Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/2015, n. 12127

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In materia di contratto di agenzia, l'art. 1751-bis, secondo comma, cod. civ., introdotto dall'art. 23 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, secondo cui l'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale, non si applica ai patti stipulati prima della sua entrata in vigore, ancorché i contratti di agenzia cui si riferiscano siano cessati successivamente.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/2015, n. 12127
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12127
Data del deposito : 11 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M L - Presidente -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. B D - Consigliere -
Dott. P A P - Consigliere -
Dott. A F - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 28401/2008 proposto da:
MERLINO PUBBLICITÀ S.R.L. P.I. 02738680046, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato G G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G C B, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
L S C.F. LNTSGG51L24L741B, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 23, presso lo studio dell'avvocato S A, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato N S, giusta delega in atti;

- controricorrente -

e sul ricorso 369/2009 proposto da:
MERLINO PUBBLICITÀ S.R.L. P.I. 02738680046, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato G G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G C B, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
L S C.F. LNTSGG51L24L741B, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 23, presso lo studio dell'avvocato ARTURO SALERNI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato N S, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1359/2007 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 07/01/2008 R.G.N. 824/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/2015 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l'Avvocato G G;

udito l'Avvocato DAMIZIA MARIA ROSARIA per delega S A;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per inammissibilità del primo ricorso, accoglimento del secondo ricorso, motivo primo;
assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con sentenza del 7 gennaio 2008 la Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione del primo giudice con la quale la Merlino Pubblicità Srl era stata condannata al pagamento in favore di L Sergio - con cui aveva intrattenuto un rapporto di agenzia dal 1 aprile 1983 al 24 gennaio 2003 - di Euro 8.283,00, a titolo di indennità di risoluzione del rapporto, e di Euro 32.987,11, quale corrispettivo del patto di non concorrenza contenuto nel contratto di agenzia stipulato nel 1983.
2.- Con un primo ricorso per cassazione, notificato in data 26 novembre 2008 ed iscritto al R.G.N. 28401/2008, la Merlino Pubblicità Srl ha impugnato detta sentenza per cinque motivi. Ha resistito con controricorso l'intimato, eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stata omessa l'esposizione sommaria dei
fatti di causa.
Con un secondo ricorso, notificato in data 19 dicembre 2008 ed iscritto al R.G.N. 369/2009, la Merlino Pubblicità Srl ha impugnato la medesima sentenza con i medesimi cinque motivi, anteponendo agli stessi l'esposizione dei fatti della causa. Anche in questo caso ha resistito l'intimato, eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del secondo ricorso per violazione del "c.d. principio di consumazione dell'impugnazione" di cui all'art. 387 c.p.c.. La società ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- Pregiudizialmente occorre delibare le eccezioni di inammissibilità dei ricorsi formulate dal controricorrente. 3.1.- Il ricorso iscritto al n. 28401 del 2008 del Registro Generale è inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancanza di una completa esposizione dei fatti di causa, tale da aver indotto la parte a depositare un secondo ricorso;
la mancanza non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola l'impugnazione ne' attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (da ultimo: Cass. SS.UU. n. 11308 del 2014). 3.2.- Il secondo ricorso, iscritto al N.R.G. 369/2009, è invece ammissibile perché il diritto di impugnazione in Cassazione non si consuma, a mente dell'art. 387 c.p.c., finché non interviene una pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso e può essere, in conseguenza, proposto nuovo ricorso, sempre che siano osservati i requisiti di legge e non siano decorsi i termini per impugnare (per tutte v. Cass. n. 21702 del 2008). Nella specie tale secondo atto risulta notificato il 19 dicembre 2008, quindi entro un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata ed entro i sessanta giorni dalla prima notificazione, e contiene l'esposizione sommaria dei fatti di causa. 4.- Posta l'ammissibilità del ricorso iscritto al R.G.N. 369 del 2009 occorre esaminare partitamente le cinque censure in cui esso si articola.
5.- Con il primo mezzo di impugnazione si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 416 c.p.c., e art. 437 c.p.c., comma 2, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, interrogando la Corte sul se la questione relativa al pagamento dell'indennità di risoluzione del rapporto, formante oggetto di una eccezione in senso lato, debba essere esaminata nel giudizio di appello qualora la parte interessata, rimasta contumace nel giudizio di primo grado, abbia dedotto con l'impugnazione l'avvenuta effettuazione del pagamento di quanto preteso per il ridetto titolo, facendo leva sulla documentazione all'uopo prodotta con l'impugnazione stessa. Con il secondo motivo si lamenta carenza di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte torinese ritenuto le produzioni documentali attestanti l'adempimento "obbiettivamente incomprensibili".
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto riguardano, con reciproche connessioni, il medesimo capo di condanna della società al pagamento dell'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia, sono infondati.
È certamente vero che l'eccezione di pagamento costituisce eccezione in senso lato e, come tale, è ammissibile anche in appello (da ultimo, Cass. SS.UU. ord. n. 10531 del 2013), ma è altrettanto vero che il fondamento fattuale di una tale eccezione deve essere provato. Già questa Corte a Sezioni unite con la sentenza n. 1099 del 1998 affermava che la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione in senso lato fosse comunque soggetta alla prova del fatto estintivo, modificativo, impeditivo a cura della parte interessata. Successivamente, nella medesima composizione (n. 15661 del 2005), avuto riguardo all'eccezione in senso lato di interruzione della prescrizione, la Corte ha ritenuto che essa "può essere rilevata d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti". Ciò ha consentito di continuare a sostenere che l'eccezione in senso lato (con riguardo sempre a quella di interruzione della prescrizione, cfr. Cass. n. 2035 del 2006) deve essere sorretta da allegazioni e prove, "incluse quelle documentali, ritualmente acquisite al processo, nonché di fatti anch'essi ritualmente acquisiti al contraddittorio".
Da ultimo le Sezioni unite, con la pronuncia n. 10531 del 2013 innanzi citata, "dando continuità all'orientamento già insito nelle citate sentenze del 2001 e 2005, ritengono corretta la tesi che ammette la possibilità di rilevare di ufficio le eccezioni in senso lato, anche in appello, che risultino documentate ex actis, indipendentemente da specifica allegazione di parte". In tale occasione si è altresì avuto cura di precisare che, così circoscritta la materia del caso di specie, non occorreva pronunciarsi "anche sulla possibilità di articolare nuovi mezzi di prova e produrre documenti allorquando la parte faccia valere oltre il limite delle preclusioni istruttorie, o in appello, eccezioni rilevabili di ufficio o il giudice rilevi tardivamente tali questioni".
Tanto premesso la Corte territoriale ha ritenuto le produzioni documentali effettuate dalla società solo con l'appello e che avrebbero dovuto documentare l'eccepito adempimento, "oltre che obiettivamente incomprensibili, senz'altro tardive, essendo di formazione sicuramente precedente al ricorso di primo grado e non essendovi motivi di sorta per ammettere in termini la parte, che appunto è rimasta in quella fase contumace".
Ciò è conforme all'insegnamento espresso a Sezioni unite da questa Corte nella sentenza n. 8202 del 2005 (e

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