Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2022, n. 22596

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2022, n. 22596
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22596
Data del deposito : 9 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NC GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito i difensori, Avv. Cardile e Tognozzi, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata del 18.09.2020, la Corte di appello di Firenze ha, in parziale riforma della decisione del Giudice dell'udienza preliminare in sede del 23.10.2015, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di LU CE per il reato transnazionale di bancarotta fraudolenta impropria in concorso in relazione al fallimento di F.C. s.r.I., ridotto fino alla concorrenza di euro I 105.000,00 l'ammontare della somma oggetto della confisca ai sensi dell'art. 11 della legge n. 146 del 2006;
ha rideterminato, in applicazione della sentenza n. 222 del 05.12.2018 della Consulta di illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 I. fall., in anni cinque la durata delle pene accessorie della inabilitazione LLesercizio di un'impresa commerciale e della incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa disposte a carico dell'imputato;
ha revocato le statuizioni civili in favore della Curatela del fallimento di F.C. s.r.I., in liquidazione, confermando nel resto la decisione del giudice di prime cure. Dalle sentenze di merito risulta che LLimputato è stato contestato il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 223, co. 2, n. 2 L. fall. e 3 lett. d) L. n. 146/2006, per avere, in concorso con IO DI, AN DI e RA EK - in particolare IO DI quale amministratore unico e AN DI quale coamministratore di fatto di F.C. s.r.l. in liquidazione, già Sad Plastic s.r.I., specializzata nel settore della produzione di materiali in plastica e dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze in data 20 marzo 2013 - cagionato con operazioni dolose il fallimento della società, trasferendo, tra l'altro, il marchio industriale e cospicue partite di merce alla controllata Sad Est, con sede legale in Bosnia.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma dei difensori, Avv. Francesco Cardile e Lorenzo Zilletti, affidando le proprie censure a cinque motivi, ripresi dai motivi nuovi a firma dell'Avv. Gianluca Tognozzi, di seguito enunciati nei limiti di cui LLart. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio in una duplice declinazione, prospettando la contraddittorietà dell'impianto giustificativo della sentenza impugnata e l'inesistenza della motivazione rispetto ai successi passaggi logico- argomentativi, posto che la Corte fiorentina avrebbe, da un canto, erroneamente anticipato, sul piano cronologico, il contributo causale offerto dLLimputato nell'orchestrazione del programma criminoso e, dLLaltro, irrogato a costui, senza alcun sostegno dimostrativo, un trattamento sanzionatorio iniquo. Quanto al primo profilo oggetto di critica, evidenzia come il ricorrente - in qualità di commercialista della società dal mese di aprile-maggio del 2012 - si sarebbe limitato a dare materiale esecuzione ad un già deliberato disegno di esecuzione delle operazioni distrattive e di contestuale trasferimento di beni e macchinari nelle varie società bosniache a tal fine costituite;
complesso di attività, questo, formalmente ideato dai fratelli DI, come del resto emerge dai puntuali rilievi investigativi svolti dalla Pubblica Accusa, sin dalla fine dell'anno 2011, quando tra i due germani e l'odierno imputato neppure sussisteva un rapporto di conoscenza. Con riferimento al secondo punto, si contesta che il giudice di secondo grado avrebbe, in maniera del tutto sbrigativa e richiamandosi alla sentenza di patteggiamento del coimputato RI, acquisita in sede di discussione orale, confermato l'irrogazione di una pena finale per il CE (condanna ad anni tre di reclusione) ingiustificatamente sproporzionata e arbitraria rispetto a quella applicata LLRI (determinata nella misura di anni due e mesi sei), a fronte della pressoché totale sovrapposizione delle due posizioni processuali e del riconoscimento di omologhe circostanze attenuanti, violando in tal modo i principi fondamentali di eguaglianza sostanziale e di non discriminazione ex art. 3 Cost. Si aggiunge, poi, che se è vero che il giudice di merito possa addivenire a sanzioni differenziate per i computati, anche in ragione della diversità di rito prescelto, tale opzione deve risultare debitamente suffragata da una motivazione che ne evidenzi la non irragionevolezza, anche sotto il piano della congruità, incorrendo altrimenti nella violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. nella calibrazione del quantum respondeatur e contravvenendosi così, in via derivata, al rispetto degli artt.27, co. 1 e 3, Cost. (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 14 aprile 1980 e, più nel dettaglio, il secondo nuovo motivo di cui alla memoria difensiva in allegato).

2.2. Con il secondo motivo, si deduce la manifesta illogicità della motivazione, per essere stato il ruolo effettivo assunto dLLodierno imputato nella realizzazione dei fatti di reato contestati, in violazione dell'art. 192, co. 3, del codice di rito. Si sottolinea, al riguardo, come le dichiarazioni erga alios rese dal coimputato RI circa il coinvolgimento del CE già nella fase ideativa del programma criminoso integrerebbero gli estremi di una chiamata in correità da parte di imputato in procedimento collegato o connesso, con conseguente necessità - in toto disattesa dalla Corte territoriale - di vagliarne l'attendibilità attraverso riscontri esterni, a nulla rilevando - ed anzi corroborando l'assunto difensivo - il contenuto della confessione resa dal CE, che ha ammesso la propria responsabilità a titolo di concorso, limitandone tuttavia il contributo causale alla sola fase esecutiva.

2.3. Con il terzo motivo, si deduce l'erronea applicazione della legge penale ex art. 133 cod. pen. in relazione agli artt. 62-bis e 63 cod. pen., laddove si è iniquamente circoscritto l'effetto attenuativo delle circostanze generiche;
già il giudice di prime cure aveva operato una riduzione cumulativa di soli due anni di reclusione, pur potendo pervenire, invece, ad una sottrazione complessiva pari a tre anni e sette mesi di reclusione, erroneamente richiamando l'art. 63, ult. cod. pen, che trova, invece, applicazione alle sole attenuanti ad effetto speciale e non a quelle comuni, esclusivamente ricorrenti nel caso di specie. La sentenza impugnata, da parte sua, oltre ad aver ripercorso pedissequamente e senza alcuna valutazione critica le argomentazioni addotte sul punto dal Giudice di primo grado, esclusivamente incentrate sulla ritenuta irrilevanza del comportamento processuale dell'imputato ex art. 62-bis cod. pen. ma senza valorizzare ulteriori rilevanti indicatori, ha omesso di esaminare ogni altra questione specificamente devoluta con l'atto di gravame. Per altro verso, si sottolinea l'irragionevole neutralizzazione del contributo collaborativo reso dal ricorrente nella ricostruzione della dinamica dei fatti, e ciò in ragione del dato secondo cui anche prima e, a maggior ragione, dell'inizio del procedimento penale le dichiarazioni non conformi al vero sono coperte dal principio del nemo tenetur se detegere.

2.4. Con il quarto motivo, ulteriormente approfondito nel secondo nuovo motivo di cui alla memoria difensiva depositata il 21 febbraio 2022, viene denunciata l'erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. B) cod. proc. pen. in riferimento alla circostanza attenuante del ravvedimento c.d. attivo ex art. 62, n. 6, cod.pen.. A parere della difesa, se è vero, che la predetta attenuante attiene esclusivamente ai reati diversi da quelli che rechino un'offesa al patrimonio, la condotta contestata in epigrafe di "operazioni dolose causative del fallimento" non ricalcherebbe gli elementi costitutivi dell'attività distrattiva ex se, afferendo invece alla lesione di quell'ordine di interessi sotteso al buon andamento della procedura concorsuale, tale da giustificare l'applicazione dell'attenuante in rassegna. Si precisa, inoltre, come la causazione del fallimento, espressamente richiesta dalla norma incriminatrice, assuma una portata generale e ad operatività residuale, potendosi tradurre nei più disparati contegni violativi dei doveri posti a carico dei titolari di cariche sociali, ovvero nell'abuso dei poteri correlati a tali status (es. violazione dell'obbligo di concorrenza;
omessa redazione del bilancio;
adempimento sistematico delle obbligazioni fiscali e previdenziali), ed essendo idonea ad intaccare in concreto non solo il patrimonio societario. In maniera del tutto illogica, inoltre, la Corte territoriale - pur riconducendo il delitto in contestazione LLalveo dei reati lesivi del patrimonio - avrebbe applicato l'attenuante del ravvedimento operoso circoscrivendone al massimo la portata estensiva e non attribuendo significato positivo alcuno a comportamenti dell'imputato funzionali ad attenuare ed elidere le conseguenze dannose derivante dLLattività fraudolenta. Più precisamente, la Corte territoriale avrebbe dovuto apprezzare non solo il conferimento, da parte del commercialista CE, della procura speciale per la cessione delle quote, ma anche il successivo atto di alienazione delle predette quote, l'indicazione del trasferimento LLestero di somme riferibili alla società fallita, la personalità sostanzialmente "virtuosa" dell'imputato, il pagamento in via transattiva di quanto richiesto dalla procedura fallimentare e la conseguente revoca della costituzione di parte civile nella persona del curatore;
tutte evidenze che palesano l'assoluta arbitrarietà della diminuzione

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