Cass. civ., sez. II, ordinanza 06/09/2019, n. 22354

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 06/09/2019, n. 22354
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22354
Data del deposito : 6 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 18026-2015 proposto da: CLEMENTI GRAZIA, COLOMBO MAURIZIO, nella cessata qualità di soci della Ecotime s.n.c., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G.

MAZZINI

140, presso lo studio dell'avvocato P L, rappresentati e difesi dall'avvocato F D C;
- ricorrenti

contro

ARBITRAGE PARTNERS AG, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di cessionaria del credito di MALLON SA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRISCIANO, 43, presso lo studio dell'avvocato R T, rappresentato e difeso dall'avvocato C I;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 67/2015 della CORTE D'APPELLO di P, depositata il 14/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2019 dal Consigliere V C.

FATTI DI CAUSA

C G e C M, rispettivamente nella cessata qualità di socio-liquidatore-legale rappresentante e socio della Ecotime snc, propongono ricorso per cassazione

contro

Mallon S.A., rispetto alla quale resiste con controricorso, illustrato da memoria, Arbitrage Partners AG quale cessionaria del credito, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 19.1.2015, che ha respinto l' appello alla sentenza del Tribunale di Palermo reiettiva della opposizione a decreto ingiuntivo concesso alla Mallon per l'importo di euro 1.022.290,30 sulla scorta di fattura n. 97002 del 20.2.1997 e di scrittura ricognitiva di debito dell'11.10.1997, con la quale Ecotime si obbligava di dare mandato alla società di assicurazione di versare alla Mallon l'indennizzo ottenuto per la liquidazione del danno da trafugamento della merce. Nel ricorso monitorio si era fatto riferimento alla fornitura di prodotti ionizzatori da commercializzare in paesi extraeuropei, al trafugamento della merce, al mancato pagamento del debito per le difficoltà dovute al trafugamento. Con la opposizione a decreto ingiuntivo la Ecotime aveva eccepito la risoluzione per inadempimento o ex art. 1454 cc, il mancato perfezionamento del contratto, l'inefficacia, nullità, annullabilità del riconoscimento di debito, l'errata indicazione delle somme e la prescrizione del credito, eccezioni tutte respinte. La Corte di appello ha rigettato il gravame richiamando la scrittura dell'11.10.1997, che indubitabilmente costituiva ricognizione di debito confermativa di un preesistente rapporto fondamentale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente denunzia: 1) violazione degli artt. 1362 e 1363 cc sulla interpretazione della scrittura, degli artt. 1470,1510 cc per aver la sentenza confermato la qualificazione di vendita al rapporto per cui è causa, dell'art. 1731 cc per non aver ritenuto la diversa fattispecie ivi contemplata;
2) violazione dell'art. 345 cpc per aver ritenuto domanda nuova quella relativa all'errore di diritto attribuibile alla ricorrente con riferimento alla dichiarazione di debito da essa sottoscritto e degli artt. 1442, 1427, 1428, 1429, 1433, 1362, 2363 cc;
3) falsa applicazione dell'art. 1988 u.c. cc sulla ricognizione di debito;
4) violazione dell'art. 1731 circa il presupposto della provvigione quale elemento essenziale del contratto di commissione;
5) violazione dell'art. 132 n. 4 cpc per mancata indicazione del fatto che Ecotime aveva già alienato la merce al cliente egiziano ed insufficiente motivazione. Ciò premesso, ritenuto che non è contestata la consegna della merce fatturata, si osserva. Il primo motivo si concreta in una censura promiscua col riferimento a plurime violazioni di legge sostanziale in contrasto con la necessaria specificità della impugnazione, trascurando che l'attività ermeneutica è prerogativa del giudice di merito e proponendo una interpretazione alternativa che comporta un inammissibile riesame del merito. L'opera dell'interprete è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica, oltre che per vizi di motivazione nell'applicazione di essi;
pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti. Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea - anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente - la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d'una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, Cass.
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