, quanto invece per ottenere la revoca di un atto di amministrazione della società al quale si opponeva. 2. La pronuncia è stata impugnata dall'attrice soccombente e la Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 26 ottobre 2018, ha rigettato l'appello e ha condannato l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore di tutti gli appellati. Ha osservato la Corte territoriale, richiamando alcuni passaggi della sentenza del Tribunale e dichiarando di condividerli, che nel caso in esame mancava il presupposto principale per l'esercizio dell'azione revocatoria, vale a dire la sussistenza di una ragione di credito che si desidera tutelare. La parte appellante, infatti, aveva manifestato il suo interesse ad agire in riferimento al fatto che l'atto di disposizione aveva ad oggetto l'unico cespite immobiliare di proprietà della società GDF, per cui quell'atto aveva inciso in modo estremamente significativo sul valore della sua quota di liquidazione della società. La Corte d'appello ha aggiunto che l'azione revocatoria può essere promossa anche quando il credito sia oggetto di una diversa azione di accertamento, cioè sia un credito litigioso. Nel caso specifico, però, il valore del credito vantato dalla F doveva essere determinato in relazione a quello della sua quota sociale come risultante in sede di accertamento tecnico preventivo;e tale accertamento era precedente all'atto di vendita che era intervenuto dopo il recesso della socia F. Poiché il valore della quota era pari ad euro 12.750, certamente la vendita, anche ammettendo che fosse stata effettuata ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato, non avrebbe potuto determinare alcun pregiudizio in relazione alla liquidazione di una somma molto inferiore. Doveva pertanto ritenersi, in conformità a quanto già deciso dal Tribunale, che nel caso di specie l'azione revocatoria non fosse stata promossa per conservare la garanzia patrimoniale colpita da un atto pregiudizievole, quanto piuttosto per revocare un atto di amministrazione che la F non condivideva, senza considerare che per tale obiettivo vi sono appositi (e diversi) strumenti giuridici di tutela. Quanto, infine, alla domanda con la quale l'appellante aveva chiesto che il compendio immobiliare venduto fosse distribuito pro quota ai singoli soci, la Corte d'appello ha ritenuto che la stessa fosse inammissibile in quanto nuova.
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