Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2023, n. 08782
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LU IG nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG ."--r". y t a_t_, estx IQ- ot-t-t
RITENUTO IN FATTO
1. La vicenda esecutiva presa in esame dall'atto di ricorso può essere sintetizzata nel modo che segue : a) con sentenza emessa in data 19 dicembre 2017 la Seconda Sezione di questa Corte di Cassazione (sent. n.14761/2018) ha annullato la sentenza emessa nei confronti di LU GI dalla Corte di Appello di Roma in data 31 marzo 2016 limitatamente alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso dell'imputato;
b) giova precisare che con la decisione emessa in cognizione LU GI è stato raggiunto da affermazione di penale responsabilità per i reati di appropriazione indebita (ad esclusione degli episodi estinti per intervenuta prescrizione, posteriori al 10 settembre 2008) e calunnia;
c) la decisione di questa Corte n.14761/2018 ha riguardato anche i motivi di ricorso (dodicesimo e tredicesimo motivo del ricorso per cassazione) relativi ai beni riferibili a LU GI (anche quelli intestati a ON NA) ed oggetto di sequestro preventivo nel corso del procedimento e confisca in secondo grado;
d) in particolare, è dato leggersi nella decisione n. 14761/2018 che i motivi sono inammissibili poichè da un lato la confisca dei beni, intesa come devoluzione allo Stato (relativa al prodotto o profitto di reati di appropriazione indebita) di ciò che andava restituito al partito La ER, è frutto della decisione assembleare del suddetto partito del 16 giugno 2012, dall'altro la difesa propone valutazioni di merito, mai sollevate nei precedenti gradi di giudizio.
1.1 Ciò posto, la Corte di Appello di Roma ha emesso una prima decisione esecutiva in data 10 ottobre 2018 con cui ha provveduto alla «ricognizione dei beni mobili e immobili sottoposti a sequestro preventivo e definitivamente confiscati in ragione della irrevocabilità della sentenza» . A tale prima decisione ha fatto seguito l'opposizione introdotta da LU GI e ON NA, decisa con il provvedimento del 14 ottobre 2020, gravato dall'odierno ricorso.
2. L'atto di opposizione del LU viene dichiarato inammissibile e la Corte provvede ex officio ad una rettifica dell'elenco dei beni oggetto di confisca.
2.1 In motivazione si afferma, in sintesi, che : a) le questioni poste con l'atto di opposizione del LU sono le medesime proposte con i motivi di ricorso per cassazione, trattate e decise (nel senso della inammissibilità) con la citata decisione Cass. n.14761/2018 ;
b) la statuizione di confisca è pertanto divenuta irrevocabile in data 19 dicembre 2017 ;
c) la posizione della terza ON viene decisa nel merito con il rigetto, non essendo stata fornita prova della autonoma disponibilità finanziaria.
3. LU GI ha proposto - tramite i difensori - atto di ricorso e posteriore memoria difensiva con copiose allegazioni documentali.
3.1 In premessa si rappresenta, tra l'altro, che il LU è stato sottoposto ad indagini preliminari non soltanto per i reati di appropriazione indebita e calunnia, ma anche per altre ipotesi di reato (riciclaggio, intestazione fittizia), oggetto di separazione e posteriore archiviazione (decreto GIP del 5 aprile 2016) . Si evidenzia, inoltre,