Cass. civ., sez. II, sentenza 28/02/2020, n. 05537
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o la seguente SENTENZA sul ricorso 10949-2017 proposto da: A M, domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso dagli avvocati E C e J M giusta procura in calce al ricorso;- ricorrente - Cettlire MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;- con troricorrente - 2-23/tr avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 27/01/2017;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2019 dal Consigliere Dott. M C;udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. C M, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d'appello di Ancona in data 6 maggio 2016, il ricorrente chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per l'irragionevole durata del procedimento penale, in relazione al periodo dal 21 ottobre 2007, allorchè i Carabinieri della stazione di Dozza redigevano un verbale di identificazione, rendendolo edotto che nei suoi confronti erano in corso delle indagini per il reato di rissa, sino alla data del 31/5/2015, quando diveniva irrevocabile la sentenza del Tribunale di Bologna che dichiarava la prescrizione del reato ascrittogli. Con decreto del 29/2/2016 il Consigliere delegato della Corte d'Appello accoglieva solo in parte la domanda, ritenendo che dovesse essere riconosciuta ai fini dell'equa riparazione la sola durata di anni 1 e mesi 11, in quanto il periodo successivo all'il settembre 2012 (data di entrata in vigore della legge n. 134 del 2012, che aveva introdotto l'art. 2 co. 2 quinquies lett. e), non poteva essere computato non essendo stata presentata istanza di accelerazione. Per l'effetto liquidava per il solo ritardo maturato in epoca anteriore la somma di C 1.000,00. 2. Avverso tale provvedimento proponeva opposizione Azeem Moazam e nella resistenza del Ministero, la Corte di Appello in composizione collegiale, con decreto del 27/1/2017, Ric. 2017 n. 10949 sez. 52 - ud. 05-12-2019 -2- confermava il decreto opposto, ritenendo che a partire dell'Il settembre 2012 doveva trovare applicazione la novella di cui alla legge n. 134 del 2012, risultando quindi corretta la decisione impugnata nella parte in cui aveva limitato il diritto all'indennizzo al solo periodo anteriore, in assenza di una successiva presentazione dell'istanza di accelerazione. 3. Per la cassazione di questo decreto il ricorrente ha proposto ricorso affidato ad un motivo. L'intimato Ministero ha resistito con controricorso. 4. Preliminarmente deve rilevarsi che per effetto della tempestiva proposizione del controricorso (che risulta appunto notificato nel rispetto del termine di cui all'art. 370 c.p.c.), deve ritenersi in ogni caso sanata la dedotta nullità della notifica del ricorso principale per essere stato indirizzato ad un indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato che si assume non essere deputato specificamente alla notifica degli atti processuali. 5. Con il motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 co. 2 quinquies lett. e) della legge n. 89/2001, nonché dell'art. 11 delle preleggi. Si sostiene che erroneamente i giudici di merito avrebbero ritenuto che alla data dell'Il settembre 2012 sussisteva l'onere per il ricorrente di depositare istanza di accelerazione del processo penale ancora pendente, in quanto a quella data era già maturato, in relazione alla diversa data in cui era stato reso edotto della sussistenza di un procedimento penale che lo vedeva come indagato, il termine di durata ragionevole del processo. In assenza quindi di una norma transitoria, non era possibile imporre a pena di esclusione del diritto all'indennizzo, un adempimento che invece presuppone che il superamento dei Ric. 2017 n. 10949 sez. 52 - ud. 05-12-2019 -3- termini di durata ragionevole intervenga in epoca successiva all'entrata in vigore della legge. 6. Ai sensi dell'art. 2, comma 2-quinquies, lettera e), della legge n. 89 del 2001, come introdotto dall'art. 55 del decreto- legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, «Non è riconosciuto alcun indennizzo: (...) e) quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all'articolo 2-bis». La disposizione de qua, in forza del medesimo art. 55, comma 2, si applica «ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», e postula che l'istanza di accelerazione venga presentata nel procedimento penale allorquando questo abbia appena superato la durata ragionevole stabilita dall'art. 2. Successivamente, con la legge n. 208 del 2015, in vigore dal 10 gennaio 2016, il legislatore ha modificato la disciplina dell'equa riparazione, introducendo l'istituto dei rimedi preventivi quale condizione per la possibilità di proporre la domanda di equa riparazione (art.
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