Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2022, n. 16256

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2022, n. 16256
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16256
Data del deposito : 27 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARONTINI LUCA nato a LIVORNO il 20/10/1968 avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale A C, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio.

RITENUTO IN FATTO

1. B L impugna la sentenza in data 03/03/2020 della Corte di appello di Firenze, che, ha parzialmente riformato la sentenza in data 13/02/2018 del Tribunale di Livorno, dichiarando estinto per prescrizione il reato contestato al capo A) limitatamente alle somme ricevute per il pagamento delle scadenze tributarie dell'anno di imposta 2011 e rideterminando la pena inflittagli per i residui fatti contestati. Deduce:

1.1. Violazione di legge: nullità del decreto di citazione diretta a giudizio notificato in costanza di interrogatorio richiesto ex art. 415-bis c.p.p. (nullità ex art. 552 comma 2 c.p.p.) (art. 606, comma 1 lett. c, c.p.p.). Questione di costituzionalità art. 552 comma 2 c.p.p.: violazione artt. 3, 24 e 111 Costituzione nella parte in cui non prevede la nullità del decreto di citazione A. n1\ diretta a giudizio emesso e notificato prima dell'effettuazione dell'interrogatorio richiesto ai sensi dell'art. 415 c.p.p.". Con il primo motivo si deduce la nullità per violazione dell'art. 552, comma 2, cod.proc.pen. del decreto di citazione a giudizio perché notificato mentre era in corso l'interrogatorio richiesto ai sensi dell'art. 415-bis, cod.proc.pen. e, dunque, contestualmente a esso. Il ricorrente sostiene che l'art. 552, comma 2, cod.proc.pen., secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, impone un obbligo di confronto preventivo tra accusa e difesa, effettivo e non meramente formale, che non si esaurisce con il mero invito a presentarsi, con contestuale inoltro della richiesta di rinvio a giudizio ovvero -come nel caso in esame- di emissione del decreto di citazione diretta a giudizio. Sottolinea che, nel caso in esame, B ha ricevuto la notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio nel corso dell'espletamento dell'interrogatorio richiesto ai sensi dell'art. 415-bis, cod.proc.pen., così che deve escludersi che la Pubblica accusa abbia avuto contezza delle dichiarazioni rese dall'indagato a sua discolpa. La difesa, in via subordinata, solleva questione di legittimità costituzionale ove non si aderisca all'interpretazione siccome sostenuta. 1.2. "Assenza di motivazione in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma riconosciuta alle parti civili a titolo di risarcimento del danno in via definitiva, ovvero in difetto, in via provvisionale. Mancata valutazione delle condizioni economiche dell'imputato. Omessa valutazione delle dichiarazioni rese dalla testimone Rosanna Guidi, in data 13/02/2018 (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.)". A tal proposito si sostiene che, a fronte di una prima concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice aveva uno stringente obbligo di motivazione in ordine alla sua subordinazione al risarcimento delle parti civili, atteso che le limitazioni all'istituto si hanno soltanto nel caso in cui il condannato ne abbia già beneficiato. Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero dovuto dar conto delle ragioni per cui hanno ritenuto imprescindibile subordinare la sospensione condizionale al pagamento di una somma di denaro pari a euro 243.130,17;
aggiunge che i giudici avrebbero dovuto valutare -sia pure in via sommaria- le condizioni economiche dell'imputato e la concreta possibilità di quest'ultimo di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario. Si specifica che a tal fine la difesa aveva rappresentato una serie di elementi, che vengono illustrati con il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.
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